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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46743/2021

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/05/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 19 settembre del 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rapina impropria aggravata di cui al capo B), rideterminava la pena in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] e confermava le statuizioni civili.

La Corte riteneva provato che, il 17 febbraio del 2018, gli imputati ed altri correi non ricorrenti si fossero introdotti in tempo di notte presso i locali di una impresa edile (Ligato s.r.I.) asportando vari beni tra i quali un autocarro utilizzato per la fuga, usando violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza nel frattempo intervenuto al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte, speronandone l'autovettura.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero fornito elementi certi quanto alla sua identificazione come il soggetto utilizzatore di una utenza telefonica a lui non intestata entrata in contatto con il cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] i Daniel il 15 marzo del 2018, circa un mese dopo la rapina.

Tale utenza sarebbe stata in uso ai conviventi del ricorrente, parenti del chiamante [OSCURATO:PERSONA].

Del pari, non sarebbe certo che altra utenza non intestata al ricorrente ed adoperata nel luogo della rapina fosse da lui utilizzata anziché dai propri conviventi in rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].

Una terza utenza indicata dall'imputato alla polizia giudiziaria anni prima non era stata localizzata sul luogo della rapina; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base della "mera localizzazione delle celle impegnate dal traffico telefonico", elemento indiziario che il ricorso ritiene insufficiente non essendo certa la individuazione dell'imputato come utilizzatore delle utenze esaminate e neanche la esatta localizzazione del punto di utilizzo dei cellulari rispetto al luogo della rapina (fgg. 8-17 del ricorso); 3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come favoreggiamento personale, non avendo la Corte adeguatamente valutato la deduzione difensiva volta a sostenere come l'imputato fosse giunto presso l'azienda ove si era verificato il furto (poi degenerato in rapina) solo successivamente al fatto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente sarebbe stato considerato coautore della rapina sulla base di una sola intercettazione di un dialogo avvenuto circa un mese dopo il fatto, nel quale egli era stato chiamato con il suo nome di battesimo "In" e risultava l'utilizzatore di una scheda intestata ad altro soggetto e localizzata sul luogo della rapina.Tale dato non darebbe certezza della presenza del ricorrente sul luogo del delitto, anche in considerazione del fatto che egli aveva più volte sottratto ed inserito la sua scheda nell'apparecchio telefonico localizzato la notte della rapina ma non in quella occasione.

Sicché non avrebbe potuto ritenersi certo che l'imputato fosse stato il solo utilizzatore di quella scheda a lui non intestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.

1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce argomenti con i quali sollecita una non consentita rilettura ed interpretazione dei dati oggettivi di fatto posti a base della sua condanna in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Dato e non contestato in ricorso il coinvolgimento nella rapina del coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla individuazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come uno dei complici.

Quest'ultimo aveva in uso un cellulare nel quale aveva inserito due schede telefoniche entrambe intestate al fratello ed alla madre del [OSCURATO:PERSONA], donna convivente del [OSCURATO:PERSONA].

Una di queste due schede (n. 3274350289) aveva agganciato la sera del delitto un luogo esattamente corrispondente a quello del fatto, avendo contatti con [OSCURATO:PERSONA].

Che l'utilizzatore di tale scheda fosse il ricorrente, la Corte lo ha dedotto dalla circostanza che egli era stato chiamato con il proprio nome di battesimo "Arghil" in una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] circa un mese dopo la rapina.

In quel caso, il ricorrente utilizzava sullo stesso cellulare l'altra scheda intestata ai familiari del [OSCURATO:PERSONA] (n. 328.1666996).

Inoltre, la sera della rapina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altro coimputato non ricorrente (Lacatus), avevano avuto contatti dimostrativi del fatto che si fossero spostati dai loro luoghi di residenza, tutti ubicati nelle vicinanze di Cosenza, per raggiungere il luogo del delitto, distante oltre 70 km. e sito a [OSCURATO:PERSONA], per poi rientrare nel territorio di provenienza in orario compatibile con l'avvenuta perpetrazione della rapina (fgg. 20 e 22 della sentenza impugnata).

Dunque, non soltanto la Corte ha sottolineato la certa esistenza di intimi rapporti tra il ricorrente ed uno degli incontestati autori del delitto ([OSCURATO:PERSONA], figlio della convivente del [OSCURATO:PERSONA]), ma anche l'utilizzazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di una scheda telefonica che aveva agganciato il luogo del delitto ed utilizzata in quella circostanza da soggetto che, come il [OSCURATO:PERSONA], viveva nei pressi di Cosenza e si era spostato da quella località insieme al [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere [OSCURATO:PERSONA], sede dell'azienda ove si era verificata la rapina, per poi rientrare nel territorio di provenienza.

Il ricorrente non tiene in considerazione l'insieme di questi dati messi in risalto dalla Corte di appello, la cui motivazione risulta priva di vizi logico-ricostruttivi quanto alla affermazione di responsabilità, avverso la quale il ricorrente non formula che generiche censure, limitandosi ad ipotizzare che altri soggetti, non meglio identificati, avrebbero potuto utilizzare, la notte della rapina, quella scheda in suo uso.

Nel che, si evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

1.2. Le censure di cui al secondo motivo, inerenti sempre al giudizio di responsabilità, rimangono assorbite da quanto precisato in relazione al primo motivo, dovendosi ribadire che la Corte di appello ha precisato, con valutazione di fatto non rivedibile, che la localizzazione delle utenze rispetto alla rapina è stata effettuata con riferimento al preciso luogo di effettuazione del delitto e non in maniera approssimativa (fg. 25 della sentenza impugnata).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha ampiamente sottolineato, in punto di fatto, che il ricorrente, come si è già evidenziato, era partito insieme al [OSCURATO:PERSONA] dalla zona di Cosenza, aveva raggiunto l'azienda presa di mira ed era rientrato presso il luogo di provenienza dopo la commissione del reato, partecipando così a tutte le fasi di esso e non intervenendo dopo la sua consumazione, circostanza che sarebbe stata necessaria per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale, secondo l'espressa dizione dell'art. 378 cod.pen..

2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato per le stesse ragioni in diritto evidenziate a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sollecitandosi, anche in questo caso, una diversa e non consentita rilettura in questa sede di elementi di fatto.

Anche nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che il ricorrente era in rapporti personali sia con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - del quale non si contesta la responsabilità nella rapina - che con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui il Parus, chiamandolo per nome, faceva riferimento nelle conversazioni del 15 e 16 marzo 2018 con il [OSCURATO:PERSONA], trasfuse a fg. 16 della sentenza impugnata.

In quelle circostanze, il ricorrente aveva mostrato di utilizzare - su un cellulare ove egli inseriva anche altra scheda a sé intestata - una scheda telefonica in uso alla sua compagna, tenuto conto che egli era stato chiamato "In" dal suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA].

Tale scheda telefonica (n. 320-0541586), aveva agganciato la cella corrispondente al luogo della rapina la notte in cui si era verificata/ avendo diversi contatti con altro complice separatamente giudicato Lacatus.Anche nel caso del Parus, come per il [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita ad ipotizzare senza specificità che la scheda localizzata sul luogo della rapina - in ordine alla quale la Corte ha sottolineato la mancanza di elementi per ritenerne l'uso in capo alla reale intestataria [OSCURATO:PERSONA], compagna di vita del ricorrente - potesse essere stata utilizzata da altri non meglio identificati soggetti, senza tenere conto della dimostrazione dell'uso della scheda da parte dell'imputato, sia pure in un momento successivo alla rapina, dell'intestazione di essa a persona ' lui convivente, dei suoi conclamati rapporti con gli autori del delitto, della non veridicità dell'assunto che tale scheda fosse stata oggetto di denuncia di furto, come la Corte ha sottolineato a fg. 18 della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/05/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 19 settembre del 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rapina impropria aggravata di cui al capo B), rideterminava la pena in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] e confermava le statuizioni civili. La Corte riteneva provato che, il 17 febbraio del 2018, gli imputati ed altri correi non ricorrenti si fossero introdotti in tempo di notte presso i locali di una impresa edile (Ligato s.r.I.) asportando vari beni tra i quali un autocarro utilizzato per la fuga, usando violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza nel frattempo intervenuto al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte, speronandone l'autovettura. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero fornito elementi certi quanto alla sua identificazione come il soggetto utilizzatore di una utenza telefonica a lui non intestata entrata in contatto con il cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] i Daniel il 15 marzo del 2018, circa un mese dopo la rapina. Tale utenza sarebbe stata in uso ai conviventi del ricorrente, parenti del chiamante [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, non sarebbe certo che altra utenza non intestata al ricorrente ed adoperata nel luogo della rapina fosse da lui utilizzata anziché dai propri conviventi in rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. Una terza utenza indicata dall'imputato alla polizia giudiziaria anni prima non era stata localizzata sul luogo della rapina; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base della "mera localizzazione delle celle impegnate dal traffico telefonico", elemento indiziario che il ricorso ritiene insufficiente non essendo certa la individuazione dell'imputato come utilizzatore delle utenze esaminate e neanche la esatta localizzazione del punto di utilizzo dei cellulari rispetto al luogo della rapina (fgg. 8-17 del ricorso); 3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come favoreggiamento personale, non avendo la Corte adeguatamente valutato la deduzione difensiva volta a sostenere come l'imputato fosse giunto presso l'azienda ove si era verificato il furto (poi degenerato in rapina) solo successivamente al fatto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sarebbe stato considerato coautore della rapina sulla base di una sola intercettazione di un dialogo avvenuto circa un mese dopo il fatto, nel quale egli era stato chiamato con il suo nome di battesimo "In" e risultava l'utilizzatore di una scheda intestata ad altro soggetto e localizzata sul luogo della rapina.Tale dato non darebbe certezza della presenza del ricorrente sul luogo del delitto, anche in considerazione del fatto che egli aveva più volte sottratto ed inserito la sua scheda nell'apparecchio telefonico localizzato la notte della rapina ma non in quella occasione. Sicché non avrebbe potuto ritenersi certo che l'imputato fosse stato il solo utilizzatore di quella scheda a lui non intestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce argomenti con i quali sollecita una non consentita rilettura ed interpretazione dei dati oggettivi di fatto posti a base della sua condanna in entrambi i gradi del giudizio di merito. Dato e non contestato in ricorso il coinvolgimento nella rapina del coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla individuazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come uno dei complici. Quest'ultimo aveva in uso un cellulare nel quale aveva inserito due schede telefoniche entrambe intestate al fratello ed alla madre del [OSCURATO:PERSONA], donna convivente del [OSCURATO:PERSONA]. Una di queste due schede (n. 3274350289) aveva agganciato la sera del delitto un luogo esattamente corrispondente a quello del fatto, avendo contatti con [OSCURATO:PERSONA]. Che l'utilizzatore di tale scheda fosse il ricorrente, la Corte lo ha dedotto dalla circostanza che egli era stato chiamato con il proprio nome di battesimo "Arghil" in una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] circa un mese dopo la rapina. In quel caso, il ricorrente utilizzava sullo stesso cellulare l'altra scheda intestata ai familiari del [OSCURATO:PERSONA] (n. 328.1666996). Inoltre, la sera della rapina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altro coimputato non ricorrente (Lacatus), avevano avuto contatti dimostrativi del fatto che si fossero spostati dai loro luoghi di residenza, tutti ubicati nelle vicinanze di Cosenza, per raggiungere il luogo del delitto, distante oltre 70 km. e sito a [OSCURATO:PERSONA], per poi rientrare nel territorio di provenienza in orario compatibile con l'avvenuta perpetrazione della rapina (fgg. 20 e 22 della sentenza impugnata). Dunque, non soltanto la Corte ha sottolineato la certa esistenza di intimi rapporti tra il ricorrente ed uno degli incontestati autori del delitto ([OSCURATO:PERSONA], figlio della convivente del [OSCURATO:PERSONA]), ma anche l'utilizzazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di una scheda telefonica che aveva agganciato il luogo del delitto ed utilizzata in quella circostanza da soggetto che, come il [OSCURATO:PERSONA], viveva nei pressi di Cosenza e si era spostato da quella località insieme al [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere [OSCURATO:PERSONA], sede dell'azienda ove si era verificata la rapina, per poi rientrare nel territorio di provenienza. Il ricorrente non tiene in considerazione l'insieme di questi dati messi in risalto dalla Corte di appello, la cui motivazione risulta priva di vizi logico-ricostruttivi quanto alla affermazione di responsabilità, avverso la quale il ricorrente non formula che generiche censure, limitandosi ad ipotizzare che altri soggetti, non meglio identificati, avrebbero potuto utilizzare, la notte della rapina, quella scheda in suo uso. Nel che, si evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.2. Le censure di cui al secondo motivo, inerenti sempre al giudizio di responsabilità, rimangono assorbite da quanto precisato in relazione al primo motivo, dovendosi ribadire che la Corte di appello ha precisato, con valutazione di fatto non rivedibile, che la localizzazione delle utenze rispetto alla rapina è stata effettuata con riferimento al preciso luogo di effettuazione del delitto e non in maniera approssimativa (fg. 25 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha ampiamente sottolineato, in punto di fatto, che il ricorrente, come si è già evidenziato, era partito insieme al [OSCURATO:PERSONA] dalla zona di Cosenza, aveva raggiunto l'azienda presa di mira ed era rientrato presso il luogo di provenienza dopo la commissione del reato, partecipando così a tutte le fasi di esso e non intervenendo dopo la sua consumazione, circostanza che sarebbe stata necessaria per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale, secondo l'espressa dizione dell'art. 378 cod.pen.. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato per le stesse ragioni in diritto evidenziate a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sollecitandosi, anche in questo caso, una diversa e non consentita rilettura in questa sede di elementi di fatto. Anche nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che il ricorrente era in rapporti personali sia con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - del quale non si contesta la responsabilità nella rapina - che con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui il Parus, chiamandolo per nome, faceva riferimento nelle conversazioni del 15 e 16 marzo 2018 con il [OSCURATO:PERSONA], trasfuse a fg. 16 della sentenza impugnata. In quelle circostanze, il ricorrente aveva mostrato di utilizzare - su un cellulare ove egli inseriva anche altra scheda a sé intestata - una scheda telefonica in uso alla sua compagna, tenuto conto che egli era stato chiamato "In" dal suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA]. Tale scheda telefonica (n. 320-0541586), aveva agganciato la cella corrispondente al luogo della rapina la notte in cui si era verificata/ avendo diversi contatti con altro complice separatamente giudicato Lacatus.Anche nel caso del Parus, come per il [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita ad ipotizzare senza specificità che la scheda localizzata sul luogo della rapina - in ordine alla quale la Corte ha sottolineato la mancanza di elementi per ritenerne l'uso in capo alla reale intestataria [OSCURATO:PERSONA], compagna di vita del ricorrente - potesse essere stata utilizzata da altri non meglio identificati soggetti, senza tenere conto della dimostrazione dell'uso della scheda da parte dell'imputato, sia pure in un momento successivo alla rapina, dell'intestazione di essa a persona ' lui convivente, dei suoi conclamati rapporti con gli autori del delitto, della non veridicità dell'assunto che tale scheda fosse stata oggetto di denuncia di furto, come la Corte ha sottolineato a fg. 18 della sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica d
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