CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 gennaio 1995
Cassazione n. 47169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/01/1995; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1992; avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 febbraio 2021, condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020. Premette il difensore che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'appello, aveva rilevato che «l'atto di appello originale in atti è privo della sottoscrizione del difensore e non è possibile ricavare aliunde la certezza della paternità dello stesso, posto che non risulta dall'originale dell'impugnazione chi abbia depositato il gravame, il quale non è nemmeno corredato da altri atti (ad esempio la procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, con la sottoscrizione del difensore a valere come autentica della firma dell'imputato) da cui sia possibile appurare la paternità dello scritto». Eccepisce, tuttavia, il difensore che l'atto di appello era stato ritualmente presentato a mezzo pec presso la casella di posta elettronica a ciò deputata in data 2 luglio 2021 ed era stato sottoscritto telennaticannente, secondo quanto prescritto dalla disciplina vigente. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 dei 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020.3. Il motivo è fondato, in quanto il difensore dei ricorrenti ha comprovato di aver presentato l'atto di impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 luglio 2021. Tale forma di presentazione dell'impugnazione era ammessa dall'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 del 2020, per effetto della proroga dell'originaria vigenza di tale disposizione disposta, sino al 31 dicembre 2022, dall'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec. Depongono in tal senso, in modo inequivoco, i commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24 nella sua attuale formulazione, con particolare riguardo al disposto 2 dei commi 6-quinquies e 6-decies che, in termini reiterativi, definiscono nella maniera più ampia possibile il perimetro di estensione della normativa in oggetto, destinato a comprendere gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, senza distinzioni di sorta (Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cor