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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 12117/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale Commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 11/04/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale Commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/04/2022
Decreto Cassazione n. 12117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris