Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30637/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni in fatto già ampiamente esaminate e correttamente risolte dal giudice d'appello, essendosi individuata la condotta di resistenza nella fuga pericolosa, culminata anche con lo speronamento dell'autovettura dei Carabinieri; ritenuto che , tenuto conto anche della valutazione in termini di particolare gravità del fatto, la sintetica motivazione resa sulla quantificazione della pena e il riconoscimento della recidiva è immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni in fatto già ampiamente esaminate e correttamente risolte dal giudice d'appello, essendosi individuata la condotta di resistenza nella fuga pericolosa, culminata anche con lo speronamento dell'autovettura dei Carabinieri; ritenuto che , tenuto conto anche della valutazione in termini di particolare gravità del fatto, la sintetica motivazione resa sulla quantificazione della pena e il riconoscimento della recidiva è immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 30637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris