Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 26278/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1072/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA(già AUSL 5 di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: amerlo@ pecgiuffre.it); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Indebito arricchimento - Struttura sanitaria accreditata –Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN –Atti determinativi ASL -Regressione tariffaria in deroga alle previsioni convenzionali –Illegittimità – Disapplicazione.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] per la DISABILITA’ (C.R.D.), Associazione ONLUS , in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO diMESSINA n. 506 /20 19 depositata il 28/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Messina ha parzialmente accolto l’impugnazione propostada C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] per la Disabilità avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2011 /20 15 , con cui , viceversa, era stata accolta l’opposizione proposta dalla AUSL 5 di Messina nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1361/2007 con cui C.R.D. aveva intimato alla predetta AUSL il pagamento del saldo delle prestazioni sanitarie riabilitative rese nel periodo 1.1.2006 – 31.7.2007, quantificato nell’importo complessiv o di Euro 994.436,17 (nello specifico , Euro 521.472,11 per l’anno 2006 ed euro 472.964,06 per l’anno 2007) derivanti dal rapporto convenzionale di cui all’atto sottoscritto dalle parti in data 05/03/2004.

Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha ritenuto in via generale di non condividere la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione ritenendo il credito per prestazioni erogate in eccedenza al budget annuale stabilito con normativa regionale non dovuto, a f ro nte di quanto già pagato , nei limiti del tetto di spes a stabilito ; nello specifico, in primo luogo,ha ritenuto illegittimi “i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 (rectius: 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole”; in secondo C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi luogo ha spiegato che la riduzione del budget, infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo della convenzione attraverso la riduzione dei moduli ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del 18.10.2007.

La Corte territoriale ha affermato infine che il Centro avevaoperato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budgetper gli anni di cui è causa.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i .

Ha resistitocon controricorso C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] per la Disabilità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

La parte ricorrente e la parte resistente ha nno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Messina lamenta:

1.1. con il primo motivo di ricorso,la “Illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.: Difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. in applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, nel testo risultante dall’annullamento, in parte qua, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 (oggi recepito dall’art. 133, comma 1, lett. c, C.P.A. –D.Lgs. 104/2010), dell’art. 5 della L. 1034/1971, dell’art. 4 L. 2248/1865 all. e).

Violazione dei principi generali sul riparto della giurisdizione discendenti dall’art. 103 della Costituzione”; in particolare , evidenzia che la sent enza impugnata avrebbe erroneamente disapplicato gli atti aziendali determinativi del tetto di spesa per l’anno 2005 e 2006 ritenendoli illegittimi poichè la relativa corretta determinazione delle prestazioni autorizzate non avrebbe potuto essere diversa del risultato aritmetico del numero di prestazioni indicate in convenzionemoltiplicato al relativo valore delle medesime , come fissato dal tariffario regionale; in tal guisa, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione (richiama sul C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi punto, tra l’altro, la decisione della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e quella delleSezioni Unite della Corte di cassazione n. 16391/2011); asserisce infine che la Corte d’appello con la decisione oggetto di impugnazione, disapplicando l’atto determinativo del tetto di spesae sostituendo la propria valutazione quantitativa rispetto a quella comunicata dalla Azienda, avrebbe “comunque penetrato l’area di pertinenza della giurisdizione amministrativa in aperta violazione dell’art. 4 comma 2 L.A.C. , 33 d. lgs. n. 80/1988 nel testo risultante dall’annullamento in parte quadisposto dalla decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale e dell’art. 103 Cost., addirittura stabilendo “contra legem, essa stessa il tetto di spesa in violazione dell’art. 32 comma 8 l. n. 449/1997” (pagg. 17 e 18 in ricorso);

1.2. c on il secondo motivo , in via subordinata, rispetto al motivo precedente, denuncia l’“Illegittimità ex art. 163, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 5 della L. 2248/1865, all. e); violazione dell’art. 633 c.p.c.”; la ASPricorrente, nel l’ipotesi in cui venga ritenuta la giurisdizione ordinaria, denuncia che sia stata comunque travalicato il potere di disapplicazione riconosciuto dall’art. 5 L.A.C. inteso come limite interno della giurisdizione ordinaria.

Richiama, tra l’altro, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U nn. 28053/2018 e 33688/2018) , sottolineando che il potere di disapplicazione può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte, oltre alprivato , anche la P.A . nel caso in cui l’atto illegittimo venga in rilievo incidentalmente come antecedente logico e non come fondamento del diritto dedotto in giudizio e sia affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti; sostiene quindi che il potere di disapp l icazione nella specie avrebbe dovuto arrestarsi perché inibito da atti,quali quelli in esame, recanti provvedimenti per la determinazione del tetto di spesa per gli anni di riferimento che concorrevano ex lege e convenzionalmente a definire geneticamente il limite della somma spendibile per le prestazionidel Centro odierno resistente;

1.3. c on il terzo motivo , in via ulteriormente gradata, lamenta l a “Illegittimità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 3: violazione C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dell’art.32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449” in quanto , sebbene il volume massimo delle prestazioni risultava indicato, la spesa in concreto autorizzata doveva essere stabilita, in via autoritativa e vincolante (annualmente) in sede di programmazione a norma dell’art. 32 comma 8 della legge 27/12/1997, n. 449, e cheessa ben poteva risultava inferiore rispetto alla copertura forfettaria dei moduli indicati nell’atto convenzionale (richiama sul punto Consiglio di Stato n. 598/2013) e anche in assenza di una previsione specifica per gli anni in questione non specificata dalla Regione Sicilia. 2.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Condivisibilmente con quanto osservato dall’odierno Centro nell’atto di controricorso,la questione proposta con il primo motivo , recante l’eccezione di difetto di giurisdizione , va risolta a lla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte- qui richiamat i e pienamente condivis i dal Collegio - secondo cui allorché il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr.Cass.

Sez.Un. n.10359/2021; Cass. nn.25208 e 5587 del 2020); con l’effetto che resta, altresì, precluso all'attorecontestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v.

Sez.

U., 30/07/2021, n. 21972 ; Sez.Un. n.25367 del 2020; id.n. 21260 del 2016); Nella specie, risulta che il Giudice di prime cure si è pronunciato espressamente sulla propria giurisdizione affermando testualmente: «Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito con riguardo alle domande che, in quanto aventi ad oggetto l’accertamento dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della PA. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (Cass. ss.uu., ord. 13 febbraio 2007, n. 3046), rientrando C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi tali ultimi profili nella giurisdizione del giudice amministrativo»(cfr. pag. 11 in controricorso).

Ebbene, come veduto, la statuizione sulla giurisdizione non è stata impugnata in fase d’appello, né da parte dell’odierna ricorrente (che si è limitata a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale) né dal Centro , odierno controricorrente ; pertanto , la questione di giurisdizione va consideratacoperta da giudicato.

Detti principi valgono, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui la ASP si determinò ad adire il g iudice ordinario in primo grado, risultando vittoriosa. 3.Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso va osservato che nella specie non si riscontra alcuna violazione del citato art. 5 della l.2248/1865, all.

E) né dell’art. 633 c.p.c., ricorrendo i i presupposti per il configurarsi del potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo; invero, dalla lettura della pronuncia impugnata emerge come l’esercizio del potere di disapplicazione sia stato disposto conformemente alle richiamate disposizioni di legge ed entro i limiti individuati dalla giurisprudenza su fattispecie analoghe.

Più specificatamente, la corte d’appello si è limitata a vagliare in via incidentale rispetto all’accertamento del diritto di credito, la legittimità dell’atto dell’ASP (nota prot. 428/DR del 19/07/2006) mediante cui era stato fissato il tetto di spesa pari ad € 500.000,00 per l’attribuzione del budget annuale al C.R.D., ritenendolo illegittimo poiché posto in essere in assenza di un provvedimento regionale espresso che disponesse la diminuzione delle tariffe e, di conseguenza, del budget; conseguentemente, la Corte territoriale, rilevata la illegittimità dei provvedimenti amministrativi dell’ASP, con cui era stata operata la regressione tariffaria, ha correttamente confermato il provvedimento monitorio rigettando l’opposizione dell’Azienda ricorrente.

4. Quanto al terzo motivo va osservato c he non si è verificat a , nella specie, alcuna violazione o falsa applicazione della disciplina invocata ; il motivo attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Invero, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato premesso che «La principale questione che si pone nella fattispecie attiene alla contestata operatività del meccanismo della regressione tariffaria previsto con D.A. 17.10.2005»in relazione alle strutture eroganti prestazioni riabilitative .

Ha poi spiegato che quest’ultimo decreto assessoriale«intitolato ”Criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate relativamente agli anni 2005 e 2006” ha esteso alle strutture eroganti prestazioni riabilitative convenzionate la normativa relativa alla specialistica convenzionata esterna per quanto attiene al sistema della regre s sione tariffaria, avendo il Direttore Generale della ASL con nota di protocollo 1027 del 12.06.2006 con provvedimento urgente disposto tale estensione normativa alle predette strutture» (fogli o 5 non numerat o della sentenza impugnata).

Tanto spiegato,La Corte territoriale ha evidenziato « che il meccanismo di fissazione automatica del tetto della spesa impegnata dalla Regione per il pagamento della prestazioni erogate da ciascuna struttura riabilitativa si attua eseguendo una moltiplicazione del numero dei moduli assegnati (nello specifico n. 38 prestazioni ambulatoriali e n. 19 domiciliari al giorno) per il costo giornaliero, come previsto dal D.A. 29.4.2005 e dal D.A. 2007 che interessano la fattispecie”, con la conseguenza che “quanto al settore della riabilitazione, a differenza di quanto avviene per la specialistica convenzionata per la quale la fissazione del budget non avviene attraverso la predeterminazione del tipo e del numero delle prestazioni erogabili ma C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi attraverso la fissazione dell’importo massimo erogabile liquidabile annualmente alla struttura (la quale conosce la quantità di prestazioni che può erogare procedendo via via alla loro liquidazione secondo tariffa e così verificando periodicamente il budget residuo), la predeterminazione della spesa pubblica per il singolo centro avviene con la assegnazione dei c.d. moduli, ossia con la indicazione del numero delle prestazioni massime consentite pro die in modo che dalla moltiplicazione di essi per gli impo rti stabiliti per l’anno 2005 dalle tariffe di cui al D.A. 29.4.2005 si trae la spesa massima che il SSN dovrà sostenere in relazione alle prestazioni erogate da ciascuna struttura.

Ove, pertanto, si determini uno sforamento di spesa, opererà la regressione tariffaria che, nel caso della prestazione riabilitativa, avrà luogo allorché si esegua un numero di prestazioni superiore a quello consentito»(foglio 6 non numerat o della sentenza impugnata ) .

La corte messinese ha altresì precisatoche «nel caso di specie, lo stesso Centro appellante ammette che, in esecuzione della delibera n. 941 del 4.3.2004 di presa d’atto della convenzione stipulata con l’Ausl, il CRD si è obbligato a erogare le prestazioni riabilitative agli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] e l’amministrazione sanitaria, dal proprio conto, si è obbligata a pagare la remunerazione per le prestazioni massime giornaliere prestabilite (n. 38 ambulatoriali e n. 19 domiciliari); che l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliacon il citato decreto del 17.10.2005 pubblicato su GURS n. 4 del 4.11.2005 ha stabilito i criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate prevedendo la estensione della disciplina alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 tre la quali rientra il CRD appellante, affermando il principio della vincolatività del tetto di spesa provvisorio stabilito per l’anno di riferimento;che con la nota prot. n. 428/D del 19 luglio 2006 l’Ausl n. 5 ha comunicato al CRD che il tetto di spesa per l’anno 2006 sarebbe stato uguale a quello del 2005; che, come lo stesso Centro appellante riconosce, l’Azienda ha provveduto a pagare le fatture relative al 2005 erogando la somma complessiva di euro 878.849,00 ed ha provveduto al pagamento per il primo semestre del 2006 delle prime dieci C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fatture e di un acconto su quelle da n. 11 a n. 24, ed ha versato in acconto per l’anno 2007 la somma di euro 236.833,34» (fogli 6 e 7non numerati della sentenza impugnata).

La corte d’appello ha poi esaminato la questione sollevata dal Centro appellante afferente alla mancata assegnazione di un budget definitivo – essendo quelli fissati per il 2006 ed il 2007 pari ad euro 750.000,00 per anno meramente provvisori –nonché quella inerente allaillegittimità della riduzione tariffaria unilateralmente operata dall’AUSL anche sotto il profilo della mancanza di potere e al riguardo ha così affermato « Per dirimere tali questioni, fermamente contestate dalla Azienda appellata, non può che rilevarsi come, alla luce del sistema sopra delineato, l’ASP, nel momento in cui assegna alla struttura riabilitativa un budget inferiore al prodotto dei moduli per le tariffe delle prestazioni erogabili, dà vita ad un meccanismo che si risolve in un illegittimo abbattimento delle tariffe intra budget.

In altri termini, con riferimento al tema che ci occupa, per le strutture riabilitative, il provvedimento di fissazione del budget, della cui legittimità in generale non si discute essendo esso legato ad una esigenza di contenimento della spesa sanitaria regionale e nazionale che è riconosciuta conforme all’interesse nazionale dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, dovrebbe avere una funzione meramente ricognitiva, servendo non a fissare il limite di spesa bensì a dare conto dell’importo massimo erogabile, atteso che questo nei sui dati di calcolo nasce dalle Tariffe fissate con D.A. e dai moduli attribuiti in sede di convenzione»(foglio 7 non numerato della sentenza impugnata).

Pertanto, la corte d’a ppello ha ritenuto illegittimi « i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 (rectius: 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole»tenuto conto che «La riduzione del budget, infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo della convenzione attraverso la riduzione dei moduli, ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA].

E, nel caso di specie, il C.R.D., ricevendo i pazienti che necessitavano delle cure riabilitative ad esso avviati dalla stessa Azienda appellante (che non ha mai contestato le fatture emesse dal Centro con corretta applicazione delle tariffe di cui ai richiamati decreti né la valenza positiva dell’attività resa dal Centro), e prestando la propria attività entro il limite dei moduli assegnati con la convenzione, per il biennio cui si riferisce il d.i. opposto, ha operato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budget perl’anno 2006 modulando la propria attività sul budget stabilito per l’anno precedente senza eseguire prestazioni in eccedenza ai moduli pattuiti ed anzi attenendosi scrupolosamente al piano terapeutico redatto dall’Asp e sottoscritto dal dr.

Quattrocchi che, nella sua veste di organo interno, ha espresso parere favorevole al pagamento.

Vero è che il parere di un organo non può avere effetto vincolante né di revoca e/o modifica dei D.A. emessi dagli organi competenti della Regione, ma è anche vero che il tetto massimo non derogabile fu determinato e comunicato al Centro interessato con notevole ritardo e che la fissazione in via provvisoria dell’analogo tetto di spesa valevole per l’anno precedente, in unione alla considerazione dirimente che non vi fu superamento dei moduli convenuti, fa sì che si debba riconoscere l’esistenza in favore del Centro appellante di una situazione soggettiva di legittimo affidamento giuridicamente tutelabile al conseguimento delle somme ingiunte» (foglio 8 non numerato della sentenza impugnata).

E ha concluso come in tale ipotesi, il g iudice ordinario « non può che limitarsi a disapplicare incidentalmente i provvedimenti amministrativi illegittimi secondo i poteri attribuitigli dall’art. 5 legge 1865 all.

E abolitiva del contenzioso amministrativo» (fogli 8 e 9 non numerat i della sentenza impugnata). 5.In definitiva, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile ; le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.

P.Q.R.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1072/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA(già AUSL 5 di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: amerlo@ pecgiuffre.it); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Indebito arricchimento - Struttura sanitaria accreditata –Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN –Atti determinativi ASL -Regressione tariffaria in deroga alle previsioni convenzionali –Illegittimità – Disapplicazione. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] per la DISABILITA’ (C.R.D.), Associazione ONLUS , in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO diMESSINA n. 506 /20 19 depositata il 28/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Messina ha parzialmente accolto l’impugnazione propostada C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] per la Disabilità avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2011 /20 15 , con cui , viceversa, era stata accolta l’opposizione proposta dalla AUSL 5 di Messina nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1361/2007 con cui C.R.D. aveva intimato alla predetta AUSL il pagamento del saldo delle prestazioni sanitarie riabilitative rese nel periodo 1.1.2006 – 31.7.2007, quantificato nell’importo complessiv o di Euro 994.436,17 (nello specifico , Euro 521.472,11 per l’anno 2006 ed euro 472.964,06 per l’anno 2007) derivanti dal rapporto convenzionale di cui all’atto sottoscritto dalle parti in data 05/03/2004. Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha ritenuto in via generale di non condividere la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione ritenendo il credito per prestazioni erogate in eccedenza al budget annuale stabilito con normativa regionale non dovuto, a f ro nte di quanto già pagato , nei limiti del tetto di spes a stabilito ; nello specifico, in primo luogo,ha ritenuto illegittimi “i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 (rectius: 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole”; in secondo C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi luogo ha spiegato che la riduzione del budget, infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo della convenzione attraverso la riduzione dei moduli ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del 18.10.2007. La Corte territoriale ha affermato infine che il Centro avevaoperato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budgetper gli anni di cui è causa. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i . Ha resistitocon controricorso C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] per la Disabilità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente e la parte resistente ha nno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Messina lamenta: 1.1. con il primo motivo di ricorso,la “Illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.: Difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. in applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, nel testo risultante dall’annullamento, in parte qua, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 (oggi recepito dall’art. 133, comma 1, lett. c, C.P.A. –D.Lgs. 104/2010), dell’art. 5 della L. 1034/1971, dell’art. 4 L. 2248/1865 all. e). Violazione dei principi generali sul riparto della giurisdizione discendenti dall’art. 103 della Costituzione”; in particolare , evidenzia che la sent enza impugnata avrebbe erroneamente disapplicato gli atti aziendali determinativi del tetto di spesa per l’anno 2005 e 2006 ritenendoli illegittimi poichè la relativa corretta determinazione delle prestazioni autorizzate non avrebbe potuto essere diversa del risultato aritmetico del numero di prestazioni indicate in convenzionemoltiplicato al relativo valore delle medesime , come fissato dal tariffario regionale; in tal guisa, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione (richiama sul C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi punto, tra l’altro, la decisione della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e quella delleSezioni Unite della Corte di cassazione n. 16391/2011); asserisce infine che la Corte d’appello con la decisione oggetto di impugnazione, disapplicando l’atto determinativo del tetto di spesae sostituendo la propria valutazione quantitativa rispetto a quella comunicata dalla Azienda, avrebbe “comunque penetrato l’area di pertinenza della giurisdizione amministrativa in aperta violazione dell’art. 4 comma 2 L.A.C. , 33 d. lgs. n. 80/1988 nel testo risultante dall’annullamento in parte quadisposto dalla decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale e dell’art. 103 Cost., addirittura stabilendo “contra legem, essa stessa il tetto di spesa in violazione dell’art. 32 comma 8 l. n. 449/1997” (pagg. 17 e 18 in ricorso); 1.2. c on il secondo motivo , in via subordinata, rispetto al motivo precedente, denuncia l’“Illegittimità ex art. 163, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 5 della L. 2248/1865, all. e); violazione dell’art. 633 c.p.c.”; la ASPricorrente, nel l’ipotesi in cui venga ritenuta la giurisdizione ordinaria, denuncia che sia stata comunque travalicato il potere di disapplicazione riconosciuto dall’art. 5 L.A.C. inteso come limite interno della giurisdizione ordinaria. Richiama, tra l’altro, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U nn. 28053/2018 e 33688/2018) , sottolineando che il potere di disapplicazione può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte, oltre alprivato , anche la P.A . nel caso in cui l’atto illegittimo venga in rilievo incidentalmente come antecedente logico e non come fondamento del diritto dedotto in giudizio e sia affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti; sostiene quindi che il potere di disapp l icazione nella specie avrebbe dovuto arrestarsi perché inibito da atti,quali quelli in esame, recanti provvedimenti per la determinazione del tetto di spesa per gli anni di riferimento che concorrevano ex lege e convenzionalmente a definire geneticamente il limite della somma spendibile per le prestazionidel Centro odierno resistente; 1.3. c on il terzo motivo , in via ulteriormente gradata, lamenta l a “Illegittimità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 3: violazione C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’art.32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449” in quanto , sebbene il volume massimo delle prestazioni risultava indicato, la spesa in concreto autorizzata doveva essere stabilita, in via autoritativa e vincolante (annualmente) in sede di programmazione a norma dell’art. 32 comma 8 della legge 27/12/1997, n. 449, e cheessa ben poteva risultava inferiore rispetto alla copertura forfettaria dei moduli indicati nell’atto convenzionale (richiama sul punto Consiglio di Stato n. 598/2013) e anche in assenza di una previsione specifica per gli anni in questione non specificata dalla Regione Sicilia. 2.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Condivisibilmente con quanto osservato dall’odierno Centro nell’atto di controricorso,la questione proposta con il primo motivo , recante l’eccezione di difetto di giurisdizione , va risolta a lla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte- qui richiamat i e pienamente condivis i dal Collegio - secondo cui allorché il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr.Cass. Sez.Un. n.10359/2021; Cass. nn.25208 e 5587 del 2020); con l’effetto che resta, altresì, precluso all'attorecontestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v. Sez. U., 30/07/2021, n. 21972 ; Sez.Un. n.25367 del 2020; id.n. 21260 del 2016); Nella specie, risulta che il Giudice di prime cure si è pronunciato espressamente sulla propria giurisdizione affermando testualmente: «Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito con riguardo alle domande che, in quanto aventi ad oggetto l’accertamento dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della PA. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (Cass. ss.uu., ord. 13 febbraio 2007, n. 3046), rientrando C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tali ultimi profili nella giurisdizione del giudice amministrativo»(cfr. pag. 11 in controricorso). Ebbene, come veduto, la statuizione sulla giurisdizione non è stata impugnata in fase d’appello, né da parte dell’odierna ricorrente (che si è limitata a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale) né dal Centro , odierno controricorrente ; pertanto , la questione di giurisdizione va consideratacoperta da giudicato. Detti principi valgono, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui la ASP si determinò ad adire il g iudice ordinario in primo grado, risultando vittoriosa. 3.Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso va osservato che nella specie non si riscontra alcuna violazione del citato art. 5 della l.2248/1865, all. E) né dell’art. 633 c.p.c., ricorrendo i i presupposti per il configurarsi del potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo; invero, dalla lettura della pronuncia impugnata emerge come l’esercizio del potere di disapplicazione sia stato disposto conformemente alle richiamate disposizioni di legge ed entro i limiti individuati dalla giurisprudenza su fattispecie analoghe. Più specificatamente, la corte d’appello si è limitata a vagliare in via incidentale rispetto all’accertamento del diritto di credito, la legittimità dell’atto dell’ASP (nota prot. 428/DR del 19/07/2006) mediante cui era stato fissato il tetto di spesa pari ad € 500.000,00 per l’attribuzione del budget annuale al C.R.D., ritenendolo illegittimo poiché posto in essere in assenza di un provvedimento regionale espresso che disponesse la diminuzione delle tariffe e, di conseguenza, del budget; conseguentemente, la Corte territoriale, rilevata la illegittimità dei provvedimenti amministrativi dell’ASP, con cui era stata operata la regressione tariffaria, ha correttamente confermato il provvedimento monitorio rigettando l’opposizione dell’Azienda ricorrente. 4. Quanto al terzo motivo va osservato c he non si è verificat a , nella specie, alcuna violazione o falsa applicazione della disciplina invocata ; il motivo attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Invero, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato premesso che «La principale questione che si pone nella fattispecie attiene alla contestata operatività del meccanismo della regressione tariffaria previsto con D.A. 17.10.2005»in relazione alle strutture eroganti prestazioni riabilitative . Ha poi spiegato che quest’ultimo decreto assessoriale«intitolato ”Criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate relativamente agli anni 2005 e 2006” ha esteso alle strutture eroganti prestazioni riabilitative convenzionate la normativa relativa alla specialistica convenzionata esterna per quanto attiene al sistema della regre s sione tariffaria, avendo il Direttore Generale della ASL con nota di protocollo 1027 del 12.06.2006 con provvedimento urgente disposto tale estensione normativa alle predette strutture» (fogli o 5 non numerat o della sentenza impugnata). Tanto spiegato,La Corte territoriale ha evidenziato « che il meccanismo di fissazione automatica del tetto della spesa impegnata dalla Regione per il pagamento della prestazioni erogate da ciascuna struttura riabilitativa si attua eseguendo una moltiplicazione del numero dei moduli assegnati (nello specifico n. 38 prestazioni ambulatoriali e n. 19 domiciliari al giorno) per il costo giornaliero, come previsto dal D.A. 29.4.2005 e dal D.A. 2007 che interessano la fattispecie”, con la conseguenza che “quanto al settore della riabilitazione, a differenza di quanto avviene per la specialistica convenzionata per la quale la fissazione del budget non avviene attraverso la predeterminazione del tipo e del numero delle prestazioni erogabili ma C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi attraverso la fissazione dell’importo massimo erogabile liquidabile annualmente alla struttura (la quale conosce la quantità di prestazioni che può erogare procedendo via via alla loro liquidazione secondo tariffa e così verificando periodicamente il budget residuo), la predeterminazione della spesa pubblica per il singolo centro avviene con la assegnazione dei c.d. moduli, ossia con la indicazione del numero delle prestazioni massime consentite pro die in modo che dalla moltiplicazione di essi per gli impo rti stabiliti per l’anno 2005 dalle tariffe di cui al D.A. 29.4.2005 si trae la spesa massima che il SSN dovrà sostenere in relazione alle prestazioni erogate da ciascuna struttura. Ove, pertanto, si determini uno sforamento di spesa, opererà la regressione tariffaria che, nel caso della prestazione riabilitativa, avrà luogo allorché si esegua un numero di prestazioni superiore a quello consentito»(foglio 6 non numerat o della sentenza impugnata ) . La corte messinese ha altresì precisatoche «nel caso di specie, lo stesso Centro appellante ammette che, in esecuzione della delibera n. 941 del 4.3.2004 di presa d’atto della convenzione stipulata con l’Ausl, il CRD si è obbligato a erogare le prestazioni riabilitative agli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] e l’amministrazione sanitaria, dal proprio conto, si è obbligata a pagare la remunerazione per le prestazioni massime giornaliere prestabilite (n. 38 ambulatoriali e n. 19 domiciliari); che l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliacon il citato decreto del 17.10.2005 pubblicato su GURS n. 4 del 4.11.2005 ha stabilito i criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate prevedendo la estensione della disciplina alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 tre la quali rientra il CRD appellante, affermando il principio della vincolatività del tetto di spesa provvisorio stabilito per l’anno di riferimento;che con la nota prot. n. 428/D del 19 luglio 2006 l’Ausl n. 5 ha comunicato al CRD che il tetto di spesa per l’anno 2006 sarebbe stato uguale a quello del 2005; che, come lo stesso Centro appellante riconosce, l’Azienda ha provveduto a pagare le fatture relative al 2005 erogando la somma complessiva di euro 878.849,00 ed ha provveduto al pagamento per il primo semestre del 2006 delle prime dieci C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fatture e di un acconto su quelle da n. 11 a n. 24, ed ha versato in acconto per l’anno 2007 la somma di euro 236.833,34» (fogli 6 e 7non numerati della sentenza impugnata). La corte d’appello ha poi esaminato la questione sollevata dal Centro appellante afferente alla mancata assegnazione di un budget definitivo – essendo quelli fissati per il 2006 ed il 2007 pari ad euro 750.000,00 per anno meramente provvisori –nonché quella inerente allaillegittimità della riduzione tariffaria unilateralmente operata dall’AUSL anche sotto il profilo della mancanza di potere e al riguardo ha così affermato « Per dirimere tali questioni, fermamente contestate dalla Azienda appellata, non può che rilevarsi come, alla luce del sistema sopra delineato, l’ASP, nel momento in cui assegna alla struttura riabilitativa un budget inferiore al prodotto dei moduli per le tariffe delle prestazioni erogabili, dà vita ad un meccanismo che si risolve in un illegittimo abbattimento delle tariffe intra budget. In altri termini, con riferimento al tema che ci occupa, per le strutture riabilitative, il provvedimento di fissazione del budget, della cui legittimità in generale non si discute essendo esso legato ad una esigenza di contenimento della spesa sanitaria regionale e nazionale che è riconosciuta conforme all’interesse nazionale dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, dovrebbe avere una funzione meramente ricognitiva, servendo non a fissare il limite di spesa bensì a dare conto dell’importo massimo erogabile, atteso che questo nei sui dati di calcolo nasce dalle Tariffe fissate con D.A. e dai moduli attribuiti in sede di convenzione»(foglio 7 non numerato della sentenza impugnata). Pertanto, la corte d’a ppello ha ritenuto illegittimi « i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 (rectius: 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole»tenuto conto che «La riduzione del budget, infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo della convenzione attraverso la riduzione dei moduli, ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E, nel caso di specie, il C.R.D., ricevendo i pazienti che necessitavano delle cure riabilitative ad esso avviati dalla stessa Azienda appellante (che non ha mai contestato le fatture emesse dal Centro con corretta applicazione delle tariffe di cui ai richiamati decreti né la valenza positiva dell’attività resa dal Centro), e prestando la propria attività entro il limite dei moduli assegnati con la convenzione, per il biennio cui si riferisce il d.i. opposto, ha operato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budget perl’anno 2006 modulando la propria attività sul budget stabilito per l’anno precedente senza eseguire prestazioni in eccedenza ai moduli pattuiti ed anzi attenendosi scrupolosamente al piano terapeutico redatto dall’Asp e sottoscritto dal dr. Quattrocchi che, nella sua veste di organo interno, ha espresso parere favorevole al pagamento. Vero è che il parere di un organo non può avere effetto vincolante né di revoca e/o modifica dei D.A. emessi dagli organi competenti della Regione, ma è anche vero che il tetto massimo non derogabile fu determinato e comunicato al Centro interessato con notevole ritardo e che la fissazione in via provvisoria dell’analogo tetto di spesa valevole per l’anno precedente, in unione alla considerazione dirimente che non vi fu superamento dei moduli convenuti, fa sì che si debba riconoscere l’esistenza in favore del Centro appellante di una situazione soggettiva di legittimo affidamento giuridicamente tutelabile al conseguimento delle somme ingiunte» (foglio 8 non numerato della sentenza impugnata). E ha concluso come in tale ipotesi, il g iudice ordinario « non può che limitarsi a disapplicare incidentalmente i provvedimenti amministrativi illegittimi secondo i poteri attribuitigli dall’art. 5 legge 1865 all. E abolitiva del contenzioso amministrativo» (fogli 8 e 9 non numerat i della sentenza impugnata). 5.In definitiva, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile ; le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo. P.Q.R. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 1072/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il ve
Sentenza Cassazione n. 26278/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris