CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art, 385 cod. peri., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 9). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.