CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6471/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Sorso (SS), alla Via A. Gramscin. 28 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del Pr e side nte del C.d . A. e d amministratore delegatoSalvatore Foddai, rappresentata e dife sa, in forza di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 73E30 G620H) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L06 H985B); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, e sede amministrativa in [OSCURATO:PERSONA], alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Prof.ri Avviso accertamento imposta pubblicità –Luogo aperto al pubblico – Funzione di orientamento dei cartelli [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 511 / 20 20 emessa dalla CTR del Piemonte il 20/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara avverso un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità e sanzioni relative all’anno d’imposta 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. (quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICP del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] il gravame, evidenziando che gli impianti in esame erano posti all’interno del centro commerciale e servivano ad orientare i clienti. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR affermato che i centri commerciali sarebbero luoghi non aperti al pubblico. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso l’applicazionedell’imposta sulla base della circostanza che i cartelli avrebbero avuto funzione di segnaletica per orientare i clienti all’interno del centro commerciale. 3. La parte resistente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritene re che i due motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo strettamente connessi, sono inammissibili. In tema d’imposta sulla pubblicità, il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo (Sez. 5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018), sicché, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Ordinanza n. 6714 del 15/03/2017 ha ritenuto luogo aperto al pubblico proprio un centro commerciale accessibile a tutti i soggetti abilitati alle transazioni svolte al suo interno. Tuttavia,la CTR , per quanto abbi a errato nel ritenere che gli impianti in esame non fossero esterni al centro commerciale, ma posizionati al suo interno, ha accolto la tesi della contribuente sulla base di un principio di diritto sostanzialmente corretto, pur se non compiutamente esposto, poiché l'uso del segno distintivo dell'impresa pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad unnumero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. 11530/2018). Non basta dunque la sola esposizione in luogo pubblico, perché si deve avere riguardo anche alle modalità di utilizzo del segno distintivo e alla struttura dell'impianto che lo contiene. Su questi punti la CTR ha reso un giudizio in fatto, non censurabile in questa sede, valutando la non idoneità di taluni impianti ad essere considerati installazioni pubblicitarie: così, in particolare, per i cartelli di segnaletica, finalizzati ad orientare i clienti all’interno del centro, o per le frecce direzionali o le segnalazioni circa gli orari di apertura/chiusura. La censura di parte ricorrente sollecita quindi non già la affermazionedi un diverso principio di diritto, quanto una revisione in punto di fatto, e ciò è in questa sede inammissibile perché la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 6519/2019; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15247 del 2020). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art.112 c.p.c., e della domanda, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riformato in pejus la sentenza di primo grado quantunque nonfosse stato proposto appello incidentale. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la comparsa di costituzione in sede di appello della contribuente, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare la fondatezza o meno del suo assunto. E’ noto, in fatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli attidel giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). In ogni caso, rientrava nella valutazione complessiva e, quindi, come tale, nel thema decidendum lo scrutinare se i cartelli assolvessero o meno ad una funzione pubblicitaria. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizionella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto