CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 33942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale per il riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023 con cui l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis.1 cod. pen., contestatigli ai capi 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 della incolpazione provvisoria. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Vitale aveva dedotto la violazione del divieto previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2021, eseguita il 14 settembre 2021, per l'effetto richiedendo la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di fase. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, rilevato come nel suddetto procedimento pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fossero stati contestati al Vitale i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, ma come rispetto all'indicato reato associativo l'ordinanza applicativa di misura custodiale fosse stata annullata dal Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 2021. Conseguentemente, rispetto al residuo episodio di detenzione e trasporto di cocaina, indiziariamente commesso in data 20 novembre 2018, non sussisterebbero, per i giudici del riesame, i presupposti per l'invocata retrodatazione, non ravvisandosi nessuna connessione con i delitti contestati nel presente procedimento. In punto di merito, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione da parte del Vitale di tutti i reati ascrittigli, sulla scorta delle risultanze emerse dai corposi esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che hanno consentito di ritenere comprovata l'esistenza e l'operatività, nel periodo compreso tra l'agosto 2018 e l'agosto 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai suoi fratelli - dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. In punto di esigenze cautelari, infine, il Tribunale del riesame, tenuto conto della gravità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermando il giudizio espresso da parte del G.I.P. in ordine all'adeguatezza della sola custodia in carcere, non risultando sufficiente l'applicazione di una misura maggiormente gradata. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente precisa di non voler contestare la ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine alle perpetrazione delle fattispecie delittuose ascrittegli, bensì solo la decisione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di non accogliere la sua richiesta di retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della misura custodiale alla data di esecuzione di altra e precedente misura, applicatagli il 14 settembre 2021 in esecuzione di un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2021, sussistendo la connessione tra le diverse contestazioni e la desumibilità degli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza già al tempo del precedente provvedimento cautelare, o quantomeno dalla richiesta di rinvio a giudizio. Nel riportare i relativi capi di incolpazione, infatti, il Vitale ha evidenziato come nell'indicata ordinanza gli fossero stati contestati il reato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Catania, accertato a far data dal settembre 2017 sino al luglio 2019 (capo A), nonché un reato fine commesso ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 il 22 novembre 2018 (capo A 15). Tale ordinanza era stata, quindi, annullata dal Tribunale del riesame quanto all'ipotesi associativa e poi, in data 1° luglio 2022, il P.M. reggino aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio. A dire del Vitale, già dalla sola lettura delle varie incolpazioni emergerebbe il rapporto di connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sussistente tra di esse, e come gli elementi indiziari posti a fondamento dell'applicazione della seconda misura custodiale dovessero essere ritenuti conosciuti dalla Procura della Repubblica di Catania già al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare, conseguentemente dovendo trovare applicazione il disposto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno di esecuzione della prima ordinanza. Sarebbe, in particolare, evidente come la condotta descritta nel capo relativo al suddetto reato fine (capo A 15) - riguardante l'avvenuta cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore dei fratelli Vitale il giorno 22 novembre 2018 in Catania - risulterebbe ricompresa nell'arco temporale relativo all'incolpazione formulata nella seconda misura cautelare e come tale episodio fosse stato analiticamente descritto nella relativa ordinanza. Nel caso di specie, quindi, ricorrerebbero tutte le condizioni di applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che nel corso del secondo procedimento, alla data dell'8 giugno 2021, era stata depositata l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, pertanto in epoca anteriore rispetto all'emissione dell'ordinanza cautelare (27 luglio 2021) nell'ambito del primo procedimento. Il materiale indiziario utilizzato nel presente procedimento sarebbe stato composto, infatti, dagli esiti delle attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia precedenti all'emissione del primo provvedimento cautelare. Per il Vitale, quindi, ne deriverebbe la necessità di procedere alla retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare nel presente procedimento alla data del 14 settembre 2021, giorno di esecuzione della misura cautelare emessa nel procedimento connesso. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria e dei motivi nuovi, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della ''contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi. Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma». La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura». Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena". 2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01). 2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -. Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01). In questa ipotesi - così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01). 3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi non abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della "contestazione a catena". Ed infatti, i giudici del riesame hanno negato l'applicabilità della richiesta retrodatazione sulla base della mancanza di connessione ravvisabile tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli previsti nel giudizio iscritto presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo al fatto che in tale ultimo l'ordinanza applicativa di misura custodiale era stata annullata dal Tribunale per il riesame in relazione all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Ciò non risulterebbe corretto, in primo luogo perché deve essere osservato come il meccanismo della retrodatazione sia stato invocato dal ricorrente non già con riguardo al reato associativo contestato nel connesso procedimento - e in relazione al quale vi era stato, per l'appunto, il provvedimento di annullamento del titolo cautelare -, bensì con riferimento all'episodio di acquisto di sostanza stupefacente avvenuto il 22 novembre 2018 in Catania, ed avente ad oggetto kg. 5,750 di cocaina, invero analiticamente descritto nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa nel presente giudizio. Ha soprattutto errato il Tribunale del riesame nell'escludere la possibile sussistenza del vincolo di connessione tra i due episodi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente operatività del meccanismo della retrodatazione, tenuto conto del rapporto esistente tra la data di commissione dei fatti posti a base della seconda misura cautelare (tutti contestati in date comprese tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, tanto in ordine al reato associativo quanto ai reati fine) e la data della prima ordinanza cautelare, come detto emessa il 27 luglio 2021 e posta in esecuzione il 14 settembre 2021. Ciò si conforma ai parametri dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che, per l'appunto, collega l'applicazione della retrodatazione all'anteriorità dei fatti oggetto della seconda misura rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare. 3.1. Sussistono, pertanto, tutte le condizioni di applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., considerato che nell'ambito del secondo procedimento era stata depositata in data 8 giugno 2021 l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, perciò anteriormente all'emissione, in data 27 luglio 2021, dell'ordinanza cautelare nell'ambito del primo procedimento. Il materiale indiziario utilizzato nel presente procedimento sarebbe stato composto, infatti, dagli esiti delle attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia precedenti all'emissione del primo provvedimento cautelare. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catania, cui pertiene il compito di esaminare, previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetti dei due distinti procedimenti, l'operatività del meccanismo di retrodatazione alla luce del criterio dell'anteriorità dei fatti relativi al presente giudizio rispetto all'emissione della precedente ordinanza, altresì valutando la sussistenza del presupposto della eventuale e già intervenuta decorrenza del termine di durata della custodia cautelare. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rin