CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/12/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ;r2, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] DIANA, che insiste nei motivi diricorso e ne chiede l'accoglimento. Su istanza del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato all'associazione camorristica denominata 'Clan dei Casalesi', promossa, diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], operante prevalentemente sull'intera area della provincia di Caserta. 1.1. Secondo l'Accusa, [OSCURATO:PERSONA], negli anni dal 2009 al 2011, si occupava di curare la latitanza e gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], di mantenere stabili contatti tra quest'ultimo e gli affiliati per la gestione del clan, e, contestualmente, riceveva l'incarico da un esponente di spicco del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], di curare le entrate finanziarie del clan, raccogliendo i proventi dell'attività estorsiva svolta sul territorio. Dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA], nell'aprile 2011, Diana gli era subentrato, nella gestione della attività di raccolta delle puntate sulle slot machines, affiancando [OSCURATO:PERSONA], e cominciando a investire in attività imprenditoriali edilizie parte dell'ingente provvista del clan. In particolare, avendo allacciato una relazione con la nipote di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Francesco, detto Francuccio, leader del clan nel settore dell'imprenditoria mafiosa e delle infiltrazioni nel tessuto politico casertano, Diana estendeva la propria attività imprenditoriale nei territori dell'Emilia e della Toscana, dove reinvestiva i proventi del clan, in cui favore riversava il ricavato, infiltrandosi nel tessuto politico dei territori del casertano e del beneventano e fornendo appoggio elettorale ad alcuni candidati alle elezioni europee del 2019 e a quella regionali campane del 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 407 -414-649 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Si premette che [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 10 dicembre 2015, nell'ambito di altro procedimento ( n. 43420/2014 proc. 'Jambo'), quale partecipe del 'clan dei Casalesi' nel periodo fino al 2015, e che l'ordinanza venne annullata dal Tribunale del riesame il 29/12/2015, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza; che la contestazione odierna scaturisce dalla valutazione di atti di indagine contenuti in diversi procedimenti trasfusi nel presente ( n. 20430/2019), a seguito di informativa del GICO di Firenze depositata nell'ambito del proc. n. 7144/2016 RGNR pendente presso la Procura di Firenze, poi trasmesso per competenza a quella di Napoli; tale ultima ordinanza è stata parzialmente annullata dal TDL di Firenze, in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, essendo stata esclusa, in capo al ricorrente, la circostanza aggravante della finalità di agevolazione del clan Zagaria, di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 ( oggi 416 bis.1 cod. pen. ), sulla base della ritenuta assenza di legami del Diana con il [OSCURATO:PERSONA], successivi al 2011. Posto, quindi, che la nuova indagine, condotta a partire dal 2019, per la partecipazione del ricorrente al clan Zagaria a decorrere dal 2015, poggia su una ipotesi investigativa del tutto indimostrata, essa costituisce - secondo la Difesa - un mero espediente per recuperare investigazioni precedenti già stigmatizzate dal TDL del 2015. E, invero, i fatti contestati nel presente procedimento - per condotte di partecipazione al medesimo clan successive al 2015 - sarebbero gli stessi già oggetto della precedente indagine, dal momento che le contestazioni per il periodo dal 2015 al 2020 risultano in realtà infondate. Da qui la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen., delle risultanze investigative successive alla prima iscrizione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 407 cod. proc.pen. .. Le nuove indagini avrebbero potuto avere a oggetto, al più, il periodo dal 2015 al 2020, essendo quello antecedente coperto da giudicato cautelare. Infatti, si tratta di due procedimenti identici, e quindi non si verte in una ipotesi di diversità degli stessi, in quanto iscritti per lo stesso reato, ed essendo indimostrate le condotte post 2015. Ciò in considerazione della assenza di valenza indiziaria proveniente dagli altri procedimenti qui riuniti: non il proc. n. 23065/2015RGNR relativo alla titolarità fittizia in capo al Diana della società D.F.Group; né il proc. n. 9586/2015 ( riguardante una estorsione attuata dai fratelli Capaldo); nè gli esiti del proc. 7144/2016 pendente presso la Procura di Firenze, che ha dato l'avvio a quello in esame, tutti procedimenti che infondatamente il G.I.P. ha considerato quali elementi nuovi di rafforzamento del quadro indiziario a carico del Diana per il periodo dal 2009 al 2011 e per quello successivo fino al 2020. Si segnala, inoltre, la contraddittoria motivazione del Tribunale, nel fare riferimento a elementi indiziari per i quali, invece, il G.I.P. aveva escluso valenza dimostrativa dell'appartenenza al clan (in specie, ci si riferisce all'ingerenza del Diana in occasione delle consultazioni per il Parlamento europeo del 2019, e alla sua partecipazione alle condotte legate alle indagini della Procura di Firenze, da cui è derivato il presente procedimento). Quindi, non potendosi dare rilievo sintomatico né alla vicenda elettorale ( 2019 - 2020), né alle condotte dell'indagato legate alle indagini fiorentine ( 2016 - 2018), secondo quanto ritenuto dallo stesso G.I.P. nell'ordinanza genetica, nulla di nuovo è ravvisabile a carico del Diana rispetto a quanto contestato fino all'anno 2015, mentre lo spunto investigativo proveniente dalle indagini di Firenze, con riguardo al possibile coinvolgimento del clan, tramite l'indagato, alle elezioni del 2019 e del 2020, si è tradotto in un inammissibile recupero delle indagini svolte nel periodo 2009 - 2011 sul conto di Diana già ritenute infondate dal Tribunale del riesame di Napoli. Si sottolinea, infine, come le nuove indagini siano racchiuse nella nota del 28/10/2020 che riguarda la vicenda elettorale e nella delega di indagine del 18/06/2021, che compendia esclusivamente tutti i procedimenti che hanno coinvolto il Diana, e che nulla aggiungono a un compendio indiziario preesistente, coperto da giudicato. In sintesi, la ordinanza qui in discussione riproporrebbe gli stessi fatti e sarebbe comunque relativa allo stesso periodo già valutato dal Tribunale del riesame con conseguente violazione del principio del ne bis in idem ( Sez. Un. Grazioso). 2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, illogica e carente nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il TDL ha, infatti, valorizzato la fase investigativa ante 2015, in particolare ha richiamato le emergenze riguardanti l'arco temporale 2009/2011, in larga parte già riportate nella ordinanza annullata nel 2015 dal Tribunale di Napoli, senza valutazione degli specifici rilievi difensivi in ordine agli indizi di partecipazione successivi al 2015 e fino al 2020, risultando in realtà assenti indizi successivi al 2011. In sintesi, gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata, ai fini della gravità indiziaria sono costituiti: a) dal procedimento dinanzi all'A.G. Firenze, dove è stata esclusa l'aggravante camorristica; b) dalla conversazione tra i fratelli Capaldo nel 2017, che lo stesso GIP ha ritenuto di contenuto non illecito in sede di interrogatorio di garanzia; C) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che però riferiscono fatti fino al 2011, coperti da giudicato cautelare. Le nuove indagini sono racchiuse nella nota del 28/10/2020 che riguarda la vicenda elettorale e nella delega di indagine del 18/06/2021, che compendia esclusivamente tutti i procedimenti che hanno coinvolto il Diana., e che nulla aggiungono a un compendio indiziario preesistente, coperto da giudicato. Con riferimento a tali elementi, la Difesa osserva che: - aveva posto in rilievo come VA.G. di Firenze avesse escluso l'aggravante della agevolazione mafiosa, nel procedimento poi confluito nel presente, cosicchè, nell'ottica difensiva, l'ordinanza impugnata fonda paradossalmente la proiezione nel tempo della partecipazione del Diana al clan Zagaria sul presupposto che i delitti contestati nel procedimento della Procura di Firenze (7144/2016) siano stati commessi per favorire il clan Zagaria, pur essendo stata esclusa, in quel procedimento, la agevolazione camorristica. -l'ordinanza impugnata non ha valutato la ulteriore rimostranza difensiva relativa alla contestata intestazione fittizia in capo al [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], giacchè nel procedimento riguardante tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale reale intestatario della società, formalmente intestata al Diana, senza che il ricorrente sia stato mai avvisato del procedimento, né posto in condizione di dimostrare l'effettiva titolarità della società. Tanto più che le uniche due intercettazioni telefoniche tra il funzionario di banca e il [OSCURATO:PERSONA], presente il ricorrente, dimostrano proprio che il Garofalo non aveva alcuna disponibilità esclusiva del c.c. della società. Inoltre il procedimento a carico del Diana è stato archiviato per prescrizione, non essendo stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 ( ora art. 416bis.1 cod. pen. ) - Si contesta un'altra affermazione del TDL, circa la mancanza di disponibilità economiche lecite da parte del Diana, smentita dalla produzione documentale difensiva, evidentemente non valutata dal TDL. In ogni caso, stante la natura istantanea ad effetto permanente del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., ancora una volta si tratta di condotte risalenti al 2009, epoca di costituzione della società. - Infine, anche l'ulteriore elemento di novità - riconducibile al procedimento n, 9586/2015 rgnr, che vede sottoposti a intercettazione i fratelli Capaldo, in merito ad attività estorsiva nei confronti di un rivenditore di auto - non coinvolge direttamente il Diana, e comunque il Tribunale non offre una valutazione probante del coinvolgimento del ricorrente nel clan Zagaria fino al 2017, avendo peraltro Diana fornito dichiarazioni in sede di interrogatorio, e il GIP escluso contenuto illecito alla vicenda in esame. Con riguardo al contributo offerto al quadro indiziario dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Difesa segnala che essi riferiscono tutti di condotte attribuibili al Diana che si attestano al 2011, dal momento che la vicinanza al clan per quanto delineata in termini astratti, secondo quanto a loro conoscenza, si interrompeva nel 2011. In sintesi, tutte le risultanze investigative indicate dal Giudice cautelare per motivare la intraneità del Diana dal 2009 al 2020, in realtà riguardano un arco temporale che non supera il 2011: così le conversazioni del ricorrente con altri esponenti del clan ( 2009 - 2011); così la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] ( 2009) e il colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] ( 2011); così le dichiarazioni collaborative che, in ogni caso, nulla aggiungono in merito a condotte di partecipazione del Diana successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Garofalo ( 2011). 2.3. Il terzo motivo attinge il profilo cautelare, e denuncia violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, lamentando, in particolare, il mancato rispetto del requisito della attualità delle esigenze cautelari, dal momento che, come detto, i fatti si fermano al 2011, e cioè a oltre dieci anni fa. Si segnala la assoluta incensuratezza del ricorrente, e l'assenza di contatti con qualsivoglia sodale durante il lungo periodo in cui Diana è stato sottoposto alla attività intercettiva, nonché lo sfaldamento della fazione Zagaria in seguito all'arresto del capoclan nel 2011, e di tutti gli altri sodali negli anni immediatamente successivi. Si richiamano le affermazioni del GIP durante l'interrogatorio di garanzia, in cui ha escluso che l'appoggio elettorale fosse espressivo della partecipazione dell'indagato al clan, le cui condotte si fermano quindi al procedimento di Firenze ( 2016 - 2018), la natura illecita della conversazione tra i fratelli Capaldo, nonchè di non essere a conoscenza della esclusione della circostanza aggravante della agevolazione camorristica da parte del Giudice distrettuale di Firenze. Tale elemento non è stato dunque valutato né dal GIP né dal Tribunale, che ha taciuto sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. 2. È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, e il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270463). 3. Passando all'esame dei motivi di ricorso, come premesso la Difesa ricorrente, per un verso, eccepisce l'inutilizzabilità delle indagini asseritamente svolte successivamente alla scadenza dei termini di legge, in violazione dell'art. 407 cod. proc.pen., dall'altro contesta che i giudici di merito abbiano rivalutato fatti coperti dal c.d. giudicato cautelare. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha superato l'eccezione difensiva, con cui si faceva valere il cd. giudicato cautelare, rispetto alla ordinanza del medesimo Tribunale risalente al 2015, sul rilievo della sopravvenienza di elementi di novità. 4. La prima questione non è fondata, dovendosi dare atto che il provvedimento impugnato ha giustificato l'affermazione che si tratti di procedimenti diversi, e non, come sostenuto dalla Difesa, della mera reiterazione di procedimenti del tutto sovrapponibili ( pg. 7 dell'ordinanza). Si legge, infatti, nell'ordinanza impugnata, che "la contestazione mossa dal P.M. nel presente procedimento non è coincidente con l'ipotesi di reato per la quale il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 43420/2014RGNR, in quanto l'arco temporale interessato dalla contestazione è diverso; inoltre, ritiene il Tribunale l'imputazione non può essere oggetto di una segmentazione, atteso che l'emersione del ruolo associativo del Diana si delinea, superando le osservazioni effettuate in sede di riesame nel 2015, soltanto alla luce della valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel procedimento fiorentino" . Ha, inoltre, osservato il Tribunale come la iscrizione del presente procedimento, avvenuta il 9/7/2019 per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., sia il frutto di investigazioni svolte da altro Ufficio di Procura, che ha avviato indagini per fatti diversi. ( pg. 7), richiamando l'orientamento a tenore del quale "il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione." (Sez. 2 n. 37479 del 14/05/2019 Ud. (dep. 10/09/2019 ) Rv. 277041).4.1. Alla luce di tali osservazioni, deve escludersi che, come sostiene la Difesa, si tratti della duplicazione, non consentita, della medesima indagine, sia per la diversità dell'oggetto dell'indagine, avuto riguardo alla contestazione afferente a un diverso arco temporale, sia perché si tratta di indagini svolte da uffici giudiziari differenti. Invero, va ricordato che " Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272727; conf. Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015 Rv. 264527), non operando la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di un diverso procedimento relativo ad altri reati (Sez. 2, n. 7055 del 28/01/2014, Rv. 259067). Quindi, laddove l'originario procedimento incardinato presso la una Procura trasmigri presso altra Procura, non occorre alcuna autorizzazione alla riapertura delle indagini, e il "dies a quo" della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi (Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Rv. (GTO p T-e444-e 233211). 5. Quanto alla seconda questione - con cui si eccepisce la violazione del cd. giudicato cautelare - si impone una precisazione preliminare. 5.1. E' principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354) che, rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Cosicchè " le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi". Altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari." (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, in motivazione). Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità sono attualmente attestate sugli approdi delle Sezioni Unite 'Librato', essendo stato, altresì, chiarito che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338). 5.2. Dunque, il tema, correttamente inquadrato nell'alveo del venir in essere di una preclusione processuale (rectius, endoprocessuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell'ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che di un vero e proprio "giudicato", sia pur cautelare, attiene, da un lato, all'esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (e quindi l'esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione implicita od esplicita della questione che si vorrebbe "chiusa"; dall'altro, alla possibilità, anch'essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce l'aspetto diverso ma collegato del problema, anche nel caso di specie. 5.3. Ciò posto, devono, in primo luogo, condividersi le perplessità denunciate dalla Difesa ricorrente in merito alla tenuta logica della trama argomentativa con la quale il Tribunale del riesame ha superato l'eccezione difensiva, che contestava la possibilità di rivalutare fatti già vagliati nella ordinanza del 2015, alla luce di asserite novità, tuttavia, malamente vagliate/ nell'ordinanza, certamente argomentate in manieràraffatto convincente. 5.3.1. In estrema sintesi, vale la pena di porre in evidenza come, nell'ordinanza impugnata/"— il Tribunale, premessa la attuale operatività del clan dei Casalesi, abbia ricordato che la precedente ordinanza, nella quale era contestata al Diana la sua partecipazione al sodalizio fino al luglio 2015, era stata annullata dal Tribunale distrettuale per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo ritenuto che il compendio indiziario consentisse di ravvisare i rapporti tra Diana e il clan nel periodo tra il 2009 e il 2011, fino alla fine della latitanza dello Zagaria, mentre "alcun elemento in atti consente di ipotizzare che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il Diana abbia continuato ad avere contatti di natura illecita con í cugini Garofalo nell'ambito dell'ipotizzata adesione al segmento del gruppo criminale facente capo allo stesso Zagaria". Quel compendio indiziario, si legge nell'ordinanza, si fondava, essenzialmente, su intercettazioni risalenti al 2009 e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pellegrino e Caterino che, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva ritenuto troppo criptiche ( quelle di Pellegrino) o non riscontrate ( quelle di Caterino).5.4. Nondimeno, osserva il Tribunale, tale attività investigativa dà conto dei rapporti del Diana con lo Zagaria durante la latitanza di quest'ultimo che, riletti alla luce delle indagini svolte negli altri procedimenti confluiti nel presente, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura di Firenze, avrebbero fatto emergere, secondo il Tribunale di Napoli, elementi indiziari della adesione consapevole al clan da parte del Diana, "che non si è interessato sporadicamente e frammentariamente a vicende del clan, ma che attraverso la sua vicinanza al capoclan nel periodo della latitanza, attraverso il ruolo svolto nelle società del Garofalo, e, comunque, attraverso la sua capacità di intervenire nelle vicende elettorali....ha dimostrato di essere a disposizione costante del gruppo criminale"( pg. 10 dell'ordinanza impugnata). 5.5. Quali elementi indiziari nuovi, rispetto a quelli esaminati nella ordinanza del 2015, l'ordinanza ha considerato i fatti oggetto del proc. 23065/2015, conclusosi con la condanna di [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla interposizione fittizia in favore del cugino, sottolineando come dal procedimento relativo alla società DSF Group fosse emerso il ruolo del Diana, quale amministratore formale della società in luogo del vero dominus, il cugino [OSCURATO:PERSONA], la cui appartenenza al clan dei Casalesi è stata giudizialmente accertata. Su tale punto, tuttavia, la Difesa osserva come il fatto contestato - l'intestazione fittizia della società in capo al Diana - sia risalente al 2009. 5.5.1. Altro elemento valorizzato, ai fini della ricostruzione del ruolo associativo del Diana, accresciutosi all'interno del clan, dopo l'arresto di Zagaria, quando si è posto al fianco di [OSCURATO:PERSONA], è dato dagli esiti delle captazioni, nell'estate del 2011, all'interno del carcere in cui si trovava recluso [OSCURATO:PERSONA], nonché di quelle registrate nel settembre di quello stesso anno tra alcuni sodali, che fanno riferimento al Diana, fidanzato con la nipote del capoclan, [OSCURATO:PERSONA], commentandone la partecipazione ad attività delittuose, e rivelano che il Diana avesse la gestione del danaro del clan, e come egli avesse sostituito il ruolo apicale ricoperto dal cugino [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di quest'ultimo. Anche in questo caso, si tratta di fonti di prova che si riferiscono a fatti del 2011. 5.5.2.Ancora, sono stati valorizzati gli esiti di due procedimenti, l'uno relativo alle estorsione che sarebbe stata attuata dai fratelli Capaldi ai danni di un rivenditore di auto ( per quanto emerso dalle intercettazioni), in relazione al quale, tuttavia, non è dato comprendere quale sia stato il ruolo del Diana, e, l'altro, riguardante le indagini fiorentine ( proc. n. 7144/2016), per l'appoggio elettorale fornito dal Diana durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 2019, fatto in relazione al quale, tuttavia, il GUP, nell'ordinanza genetica, ha escluso ogni correlazione con l'attività del clan, mentre, successivamente, il Tribunale del riesame di Firenze, quale giudice del rinvio conseguente all'annullamento del Giudice di legittimità, con ordinanza del 06 ottobre 2021, ha parzialmente annullato l'ordinanza gravata proprio in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 ( oggi art. 416.1 cod. pen.). Tale ultima sopravvenienza processuale, di cui pure l'ordinanza impugnata dà conto in apertura, risulta del ignorata nel discorso giustificativo galla base del provvedimento impugnato. 5.5.3. Infine, vi è il richiamo ai contributi dichiarativi di alcuni collaboratori di giustizia "riportate nell'ordinanza cautelare che su tale punto si richiama integralmente", del cui contenuto nulla è dato sapere di più specifico, neppure quanto alla loro riferibilità temporale; qui, la Difesa prospetta trattarsi di contributi che, oltre a connotarsi per genericità, si fermano, quanto alla indicazione di elementi significativi della partecipazione associativa del Diana, al 2011. 5.6. Secondo il Tribunale di Napoli, in sostanza, "Deve dunque essere rimarcato il valore indiziario delle conversazioni sopra riportate, che rivelano come nel periodo 2009-fine 2011 il Diana sia in contatto con esponenti di primo piano del clan, che discutono del suo ruolo e delle tematiche da lui prospettate , a dimostrazione della sua autorevolezza.... Tutte le vicende e le conversazioni intercettate confermano l'impianto indiziario a carico del Diana in ordine alla sua partecipazione al clan con un contributo che si presenta senza soluzione di continuità fino alle vicende del 2019 che lo vedono, nelle intercettazione disposte dal PM della DDA di Firenze , impegnato a gestire sul territorio controllato dai casalesi pacchetti di voti, attraverso contatti ramificati"( pg. 19). 5.7. E, tuttavia, non è chiaro il percorso argomentativo sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che le suddette risultanze investigative - al di là della circostanza, sostenuta dalla Difesa, che, per alcuni di essi, si tratti di elementi già noti al momento della prima ordinanza cautelare, poi annullata dal Tribunale del riesame, e quindi coperti dal giudicato - possano fondare l'affermazione della intraneità del Diana nel periodo dal 2009 al 2020, dando conto della sussistenza ( ante 2015) e della permanenza ( post 2015) del vincolo associativo, fino al 2020. La lettura dell'ordinanza impugnata non supporta una tale affermazione, risultando generica nella parte in cui supera l'eccezione fondata sul giudicato cautelare, perché carente di una specifica individuazione dei temi già valutati nella prima ordinanza. E' altresì contraddittoria laddove ravvisa elementi indiziari sintomatici della prolungata partecipazione al clan perché la valutazione si fonda su elementi che, effettivamente, come segnala la Difesa, si presentano, in alcun casi, generici, in altri smentiti dalle valutazioni di altri giudici che il tribunale non si cura di esaminare ed, eventualmente, confutare. Il Tribunale avrebbe dovuto chiarire, ad esempio, se le conversazioni riferibili al periodo 2009 - 2011 erano state già vagliate nel 2015; spiegare perchè alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] ( risalente al 2009) e al colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] ( registrato nel 2011), si attribuisca la capacità di rendere conto della perdurante adesione al sodalizio da parte del Diana. Lo stesso è a dirsi per le indagini fiorentine connesse alle attività del Diana in tempi più recenti, pure valorizzate nell'ordinanza impugnata, in ottica accusatoria, nonostante la alternativa presa di posizione del GUP e del Tribunale fiorentino, con cui viene omesso ogni confronto. Del tutto generico poi, nella trama motivazionale, il richiamo alle dichiarazioni collaborative, in merito alle quali non vi sono chiari riferimenti al loro contenuto, a proposito della partecipazione al sodalizio successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Garofalo ( risalente al 2011). 6. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato presenti un grave deficit argomentativo, che ne inficia la tenuta logica, giacchè il Tribunale, innanzitutto, non spiega se e quali fatti siano stati vagliati già nel 2015, se e in quali termini essi vengono ora rivalutati, quali invece costituirebbero un quid novi rispetto al giudicato cautelare formatosi su quella prima ordinanza. Inoltre, non chiarisce, con plausibili argomentazioni e attraverso appropriati richiami fattuali, come debbano ritenersi collegate le risultanze indiziarie, come sopra richiamate - alcune riferibili al periodo compreso tra il 2009 e il 2011, altre, pure successive, ma che sembrano essere state sconfessate nelle sedi di merito - con la sussistente e perdurante attività del Diana nell'ambito del clan dei Casalesi. 7. Nel rinnovato esame, il Giudice cautelare dovrà, dunque, sopperire alle evidenziate aporie della motivazione, con argomentazioni convincenti che tengano conto delle lacune registratesi con riferimento specifico al superamento del c.d. giudicato cautelare, e alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario della sussistente e perdurante partecipazione di Giuse