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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11855/2026

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o Mazzotta, giusta procura in calce al ricorso,con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -nei confronti diCarmine FORINO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AndreaCarrano e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso,elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 39, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente –Numero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosinonché nei confronti diStefano CIOFFI,- intimato–avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1469/2023pubblicata in data 19 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Salerno chiedendo, tral’altro, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, insubordine, l’inefficacia ex art. 2091 c.c., degli atti dispositivi compiutida [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente: - dell’attodi trasferimento dell’immobile sito nel Comune di Ravello, alla via SanMartino - [OSCURATO:PERSONA] n. 29, senza corrispettivo, rogato dal notaioAvv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep.34571 della raccolta n. 10272, trascritto il 15.2.2011; - dell’atto didonazione del locale deposito, sito nel Comune di Ravello, alla stessavia e numero civico, rogato dallo stesso notaio nella stessa data, Rep.34572 della raccolta n. 10273, trascritto il 15.02.2011.Esponeva di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro247.568,17, in forza di giudicato penale e civile ed assumeva che ilCioffi, per sottrarsi all’esecuzione, si era apparentemente spogliato ditutti i beni, come risultava da accertamenti eseguiti, in particolare: -Cioffi, dopo la notifica dell’atto di citazione in data 3.07.2009 -aventead oggetto la domanda del Forino di liquidazione del risarcimento deldanno che il Giudice penale aveva rimesso a quello civile-, avevaincominciato ad attuare un programma di dismissione di tutti i propriNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosibeni (mobili, mobili registrati, immobili e aziende), trasferendolifittiziamente ai componenti della propria famiglia (moglie e figlio).In particolare, in data 26.11.2009, trascorsi circa diciotto annidalla “separazione personale”, i coniugi Cioffi – [OSCURATO:PERSONA], avevanopresentato dinanzi al Tribunale di Salerno, ricorso per divorziocongiunto col quale prospettavano la volontà, l’uno di cedere e lal’altra di accettare, in sostituzione dell’assegno divorzile una tantum,il trasferimento dell’appartamento sito nel Comune di Ravello alla viaSan Martino - [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e la donazione del locale depositosito nella stessa via.A parere dell’attore, la cronologia temporale e gli atti posti inessere dagli ex coniugi Cioffi – [OSCURATO:PERSONA] dimostravano la simulazioneassoluta dell’accordo traslativo–immobiliare finalizzato ad eludere lasua pretesa risarcitoria, come dimostrato dalla circostanza che il Cioffiera ancora residente nella casa coniugale, dall’esiguità del valoreintercorso tra la separazione e il divorzio (anni 18), dall’assolutaincertezza dei presupposti (di an e quantum debeatur) dellacorresponsione solutoria, una tantum, dell’assegno divorzile, tenutoconto che la [OSCURATO:PERSONA], alla data di divorzio, disponeva di cospicuipossedimenti, della presenza di altri figli del Cioffi, avuti da un’altrarelazione sentimentale, comunque chiamati a succedere all’eredità.Assumeva, infine, che l’intento simulatorio appariva ancor piùevidente dal fatto che il Cioffi nel medesimo giorno, in data2.02.2011, cioè contestualmente, al trasferimento dell’abitazione inesecuzione dei patti divorzili, donava alla [OSCURATO:PERSONA] anche il localedeposito dal valore dichiarato in atti di 31.000 euro, ma sottostimato.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2375/2022 rigettava ladomanda di simulazione degli atti in contestazione sul presuppostoNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiche gli elementi indiziari evidenziati dal Forino, segnatamente lerisultanze del certificato di residenza e la sua presenza in loco all’attodella notifica degli atti giudiziari, non deponessero in maniera univocae concordante a ritenere che “il divorzio sia simulato anche perché visono altri figli”; riteneva inoltre prescritta l’azione revocatoriaproposta avverso tali atti.2.

Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] gravame; resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA], Olga DiPalma e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisionedi prime cure, accertava e dichiarava la simulazione assoluta e,quindi, la nullità dell’atto di trasferimento dell’appartamento sito nelComune di Ravello alla via [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e ladonazione del locale deposito sito nella stessa via; con condanna diLuigi Cioffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del primo e del secondo grado,come liquidate in dispositivo.3.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su tre motivi; haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimato, StefanoCioffi non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio dilegittimità;La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Ragioni della decisione1. con il primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsaapplicazione dell’art.112 c.p.c., nullità del capo della sentenzaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

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I. Ambrosiimpugnato in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. nonchè omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e 2901 c.c. –insussistenza della simulazione –“; in particolare, censurano lasentenza impugnata con cui la Corte territoriale avrebbe dichiarato lasimulazione assoluta e, quindi, la nullità dei trasferimenti fatti dalCioffi in favore della ex moglie, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una merapresunzione fondata sul fatto che Cioffi fosse ancora residentenell’immobile trasferito; sottolineano che la residenza del Cioffinell’immobile costituisce una mera presunzione che non puòconsiderarsi grave e, quindi, sufficiente a provare la simulazionedell’atto di trasferimento immobiliare e che, tale elemento siscontrerebbe con un dato, provato dal Cioffi, di aver costituito unnuovo nucleo familiare, vivendo con un'altra donna, da cui ha avutodue figli, in un’altra frazione del Comune di Ravello.

Sul punto, ilgiudice di prime cure aveva infatti correttamente ritenuto che “laprova della fittizietà non può emergere dalla residenza in un paese odalla presenza in un luogo al momento di una notifica perché nonsono indizi gravi e, tenuto conto della loro eterogenietà e lontananzanel tempo non sono neppure plurimi” (pag.12 sentenza delTribunale).

Sostengono che gli indizi allegati dalla controparte evalorizzati dalla Corte d’appello come idonei a qualificare la dedottacausa simulandi, sarebbero, invece, idonei soltanto a comprovare, alpiù, le ragioni dell’azione revocatoria in quanto effettivamente il Cioffisi è spogliato del suo patrimonio, ma non quelle di simulazione inquanto, come affermato dalla Corte di legittimità, per integrare gliestremi della simulazione, non è sufficiente la prova che, attraversol'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanziaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosigenerica dei creditori, ma è necessario provare specificamente chequesta alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nèl'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nèl'acquirente abbia inteso acquisirla (richiamano in proposito, tra lealtre, Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13345).

Contestano, pertanto,quanto sostenuto dalla Corte d’appello e cioè che «gli elementievidenziati, circostanziati e dettagliati nel loro sviluppo cronologico elogico, concorrono induttivamente a reputare che gli atti con i quali ilCioffi, debitore di una cospicua somma di danaro (euro 247.568,00)nei confronti dell’appellante, ha apparentemente dismesso tutti ipropri beni immobili nel chiaro intento di arrecare pregiudizio allelegittime ragioni di credito del Forino» (pag. 12 sentenza impugnata)in quanto tale ricostruzione argomentativa, proverebbe, soltanto, lasussunzione della vicenda in esame nell’alveo della fattispecie di cuiall’art. 2901 c.c. che prevede la c.d. actio pauliana, stante la volontàdel Cioffi di spogliarsi del patrimonio con gli atti dispositivi compiuti,così come pacifica è la volontà di aver acquisiti i beni ceduti da partedella ex moglie [OSCURATO:PERSONA], con riguardo agli immobili, e da partedel figlio [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’azienda.

Al contrario, non visarebbe alcuna prova che gli atti compiuti dal Cioffi siano soloapparenti, anzi vi è la prova che sono del tutto effettivi, stante il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] occupa regolarmente l’immobile cedutole dal Cioffi daoltre dieci anni e che il figlio Stefano esercita quotidianamentel’attività dapprima condotta dal padre.

Richiamano quanto affermatoin proposito dalla sentenza del Tribunale e concludono che non puòessere consentito superare l’ostacolo insormontabile rappresentatodalla prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. –prescrizione ritualmente eccepita e confermata da entrambi i giudicidi merito – configurando un’infondata azione di nullità per unaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiinesistente ed inconfigurabile simulazione.

Sarebbe evidente, quindi iltravisamento degli istituti giuridici compiuto dalla Corte d’appello e lafalsa applicazione delle norme di diritto.1.1.

Il motivo è inammissibile.In primo luogo, i ricorrenti, richiamando la motivazione delGiudice di prime cure, si limitano a censurare la parte della sentenzaimpugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanzadella residenza del Cioffi nell’immobile oggetto del trasferimento dequo fosse elemento presuntivo sufficiente a provare la simulazionedell’atto di trasferimento immobiliare della sentenza della Corted’appello di Salerno, senza procedere ad una compiuta analisi delcomplesso degli ulteriori elementi sussumibili nella fattispecie oggettodi domanda, valorizzati, dalla Corte d’appello sotto il profilo dellarilevanza presuntiva e del regime probatorio ex art 1417 c.c. e 2967c.c., analisi che resta pur sempre legittimamente fondata su una ratiodecidendi diversa non denunciata (Cass. Sez. 3, 6/07/2020 n. 13880Cass.

Sez. 3, 13/07/2005 n. 14740).In proposito, va osservato, per un verso, che l’elemento dellaresidenza e la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’immobile coniugale,fittiziamente trasferito alla moglie, è circostanza incontestata,risultante da certificati anagrafici nonché dalle dichiarazioni rese dallostesso Cioffi all’ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento; perl’altro verso, che quella della residenza, non è l’unica provavalorizzata nella sentenza gravata, posto che la Corte di merito haesaminato correttamente e, posto a base della decisione, l’itercronologico delle ulteriori circostanze emerse: -il ricorso congiunto didivorzio presentato dagli odierni ricorrenti «ben diciotto anni dopo laseparazione, in data 26.11.2009, non appena qualche mese dopo lanotifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 3.07.2009», con ilNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiquale l’odierno controricorrente, Forino, aveva avviato l’azione voltaad ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Cioffi,riconosciutogli in sede penale, posto che questi veniva condannato inper il reato di lesioni aggravate in danno del Forino; - l’atto ditrasferimento della casa coniugale con rogito notarile del 02.02.2011;- l’atto di donazione del locale deposito con rogito contestuale aquello che precede; - la cessione con scrittura privata del 12.02.2018del furgone FIAT 65 targato LI464858; - l’atto di cessionedell’Azienda macelleria [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata).Pertanto, avendo la Corte d’appello valorizzato una serie dielementi presuntivi e documentali, non fatti oggetto della presentecensura, svolta unicamente in ordine all’elemento della residenza,essa si rivela del tutto inammissibile.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione efalsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nullità del capo della sentenzaimpugnato in relazione all’art. 360, nn 3 e 4, c.p.c., nonché omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c.”; inparticolare, si dolgono che la Corte d’appello ha ritenuto l’eccezione diprescrizione dell’azione di simulazione inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare, tenuto conto che il giudice di primo grado,pronunciandosi sulla fondatezza della domanda, ne avevaimplicitamente rigettato l’eccezione e che, riproposta in appello, erapure inammissibile, non avendo gli appellati proposto appelloincidentale sul punto (Cass. Sez.

U., n.11799/2017).

Assumono chequanto ritenuto dalla Corte d’appello sia totalmente infondato e,viceversa, richiamano e trascrivono quanto motivato dal Tribunale sulpunto, asserendo che alcun rigetto implicito vi era stato da parte delNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiTribunale ed alcun obbligo di appello incidentale sul punto incombevasugli appellati.

La Corte d’appello, quindi, per come argomentato,avrebbe del tutto travisato quanto ritenuto dal Tribunale omettendopure di pronunciarsi sul punto.

Insistono, in ogni caso, sullaeccezione.2.1.

Il motivo è infondato.Non sussiste il vizio di violazione del principio del chiesto epronunciato e neppure la confusione tra l’eccezione di prescrizioneprevista in tema di azione revocatoria e di simulazione.Giova ripercorrere quanto motivato dalla Corte salernitana sulpunto che ha specificatamente così argomentato «(…) èinammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, la censura conla quale l’appellante contesta l’eccezione di prescrizione dell’azione disimulazione; infatti, il giudice di primo grado, pronunciandosi sullafondatezza della domanda, ha implicitamente rigettato l’eccezione.Detta eccezione, invece riproposta in questa sede dagli appellati, vadichiarata inammissibile non avendo gli appellati proposto appelloincidentale sul punto; ciò in applicazione del principio secondo cui“Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nellamotivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraversoun’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazioneindiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco lavalutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello dellasua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quantoall’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appelloincidentale, che è regolato dall’art. 342 cod. proc. civ., non essendosufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ.”(Cass. Sez U, n.11799/2017)».Numero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiLa Corte di merito si è posta, dunque, in linea con quantoaffermato da tempo da questa Corte in tema di impugnazioni, e cioèche qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primogrado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta (comenel caso di specie) che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione algiudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimastovittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione digravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione,ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione nonsia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure. (in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3,09/04/2024 n. 9505; Cass. Sez. 3, 27/09/2024 n. 25876).3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano in tema di “speselegali” la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. inrelazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.”; in particolare, a parere deiricorrenti, il regolamento delle spese processuali deciso in secondogrado sarebbe ingiusto e vessatorio in quanto, proprio il controversoesito del giudizio di primo grado rispetto a quello di secondo grado,avrebbe dovuto senza dubbio giustificare la compensazione integraledelle spese di entrambi i gradi di giudizio, sussistendo, pertanto,idonee ragioni da ravvisarsi negli esiti difformi della causa nelle fasi dimerito e nel rigetto dell’azione revocatoria per essere questaprescritta.3.1.

Il motivo è infondato.La corte d’appello, con la sentenza impugnata, si è attenuta alprincipio di soccombenza, con una liquidazione delle spese contenutanei parametri tariffari, sicché la doglianza si traduce nella merarichiesta di una nuova valutazione di merito, che è inammissibile inNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosisede di legittimità se non ricorrono patenti violazioni di legge oliquidazioni abnormi, qui non denunciate né riscontrabili.4. il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente,con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.per questi motiviLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente, con distrazione infavore dei difensori dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 19 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Mazzotta, giusta procura in calce al ricorso,con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -nei confronti diCarmine FORINO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AndreaCarrano e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso,elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 39, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente –Numero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosinonché nei confronti diStefano CIOFFI,- intimato–avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1469/2023pubblicata in data 19 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Salerno chiedendo, tral’altro, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, insubordine, l’inefficacia ex art. 2091 c.c., degli atti dispositivi compiutida [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente: - dell’attodi trasferimento dell’immobile sito nel Comune di Ravello, alla via SanMartino - [OSCURATO:PERSONA] n. 29, senza corrispettivo, rogato dal notaioAvv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep.34571 della raccolta n. 10272, trascritto il 15.2.2011; - dell’atto didonazione del locale deposito, sito nel Comune di Ravello, alla stessavia e numero civico, rogato dallo stesso notaio nella stessa data, Rep.34572 della raccolta n. 10273, trascritto il 15.02.2011.Esponeva di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro247.568,17, in forza di giudicato penale e civile ed assumeva che ilCioffi, per sottrarsi all’esecuzione, si era apparentemente spogliato ditutti i beni, come risultava da accertamenti eseguiti, in particolare: -Cioffi, dopo la notifica dell’atto di citazione in data 3.07.2009 -aventead oggetto la domanda del Forino di liquidazione del risarcimento deldanno che il Giudice penale aveva rimesso a quello civile-, avevaincominciato ad attuare un programma di dismissione di tutti i propriNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosibeni (mobili, mobili registrati, immobili e aziende), trasferendolifittiziamente ai componenti della propria famiglia (moglie e figlio).In particolare, in data 26.11.2009, trascorsi circa diciotto annidalla “separazione personale”, i coniugi Cioffi – [OSCURATO:PERSONA], avevanopresentato dinanzi al Tribunale di Salerno, ricorso per divorziocongiunto col quale prospettavano la volontà, l’uno di cedere e lal’altra di accettare, in sostituzione dell’assegno divorzile una tantum,il trasferimento dell’appartamento sito nel Comune di Ravello alla viaSan Martino - [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e la donazione del locale depositosito nella stessa via.A parere dell’attore, la cronologia temporale e gli atti posti inessere dagli ex coniugi Cioffi – [OSCURATO:PERSONA] dimostravano la simulazioneassoluta dell’accordo traslativo–immobiliare finalizzato ad eludere lasua pretesa risarcitoria, come dimostrato dalla circostanza che il Cioffiera ancora residente nella casa coniugale, dall’esiguità del valoreintercorso tra la separazione e il divorzio (anni 18), dall’assolutaincertezza dei presupposti (di an e quantum debeatur) dellacorresponsione solutoria, una tantum, dell’assegno divorzile, tenutoconto che la [OSCURATO:PERSONA], alla data di divorzio, disponeva di cospicuipossedimenti, della presenza di altri figli del Cioffi, avuti da un’altrarelazione sentimentale, comunque chiamati a succedere all’eredità.Assumeva, infine, che l’intento simulatorio appariva ancor piùevidente dal fatto che il Cioffi nel medesimo giorno, in data2.02.2011, cioè contestualmente, al trasferimento dell’abitazione inesecuzione dei patti divorzili, donava alla [OSCURATO:PERSONA] anche il localedeposito dal valore dichiarato in atti di 31.000 euro, ma sottostimato.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2375/2022 rigettava ladomanda di simulazione degli atti in contestazione sul presuppostoNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiche gli elementi indiziari evidenziati dal Forino, segnatamente lerisultanze del certificato di residenza e la sua presenza in loco all’attodella notifica degli atti giudiziari, non deponessero in maniera univocae concordante a ritenere che “il divorzio sia simulato anche perché visono altri figli”; riteneva inoltre prescritta l’azione revocatoriaproposta avverso tali atti.2. Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] gravame; resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA], Olga DiPalma e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisionedi prime cure, accertava e dichiarava la simulazione assoluta e,quindi, la nullità dell’atto di trasferimento dell’appartamento sito nelComune di Ravello alla via [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e ladonazione del locale deposito sito nella stessa via; con condanna diLuigi Cioffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del primo e del secondo grado,come liquidate in dispositivo.3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su tre motivi; haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimato, StefanoCioffi non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio dilegittimità;La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Ragioni della decisione1. con il primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsaapplicazione dell’art.112 c.p.c., nullità del capo della sentenzaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiimpugnato in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. nonchè omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e 2901 c.c. –insussistenza della simulazione –“; in particolare, censurano lasentenza impugnata con cui la Corte territoriale avrebbe dichiarato lasimulazione assoluta e, quindi, la nullità dei trasferimenti fatti dalCioffi in favore della ex moglie, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una merapresunzione fondata sul fatto che Cioffi fosse ancora residentenell’immobile trasferito; sottolineano che la residenza del Cioffinell’immobile costituisce una mera presunzione che non puòconsiderarsi grave e, quindi, sufficiente a provare la simulazionedell’atto di trasferimento immobiliare e che, tale elemento siscontrerebbe con un dato, provato dal Cioffi, di aver costituito unnuovo nucleo familiare, vivendo con un'altra donna, da cui ha avutodue figli, in un’altra frazione del Comune di Ravello. Sul punto, ilgiudice di prime cure aveva infatti correttamente ritenuto che “laprova della fittizietà non può emergere dalla residenza in un paese odalla presenza in un luogo al momento di una notifica perché nonsono indizi gravi e, tenuto conto della loro eterogenietà e lontananzanel tempo non sono neppure plurimi” (pag.12 sentenza delTribunale). Sostengono che gli indizi allegati dalla controparte evalorizzati dalla Corte d’appello come idonei a qualificare la dedottacausa simulandi, sarebbero, invece, idonei soltanto a comprovare, alpiù, le ragioni dell’azione revocatoria in quanto effettivamente il Cioffisi è spogliato del suo patrimonio, ma non quelle di simulazione inquanto, come affermato dalla Corte di legittimità, per integrare gliestremi della simulazione, non è sufficiente la prova che, attraversol'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanziaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosigenerica dei creditori, ma è necessario provare specificamente chequesta alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nèl'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nèl'acquirente abbia inteso acquisirla (richiamano in proposito, tra lealtre, Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13345). Contestano, pertanto,quanto sostenuto dalla Corte d’appello e cioè che «gli elementievidenziati, circostanziati e dettagliati nel loro sviluppo cronologico elogico, concorrono induttivamente a reputare che gli atti con i quali ilCioffi, debitore di una cospicua somma di danaro (euro 247.568,00)nei confronti dell’appellante, ha apparentemente dismesso tutti ipropri beni immobili nel chiaro intento di arrecare pregiudizio allelegittime ragioni di credito del Forino» (pag. 12 sentenza impugnata)in quanto tale ricostruzione argomentativa, proverebbe, soltanto, lasussunzione della vicenda in esame nell’alveo della fattispecie di cuiall’art. 2901 c.c. che prevede la c.d. actio pauliana, stante la volontàdel Cioffi di spogliarsi del patrimonio con gli atti dispositivi compiuti,così come pacifica è la volontà di aver acquisiti i beni ceduti da partedella ex moglie [OSCURATO:PERSONA], con riguardo agli immobili, e da partedel figlio [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’azienda. Al contrario, non visarebbe alcuna prova che gli atti compiuti dal Cioffi siano soloapparenti, anzi vi è la prova che sono del tutto effettivi, stante il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] occupa regolarmente l’immobile cedutole dal Cioffi daoltre dieci anni e che il figlio Stefano esercita quotidianamentel’attività dapprima condotta dal padre. Richiamano quanto affermatoin proposito dalla sentenza del Tribunale e concludono che non puòessere consentito superare l’ostacolo insormontabile rappresentatodalla prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. –prescrizione ritualmente eccepita e confermata da entrambi i giudicidi merito – configurando un’infondata azione di nullità per unaNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiinesistente ed inconfigurabile simulazione. Sarebbe evidente, quindi iltravisamento degli istituti giuridici compiuto dalla Corte d’appello e lafalsa applicazione delle norme di diritto.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, i ricorrenti, richiamando la motivazione delGiudice di prime cure, si limitano a censurare la parte della sentenzaimpugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanzadella residenza del Cioffi nell’immobile oggetto del trasferimento dequo fosse elemento presuntivo sufficiente a provare la simulazionedell’atto di trasferimento immobiliare della sentenza della Corted’appello di Salerno, senza procedere ad una compiuta analisi delcomplesso degli ulteriori elementi sussumibili nella fattispecie oggettodi domanda, valorizzati, dalla Corte d’appello sotto il profilo dellarilevanza presuntiva e del regime probatorio ex art 1417 c.c. e 2967c.c., analisi che resta pur sempre legittimamente fondata su una ratiodecidendi diversa non denunciata (Cass. Sez. 3, 6/07/2020 n. 13880Cass. Sez. 3, 13/07/2005 n. 14740).In proposito, va osservato, per un verso, che l’elemento dellaresidenza e la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’immobile coniugale,fittiziamente trasferito alla moglie, è circostanza incontestata,risultante da certificati anagrafici nonché dalle dichiarazioni rese dallostesso Cioffi all’ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento; perl’altro verso, che quella della residenza, non è l’unica provavalorizzata nella sentenza gravata, posto che la Corte di merito haesaminato correttamente e, posto a base della decisione, l’itercronologico delle ulteriori circostanze emerse: -il ricorso congiunto didivorzio presentato dagli odierni ricorrenti «ben diciotto anni dopo laseparazione, in data 26.11.2009, non appena qualche mese dopo lanotifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 3.07.2009», con ilNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiquale l’odierno controricorrente, Forino, aveva avviato l’azione voltaad ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Cioffi,riconosciutogli in sede penale, posto che questi veniva condannato inper il reato di lesioni aggravate in danno del Forino; - l’atto ditrasferimento della casa coniugale con rogito notarile del 02.02.2011;- l’atto di donazione del locale deposito con rogito contestuale aquello che precede; - la cessione con scrittura privata del 12.02.2018del furgone FIAT 65 targato LI464858; - l’atto di cessionedell’Azienda macelleria [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata).Pertanto, avendo la Corte d’appello valorizzato una serie dielementi presuntivi e documentali, non fatti oggetto della presentecensura, svolta unicamente in ordine all’elemento della residenza,essa si rivela del tutto inammissibile.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione efalsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nullità del capo della sentenzaimpugnato in relazione all’art. 360, nn 3 e 4, c.p.c., nonché omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c.”; inparticolare, si dolgono che la Corte d’appello ha ritenuto l’eccezione diprescrizione dell’azione di simulazione inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare, tenuto conto che il giudice di primo grado,pronunciandosi sulla fondatezza della domanda, ne avevaimplicitamente rigettato l’eccezione e che, riproposta in appello, erapure inammissibile, non avendo gli appellati proposto appelloincidentale sul punto (Cass. Sez. U., n.11799/2017). Assumono chequanto ritenuto dalla Corte d’appello sia totalmente infondato e,viceversa, richiamano e trascrivono quanto motivato dal Tribunale sulpunto, asserendo che alcun rigetto implicito vi era stato da parte delNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiTribunale ed alcun obbligo di appello incidentale sul punto incombevasugli appellati. La Corte d’appello, quindi, per come argomentato,avrebbe del tutto travisato quanto ritenuto dal Tribunale omettendopure di pronunciarsi sul punto. Insistono, in ogni caso, sullaeccezione.2.1. Il motivo è infondato.Non sussiste il vizio di violazione del principio del chiesto epronunciato e neppure la confusione tra l’eccezione di prescrizioneprevista in tema di azione revocatoria e di simulazione.Giova ripercorrere quanto motivato dalla Corte salernitana sulpunto che ha specificatamente così argomentato «(…) èinammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, la censura conla quale l’appellante contesta l’eccezione di prescrizione dell’azione disimulazione; infatti, il giudice di primo grado, pronunciandosi sullafondatezza della domanda, ha implicitamente rigettato l’eccezione.Detta eccezione, invece riproposta in questa sede dagli appellati, vadichiarata inammissibile non avendo gli appellati proposto appelloincidentale sul punto; ciò in applicazione del principio secondo cui“Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nellamotivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraversoun’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazioneindiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco lavalutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello dellasua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quantoall’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appelloincidentale, che è regolato dall’art. 342 cod. proc. civ., non essendosufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ.”(Cass. Sez U, n.11799/2017)».Numero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiLa Corte di merito si è posta, dunque, in linea con quantoaffermato da tempo da questa Corte in tema di impugnazioni, e cioèche qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primogrado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta (comenel caso di specie) che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione algiudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimastovittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione digravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione,ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione nonsia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure. (in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3,09/04/2024 n. 9505; Cass. Sez. 3, 27/09/2024 n. 25876).3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano in tema di “speselegali” la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. inrelazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.”; in particolare, a parere deiricorrenti, il regolamento delle spese processuali deciso in secondogrado sarebbe ingiusto e vessatorio in quanto, proprio il controversoesito del giudizio di primo grado rispetto a quello di secondo grado,avrebbe dovuto senza dubbio giustificare la compensazione integraledelle spese di entrambi i gradi di giudizio, sussistendo, pertanto,idonee ragioni da ravvisarsi negli esiti difformi della causa nelle fasi dimerito e nel rigetto dell’azione revocatoria per essere questaprescritta.3.1. Il motivo è infondato.La corte d’appello, con la sentenza impugnata, si è attenuta alprincipio di soccombenza, con una liquidazione delle spese contenutanei parametri tariffari, sicché la doglianza si traduce nella merarichiesta di una nuova valutazione di merito, che è inammissibile inNumero registro generale 5811/2024Numero sezionale 4977/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11855/2026n. R.G. 5811/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosisede di legittimità se non ricorrono patenti violazioni di legge oliquidazioni abnormi, qui non denunciate né riscontrabili.4. il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente,con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.per questi motiviLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente, con distrazione infavore dei difensori dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 19 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO
Sentenza Cassazione n. 11855/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris