CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza innpugnata è stata pronunziata il 21 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato, esclusivamente nella parte relativa alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 20 settembre 2013. In particolare, l'Annarante, nella qualità di socio e amministratore unico, e il Vargiu (coniuge dell'altro imputato), nella qualità di amministratore di fatto, erano stati condannati per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita nonché per aver distratto dalle casse sociali la somma complessiva di C 18.900,00. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, i ricorrenti deducono sia il vizio di inosservanza della legge penale sostanziale che il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è articolato in una pluralità di censure. In primo luogo, rappresentano che la ricostruzione delle passività del fallimento era stata possibile, come sarebbe desumibile dalla relazione redatta, ai sensi dell'art. 33 legge fall., dal curatore fallimentare. Sostengono, poi, che le sentenze di merito non avrebbero tenuto in alcun conto né della grave crisi economica mondiale né del forte rallentamento dell'attività produttiva della società a seguito della privazione della libertà personale subita dal Vargiu. Palese sarebbe, infine, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello, ritenendo sufficiente la dimostrazione del dolo generico. Al riguardo, i ricorrenti rappresentano che, nel caso in esame, come si dedurrebbe dall'imputazione, sarebbe stato contestato all'Amarante e al Vargiu di aver voluto recare pregiudizio ai creditori. La fattispecie di bancarotta documentale concretamente contestata agli imputati, pertanto, sarebbe quella che richiederebbe non il dolo generico, bensì quello specifico. 2.2 Con un secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, sempre sotto i profili dell'inosservanza della legge penale sostanziale e del vizio di motivazione, nella parte in cui, a fronte della distrazione della somma di appena C 18.900,00, non riconosce l'attenuante del danno di particolare tenuità. Al riguardo, sostengono, che la Corte di appello sarebbe caduta in errore valutando l'entità del danno in relazione all'entità del passivo accertato (svariati milioni di euro) e non con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata, al momento della consumazione del reato, dall'azione del reo in danno dei creditori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, articolato in più censure, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. La prima censura è manifestamente infondata e priva della necessaria specificità estrinseca. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge con chiarezza che il curatore fallimentare, come da lui rappresentato nella relazione ex art. 33 legge fall., si era trovato nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società, per l'inattendibilità delle scritture contabili; ricostruzione che era stata, poi, possibile solo recuperando da altre fonti le informazioni necessarie. Quanto alle difficoltà conseguenti allo stato detentivo del Vargiu e alla mancata considerazione della crisi economica mondiale, si tratta di censure intrinsecamente generiche, poiché il ricorrente non argomenta in alcun modo in che termini tali circostanze abbiano concretamente influito rispetto alle condotte distrattive contestate. Si tratta, in ogni caso, di questioni che erano state già sollevate con l'atto di appello e ampiamente affrontate nella sentenza impugnata, con la quale non sembra effettivamente confrontarsi il ricorso, che finisce, così, per risultare privo anche della necessaria specificità estrinseca. La censura che attiene all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondata. Premesso che le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative (ciascuna delle quali idonea ad integrare il delitto): la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il solo dolo generico; la sottrazione o la distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, caratterizzata dal dolo specifico (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Appare indiscutibile che, nel caso in esame, sia stata contestata la prima ipotesi. Invero, al capo A) dell'imputazione, quello relativo alla bancarotta documentale, è specificamente contestato ai ricorrenti di avere tenuto « i libri e le scritture contabili della fallita in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari».Il riferimento all'intento di recare pregiudizio ai creditori, che i ricorrenti desumono dall'imputazione, invece, è relativo al capo B) dell'imputazione, che riguarda il diverso reato di bancarotta distrattiva. Bene ha fatto, dunque, la Corte territoriale a ritenere sussistente l'elemento soggettivo, essendo stata dimostrata la coscienza e la volontà dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, con la consapevolezza che ciò rendeva impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende degli affari della società. 1.2. il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (tra le altre, Sez. 5, n. 19981 del 1/4/2019, Rancati, Rv. 277243). A tale principio si sono conformati i giudici di merito, ritenendo che la somma di C 18.900,00 - oggetto di distrazione - risultasse sicuramente significativa, anche in relazione all'attivo realizzato, che era di C 98.000,00. Non risulta, dunque, affatto vero, come sostenuto dai ricorrenti, che i giudici di merito abbiano valutato l'entità dei danno con riferimento al passivo fallimentare. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e