CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2025
Cassazione n. 12872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 08 febbraio 2025 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 124 cod. pen. conseguente alla tardiva presentazione della querela, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno affermato, con conforme motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in data 25 febbraio 2021 in considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta dal Cancelmo solo il 18 febbraio 2021, data in cui è stata ricevuta la relazione finale redatta dalla società investigativa [OSCURATO:PERSONA] srl (vedi pag. 3 della sentenza impugnata e pagg 4 e 5 della sentenza di primo grado); ritenuto, pertanto, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01). ritenuto che, l'asserita conoscenza da parte della persona offesa dell'esito della consulenza tecnica sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 gennaio 2020, non può incidere sulla tempestività della querela in considerazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il dies a quo del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40933 del 07/09/2023, Giordano, non massimata); rilevato, inoltre, che l'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato (cfr. Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891; Sez. 5, n. 21469 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscolino, non massimata). considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell' art. 642 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del valore significativo del danno potenzialmente cagionato alla persona offesa (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del rigetto delle invocate attenuanti, l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il