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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 20687/2023

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seguente Oggetto DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28485/2022 R.G. proposto da: L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutti rappresentat i e difes i dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – e nei confronti di estinzione [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, depositata il 5settembre 2022.

Vistoil ricorso proposto de L’E co della S tampa S. p .A. (RGN 28485 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, di conferma delle pronunce del TAR nn. 4260 e 4263 del 2021 con le quali sono state respinte le impugnazioni delle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e ordine di rimozione di opere digitali di carattere editoriale consistenti in articoli su diversi quotidiani, rilevando la improcedibilità dei ricorsi per intervenuta oblazione, avendo la società provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta; visti i controricors i dell’AGCOM , de I l S ole 24 O re S. p .A. e di Federazione I taliana E ditori G iornali , [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; considerato che è stata formulata , in data 27 giugno 2023 , proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art.380- bis cod. proc . civ ., come novellato dal d .l gs . n . 149 del 2022 , rilevandosi che il ricorso si appalesainammissibile; che la proposta di definizione anticipata è stata ritualmente comunicata alle parti il27 giugno 2023; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la ricorrente L’Eco della S tampa S. p.

A. ha espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 12 luglio2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo raggiunto un accordo con [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alle part i controricorrentia cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; consideratoinoltre che I l S ole 24 O re ha aderito all’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sicché nei confronti di detto controricorrente non vi è luogo a pronuncia sulle spese; consideratoinoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia da parte degli altri controricorrenti, le spese da essi sostenute vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. dichiara estinto il processo; condanna la ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] per le Garanzie nelle Comunicazionidelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore delle part i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Oggetto DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28485/2022 R.G. proposto da: L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutti rappresentat i e difes i dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – e nei confronti di estinzione [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, depositata il 5settembre 2022. Vistoil ricorso proposto de L’E co della S tampa S. p .A. (RGN 28485 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, di conferma delle pronunce del TAR nn. 4260 e 4263 del 2021 con le quali sono state respinte le impugnazioni delle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e ordine di rimozione di opere digitali di carattere editoriale consistenti in articoli su diversi quotidiani, rilevando la improcedibilità dei ricorsi per intervenuta oblazione, avendo la società provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta; visti i controricors i dell’AGCOM , de I l S ole 24 O re S. p .A. e di Federazione I taliana E ditori G iornali , [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; considerato che è stata formulata , in data 27 giugno 2023 , proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art.380- bis cod. proc . civ ., come novellato dal d .l gs . n . 149 del 2022 , rilevandosi che il ricorso si appalesainammissibile; che la proposta di definizione anticipata è stata ritualmente comunicata alle parti il27 giugno 2023; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la ricorrente L’Eco della S tampa S. p. A. ha espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 12 luglio2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo raggiunto un accordo con [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alle part i controricorrentia cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; consideratoinoltre che I l S ole 24 O re ha aderito all’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sicché nei confronti di detto controricorrente non vi è luogo a pronuncia sulle spese; consideratoinoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia da parte degli altri controricorrenti, le spese da essi sostenute vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. dichiara estinto il processo; condanna la ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] per le Garanzie nelle Comunicazionidelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore delle part i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
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