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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22653/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3037/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. , in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, Viale G. Mazzini n.88 ( PEC: mauro.amiconi @avvocat o . pe.it) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:controllo automatizzato dichiarazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore ; –intimata – avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale del Lazio n. 4098/17/2018,depositata il 1 4 . 6 .20 1 8 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4098/17/2018, depositata il 14.6.2018 veniva accolto l’ appell o proposto da ll’ Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 22260 / 8 /20 1 6 che avevaaccolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]. . 2.L’impugnazione ave va ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972 per II.DD. e IVA 2009 a seguito di controllo dei dati dichiarati dalla contribuentesul Modello unico e il giudice d’appello riteneva legittima la procedura, senza necessità di previo avviso bonario in assenza di incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo emerso dalla dichiarazioneun credito relativo all’anno precedente che a suo giudizio non poteva essere riportato dato che la dichiarazione era stata trasmessatardivamente. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.

M entre l’agente della riscossione è rimastointimato, l ’Agenzia delle entrate resiste con controricorso .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 54 bis, 30 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 5 del d.lgs. n. 471/1997, per avere il giudice di seconde cure ritenuto legittimo il recupero dell’imposta, operato dall’Agenzia all’esito dei controlliautomatizzati eseguiti sui dati della dichiarazione presentata, inquanto il credito IVA non poteva essere ripor tato stante la tardività dellatrasmissione della dichiarazione relativa all’ann ualità . 1.1.La ricorrente sostiene la legittimità della detrazione dell’eccedenza d’imposta nonostante la dichiarazione annuale fosse stata presentata tardivamente, in quanto l’Agenzia non ha contestato la regolarità sostanziale del credito d’imposta, avendo l’Agenzia « rivendicato (unicamente) gli effetti preclusivi legati alla tardività della dichiarazione»(cfr. p. 11 ricorso). 2.Il motivo è fondato nei termini che seguono .

2.1. L a giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016,è pacifica nell’affermare che valuteràse è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito 3.Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 , comma 5, della Legge n. 212/2000, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R.n. 633/1972, per avere il giudice di seconde cure ritenuto non necessaria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, alcuna preventiva comunicazione. 4.Il motivo è infondato.

4.1. Occorre rilevare in primo luogo che la ricorrente non censura l’accertamento in fatto secondo il quale la cartella è originata da un controllo delle dichiarazioni, pertanto in tema di controlli delle dichiarazionitributarie l'attività dell'Ufficio accertatore, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizionea ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 - bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessarioun previo avviso di recupero (Cass., Sez . 6 - 5 , 10 dicembre 2021,n. 39331; Cass., Sez. 6 - 5 , 20 dicembre 2017, n. 4360; Cass., Sez.U., 8 settembre 2016, n. 17758).

LaSuprema Corte ha avuto modo di precisare numerose volte (ad es. cfr. Cass.

Ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023) che l’obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevantidella dichiarazione dei redditi.

Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diversorispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, il relativo obbligo imposto all'amministrazion e non è sanzionato da alcuna nullità, poiché si tratta di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentalein termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. 4.2.La conclusione si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruol o .

In buona sostenza (v.

Cass. sentenza del 06/03/2024 n. 5981), nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili,lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad a vviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuentefar valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo .

C on riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dal l’art.6, comma 5, Statuto del contribuente , obbligo sanzionato con la nullità in caso di inadempimento,è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso , nel quadro normativo applicabileratione temporis non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione.

4.3. Deve ritenersi perciò, in ultima analisi , logica e coerente con il sopraricostruito principio di diritto, che va reiterato anche nel caso di specie, la pronuncia del giudice di seconde cure, il quale ha espressamente escluso la sussiste nza di dubbi sull’ammontare del creditodi imposta e così la necess ità , ai fini della iscrizione a ruolo della preventivacomunicazione. 5.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 della Leggen. 241/1990, 6 e 7 della Legge n. 212/2000, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di secondecure ritenuto legittimo il recupero dell’imposta nonostante la carenzadi motivazione della cartella di pagamento. 6.Il motivo è inammissibile.

6.1. A fronte dell’accertamento fattuale di adeguatezza della motivazione della cartella e s ffettuato dalla CTR, la quale ha stabilito che «la cartella di pagamento impugnata contiene l’indicazione degli esiti del controllo della dichiarazione secondo le procedure automatizzate di cui agli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972; pertanto la liquidazione delle imposte è a vvenuta sulla base dei dati dichiarati dalla stessa contribuente sul Mod.

Unico 2009»(cfr. p. 2 sentenza), la ricorrente ripropone genericamente l a propria tesi contrapposta e già vagliata dal giudice di assenza di motivazioneribadendo la carenza dell’atto prodromico costituito dalla comunicazione di irregolarità , ma non riproduce il contenuto della cartellaimpugnata. 6.2.Per sostenere prima e dimostrare poi la denunciata ingiustizia della sentenza di secondo grado è onere della ricorrente indicare puntualmente il contenuto dell’atto impositivo richiamato all'interno della censura e segnalare specificamente di aver sollevato la relativa contestazione negli atti del giudizio di merito, che avrebbero potuto confutare la carenza motivazionale, e non limitarsi, come fatto nelle pagine 18 e 19, a generici richiami ( es.

« l’insieme delle questioni trattate porta a ritenere che l’emissione della cartella di pagamento impugnata non sia assolutamente sorretta da una valida e legittima motivazione ovvero la stessa è poco chiara o criptica ovvero errata nell’indicazione dell’att o asseritamente presupposto » ) che rendono la censura non decisiva .

Con riferimento alla specificità del ricorso per cassazione,infatti, le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezzae di riferibilità a quanto pronunciato.

7. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati i restanti, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso rigettati i rest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3037/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. , in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, Viale G. Mazzini n.88 ( PEC: mauro.amiconi @avvocat o . pe.it) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:controllo automatizzato dichiarazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore ; –intimata – avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale del Lazio n. 4098/17/2018,depositata il 1 4 . 6 .20 1 8 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4098/17/2018, depositata il 14.6.2018 veniva accolto l’ appell o proposto da ll’ Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 22260 / 8 /20 1 6 che avevaaccolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]. . 2.L’impugnazione ave va ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972 per II.DD. e IVA 2009 a seguito di controllo dei dati dichiarati dalla contribuentesul Modello unico e il giudice d’appello riteneva legittima la procedura, senza necessità di previo avviso bonario in assenza di incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo emerso dalla dichiarazioneun credito relativo all’anno precedente che a suo giudizio non poteva essere riportato dato che la dichiarazione era stata trasmessatardivamente. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ. M entre l’agente della riscossione è rimastointimato, l ’Agenzia delle entrate resiste con controricorso . Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 54 bis, 30 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 5 del d.lgs. n. 471/1997, per avere il giudice di seconde cure ritenuto legittimo il recupero dell’imposta, operato dall’Agenzia all’esito dei controlliautomatizzati eseguiti sui dati della dichiarazione presentata, inquanto il credito IVA non poteva essere ripor tato stante la tardività dellatrasmissione della dichiarazione relativa all’ann ualità . 1.1.La ricorrente sostiene la legittimità della detrazione dell’eccedenza d’imposta nonostante la dichiarazione annuale fosse stata presentata tardivamente, in quanto l’Agenzia non ha contestato la regolarità sostanziale del credito d’imposta, avendo l’Agenzia « rivendicato (unicamente) gli effetti preclusivi legati alla tardività della dichiarazione»(cfr. p. 11 ricorso). 2.Il motivo è fondato nei termini che seguono . 2.1. L a giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016,è pacifica nell’affermare che valuteràse è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito 3.Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 , comma 5, della Legge n. 212/2000, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R.n. 633/1972, per avere il giudice di seconde cure ritenuto non necessaria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, alcuna preventiva comunicazione. 4.Il motivo è infondato. 4.1. Occorre rilevare in primo luogo che la ricorrente non censura l’accertamento in fatto secondo il quale la cartella è originata da un controllo delle dichiarazioni, pertanto in tema di controlli delle dichiarazionitributarie l'attività dell'Ufficio accertatore, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizionea ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 - bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessarioun previo avviso di recupero (Cass., Sez . 6 - 5 , 10 dicembre 2021,n. 39331; Cass., Sez. 6 - 5 , 20 dicembre 2017, n. 4360; Cass., Sez.U., 8 settembre 2016, n. 17758). LaSuprema Corte ha avuto modo di precisare numerose volte (ad es. cfr. Cass. Ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023) che l’obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevantidella dichiarazione dei redditi. Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diversorispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, il relativo obbligo imposto all'amministrazion e non è sanzionato da alcuna nullità, poiché si tratta di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentalein termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. 4.2.La conclusione si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruol o . In buona sostenza (v. Cass. sentenza del 06/03/2024 n. 5981), nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili,lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad a vviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuentefar valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo . C on riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dal l’art.6, comma 5, Statuto del contribuente , obbligo sanzionato con la nullità in caso di inadempimento,è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso , nel quadro normativo applicabileratione temporis non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione. 4.3. Deve ritenersi perciò, in ultima analisi , logica e coerente con il sopraricostruito principio di diritto, che va reiterato anche nel caso di specie, la pronuncia del giudice di seconde cure, il quale ha espressamente escluso la sussiste nza di dubbi sull’ammontare del creditodi imposta e così la necess ità , ai fini della iscrizione a ruolo della preventivacomunicazione. 5.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 della Leggen. 241/1990, 6 e 7 della Legge n. 212/2000, 36 bis del d .P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di secondecure ritenuto legittimo il recupero dell’imposta nonostante la carenzadi motivazione della cartella di pagamento. 6.Il motivo è inammissibile. 6.1. A fronte dell’accertamento fattuale di adeguatezza della motivazione della cartella e s ffettuato dalla CTR, la quale ha stabilito che «la cartella di pagamento impugnata contiene l’indicazione degli esiti del controllo della dichiarazione secondo le procedure automatizzate di cui agli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972; pertanto la liquidazione delle imposte è a vvenuta sulla base dei dati dichiarati dalla stessa contribuente sul Mod. Unico 2009»(cfr. p. 2 sentenza), la ricorrente ripropone genericamente l a propria tesi contrapposta e già vagliata dal giudice di assenza di motivazioneribadendo la carenza dell’atto prodromico costituito dalla comunicazione di irregolarità , ma non riproduce il contenuto della cartellaimpugnata. 6.2.Per sostenere prima e dimostrare poi la denunciata ingiustizia della sentenza di secondo grado è onere della ricorrente indicare puntualmente il contenuto dell’atto impositivo richiamato all'interno della censura e segnalare specificamente di aver sollevato la relativa contestazione negli atti del giudizio di merito, che avrebbero potuto confutare la carenza motivazionale, e non limitarsi, come fatto nelle pagine 18 e 19, a generici richiami ( es. « l’insieme delle questioni trattate porta a ritenere che l’emissione della cartella di pagamento impugnata non sia assolutamente sorretta da una valida e legittima motivazione ovvero la stessa è poco chiara o criptica ovvero errata nell’indicazione dell’att o asseritamente presupposto » ) che rendono la censura non decisiva . Con riferimento alla specificità del ricorso per cassazione,infatti, le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezzae di riferibilità a quanto pronunciato. 7. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati i restanti, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso rigettati i rest
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