CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 9957anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia; intimato avverso l’ordinanza n. 160/2022 del Giudice di pace di Foggia, depositatail giorno 23 marzo 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 marzo 2023 dal c onsigliere r elatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I –RG9957/2022 camera di consiglio23.3.2023 1. — E’ impugnata per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Foggia con cui è stata respinta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il decreto di espulsione contro di lui emesso. 2. ― Il ricorso si fonda su di un motivo. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente oppone la violazione dell’art. 29 d.lgs . n. 25/2008, dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n.142/2015 e dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Deduce di essere titolare di a ttestato nominativo , documento checostituisce permesso di soggiorno provvisorio, e spiega che nel ricorso al Giudice di pace si era trascritto l’ordine questorile ove eraespressamente indicato il codice univoco identificativo della persona di essoricorrente, il quale risulta coincidente con quello presente nel predetto attestato nominativo,a lui rilasciato.Aggiunge che le deduzioni prefettizie, oltread essere così smentite, erano « prive anche dei rituali riscontri documentali»; rileva che il provvedimento espulsivo doveva ritenersi illegittimo, stante la proposizione della domanda di protezione internazionale. 2. ― Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i n tema di controversie relative all'impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, lo straniero è onerato della prova documentale della dedotta proposizione della domanda di protezione internazionale, non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento di espulsione sulla base della sola asserzione dello straniero stesso(Cass.26 ottobre 2018, n. 27181; cfr. pure Cass. 13 settembre 2011, n. 18747). Ora, a norma dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2 bis , del d.lgs. n. 25/ 2008, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce Sez. I –RG9957/2022 camera di consiglio23.3.2023 permesso di soggiorno provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dato atto, nella propria ordinanza, della produzione, da parte di Jallow, del detto permesso di soggiorno provvisorio;ha osservato che l’Amministrazio ne prefettizia , sollecitata a prendere posizione al riguardo, aveva dichiaratoche non risultava il rilascio, da parte della Questura , di alcun permesso di soggiorno ; ha rilevato, inoltre, che dal foglio notizie sottoscritto dallo straniero emergeva che lo stesso non aveva presentato alcuna richiesta di protezione internazionale. Il documento del permesso di soggiorno provvisorio , che il Giudice di pace ha dichiaratoessere stato prodotto in copia, non è stato contestato nella sua conformità all’originale; del resto, la regola posta dall'art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti ( Cass. 8 settembre 2017, n. 21003; Cass. 27 luglio 2012, n. 13439 ). I l do cumento in questione,in quanto proveniente dall’ufficio della polizia di frontiera o dalla questura competente (art. 26, comma 2 bis, d.lgs. n. 25/2008, cit.) e deputato ad attestare , come detto , la presentazione della domanda di protezione internazionale, ha il valore di atto pubblico , dovendosi qualificare tale l’atto che provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione (Cass. 19 aprile 2001, n. 5835 ) ; il suo valore certificativo, così come la sua provenienza dall’ufficio da cui risultava provenire,non poteva esse re dunque confutato se non att r averso la querela di falso, giusta l’art. 2700 c.c.. Ciò però non basta a dar ragione dell’accoglimento del ricorso, Sez. I –RG9957/2022 camera di consiglio23.3.2023 dal momento che il provvedimento impugnato reca una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella basata sulle informazioni f ornite dalla Prefettura circa la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha infatti pure rilevato che dal foglio notizie recante la medesima data di emission e del decreto di espulsione «emergeva che lo stesso [Jallow]non aveva presentato alcuna richiesta di protezione internazionale». In tal modo, il decidente ha inteso conferire rilievo alla circostanza per cui al momento della pronuncia del provvedimento espulsivo, seguitaalla compilazione del foglio notizie, la suddetta domanda non era stata proposta.Il rilievo è indubbiamente pertinente, dal momento che nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento(Cass. 31 ottobre 2022, n. 32137; Cass.27 febbraio 2020, n. 5437 ). Ora,il ricorrente non aggredisce questa seconda ratio decidendi e, del resto, nemmeno assume, in ricorso, che la proposizione della domanda di protezione internazionale abbia preceduto l’emissione, in proprio danno, del provvedimento espulsivo. L’impugnazione di rivela dunque inammissibile. 3. ― Nulla è da statuire in punto di spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Sez. I –RG9957/2022 camera di consiglio23.3.2023 contributo unificato pari a quello stabilito peril ricorso, se d