CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 00659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si riportato alla requisitoria già depositata e conclusoper l’inammissibilità del ricorso; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata l'ordinanza del 23 giugno 2025 c on la quale il T ribunale d i Palermo haconfermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa , in data 23 maggio 2025,dal Giudice per le I ndagini P reliminari del T ribunale di Palermonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 17), 20) e 21). In particolare, sono contestat i al ricorrente : il reato di cui all’art. 416 cod.pen. aggravato dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1.cod.pen. per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti nell'ambito della raccolta illecita delle scommesse e del gioco clandestino; il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 4, commi 1 e 4, della legge n. 401 del 1989 aggravato dalla circostanza di cui a ll'art . 416 - bis .1. c o d. pen ., per avere, in concorso con altri,svolto attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o favorire la raccolta delle scommesse; il reato di cui agli artt. 110, 629,commi 1 e 3, aggravato dalla circostanza di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. per avere costretto i titolari di esercizi commerciali siti nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare quotidianamentei biglietti della riffa. Il T ribunale ha ritenuto raggiunto un quadro indiziario nei confronti dell'indagato sulla scorta della congiunta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2020 - 2021 ) e del contenuto di talune conversazioni intercettate, che avevanofatto emergere un controllo dell'associazione mafiosa , oltre che sul commercio degli stupefacenti e delle estorsioni, anche sul la gestione e controllo delle scommesse clandestine ed un ruolo attivo anche del ricorrente. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore affidatoad un unico motivo. 2.1. Denuncia, con un unico motivo , violazione di norma processuale in relazione agli artt.273 cod. proc . pen . , 110 , 4, commi 1 e 4, della legge n. 401 del 1989, 629 commi 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen . n onché vizio di motivazione . Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la conversazione del 20 maggio 2023, fra GiovanBattista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possa essere utilizzata quale elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaborante di [OSCURATO:PERSONA] in quanto in tale conversazione si fa riferimento ad un fratello di [OSCURATO:PERSONA] GiovanBattista, senza alcuna descrizione d i una condotta allo stesso attribuibile; inoltre, non si sarebbe accertato se il suddetto [OSCURATO:PERSONA] G iovan [OSCURATO:PERSONA] abbia altri fratelli oltre al l’indagato . Le altre conversazioni non sarebbero idonee a fungere da riscontro esterno individualizzante e a nulla varrebbe il preteso coinvolgimento dell'indagato nella parallela associazione mafiosa. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Conviene premettere che, in sede di controllo di legittimità , non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto hanno affermato le Sezioni unite, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aquesta Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582-01). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità, essendo necessari l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 1.1. Sotto altro profilo, deve essere ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv.239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01). 2. Ciò premesso, sono infondate le censure difensive con cui si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. A tale proposito, deve ricordarsi che, i riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). Inoltre, dalle intercettazioni fra terzi – scontato essendo il rilevante valore probatorio di quelle riguardanti direttamente l’accusato –possono emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04). 2.1.Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha dato rilievo fondamentale alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel descrivere la rete criminale mafiosa del gioco e delle scommesse nella città di Palermo, ha riferito sul ruolo di comando esercitato da [OSCURATO:PERSONA] e su quello, in posizione subordinata, svolto da [OSCURATO:PERSONA] P ozzi e da [OSCURATO:PERSONA] M innella quest'ultimo con funzioni operative, precisando che P ozzi e [OSCURATO:PERSONA] fornivano i cosiddetti “pannelli” ovvero i siti con cui giocare imposti ai gestori dei singoli esercizi (“Piero fa parte e riferimento delle agenzie scommesse. Lui rifornisce alle agenzie dai pannelli che servono per le scommesse. Se uno apre un'agenzia deve prendere il pannello da Piero che lavora a nome di [OSCURATO:PERSONA]. Il pannello è il sito per fare giocate. L'insegna è una,ma di contrabbando usano il diverso pannello imposto”). In tale ambito sono stata indicate numerose conversazioni da cui sono stati ricavati elementi di conferma al narrato del collaboratore segnatamente individuate, per quanto qui di rilievo relativamente alla posizione dell'indagato ricorrente, in una conversazione del 29 luglio 2021 (fra [OSCURATO:PERSONA] ed altri nella quale venivano effettuati dei commenti in merito all'incarico conferito dal reggente di mafia [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],per la pianificazione la gestione dell'attività illecita del gioco clandestino e delle scommesse mediante il cosiddetto” pannello”, il “lotto nero” e le “riffe”) e in altra conversazione del 20 maggio 2023 nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una videochiamata con [OSCURATO:PERSONA] M innella, chiedeva informazioni sull'andamento economico delle scommesse connesse al “ pannello ” , facendo riferimento alle richieste del fratello ( odierno ricorrente, all’epoca detenuto) in merito a circostanze non chiare che gli erano state riferite, e di cui il medesimo doveva rendere conto (“… perché devo spiegare.. Tutto, conteggi cosa eh uno dice a posto”). A fronte di tali evidenze, le doglianze difensive non appaiono in grado di disarticolare la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato in quanto prive di qualsiasi elemento di sostegno ( relativamente alla supposta esistenza di altro fratello del [OSCURATO:PERSONA]) e non idonee a sconfessare quanto ricavabilesulla scorta del tenore letterale della conversazione suindicata, circa il ruolo decisionale assunto dall’indagato rispetto alla gestione illegale delle scommesse, collegate al cd. “pannello”, in quanto soggetto al quale tutto doveva essere “spiegato”. 3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleri