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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37016/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56 e 575 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di verificare la legalità della pena come irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generiche asserzioni senza spiegare le ragioni della illegalità della pena come rideterminata secondo la richiesta concordata •

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ip favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56 e 575 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di verificare la legalità della pena come irrogata. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generiche asserzioni senza spiegare le ragioni della illegalità della pena come rideterminata secondo la richiesta concordata • 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ip favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37016/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris