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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02180/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. per mancata individuazione dell'oggetto del reato di ricettazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva nel contraddittorio delle parti, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono censure già valutate e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagine 2 e seguenti della sentenza impugnata); che tali motivi sono altresì manifestamente infondati, poiché inerenti ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione, non emergente dal testo del provvedimento impugnato, ed a violazione di norme, palesemente smentita dagli atti processuali (la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche con riferimento ai rilievi sulla mancata esibizione del corpo di reato); considerato che il terzo motivo di ricorso, circa la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere stato dedotto durante il giudizio di secondo grado, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2000 avesse stabilito l'applicabilità della causa di non punibilità anche al reato di ricettazione attenuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. per mancata individuazione dell'oggetto del reato di ricettazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva nel contraddittorio delle parti, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono censure già valutate e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagine 2 e seguenti della sentenza impugnata); che tali motivi sono altresì manifestamente infondati, poiché inerenti ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione, non emergente dal testo del provvedimento impugnato, ed a violazione di norme, palesemente smentita dagli atti processuali (la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche con riferimento ai rilievi sulla mancata esibizione del corpo di reato); considerato che il terzo motivo di ricorso, circa la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere stato dedotto durante il giudizio di secondo grado, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2000 avesse stabilito l'applicabilità della causa di non punibilità anche al reato di ricettazione attenuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris