CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 16734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione fondata su argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, ( motivazione) contrastata peraltro in termini di evidente inadeguatezza perché non in grado di mettere in discussione il nucleo fondante del ritenuto giudizio di responsabilità (si guardi in particolare alle assorbenti valutazioni spese nell'ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione); rilevato che. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilotil ricorúle condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.