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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 19125/2026

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NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro il 22 febbraio 2022, con la quale, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 e 110 cod. pen.; fatto accertato in Catanzaro il 22 maggio 2021, in relazione alla detenzione illecita di 34,5 grammi di eroina.

Letta la memoria trasmessa il 30 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso, sollecitando altresì la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 168-bis cod. pen.

Letta la memoria trasmessa il 4 febbraio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato le modalità del trasporto in pieno giorno dello stupefacente e l'inserimento degli imputati in un circuito criminale capace di garantire l'approvvigionamento di consistenti quantitativi di droga pesante (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti degli operanti della Guardia di Finanza di Catanzaro, da cui è emerso il coinvolgimento dell'imputato nel trasporto illecito dell'eroina lanciata proprio da [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dal veicolo al cospetto della P.G., essendo stata adeguatamente argomentata la destinazione allo spaccio della sostanza poi recuperata (cfr. pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della decisione di primo grado e pagina 2 della sentenza impugnata).

Evidenziato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono a loro volta manifestamente infondati, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte della risolutezza del proposito criminoso, rivelata dal fatto che i due imputati hanno provato a sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine.Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Precisato che il motivo nuovo di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Consulta n. 90 del 2025, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare in proposito che la richiesta di messa alla prova non era stata formulata dall'imputato nel giudizio di merito, per cui la doglianza risulta finalizzata a ottenere un vantaggio prospettato in termini meramente esplorativi.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.MZunica tent0 i L ossmIA,'IN 24 026 i Otà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro il 22 febbraio 2022, con la quale, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 e 110 cod. pen.; fatto accertato in Catanzaro il 22 maggio 2021, in relazione alla detenzione illecita di 34,5 grammi di eroina. Letta la memoria trasmessa il 30 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso, sollecitando altresì la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 168-bis cod. pen. Letta la memoria trasmessa il 4 febbraio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato le modalità del trasporto in pieno giorno dello stupefacente e l'inserimento degli imputati in un circuito criminale capace di garantire l'approvvigionamento di consistenti quantitativi di droga pesante (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti degli operanti della Guardia di Finanza di Catanzaro, da cui è emerso il coinvolgimento dell'imputato nel trasporto illecito dell'eroina lanciata proprio da [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dal veicolo al cospetto della P.G., essendo stata adeguatamente argomentata la destinazione allo spaccio della sostanza poi recuperata (cfr. pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della decisione di primo grado e pagina 2 della sentenza impugnata). Evidenziato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono a loro volta manifestamente infondati, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte della risolutezza del proposito criminoso, rivelata dal fatto che i due imputati hanno provato a sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine.Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Precisato che il motivo nuovo di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Consulta n. 90 del 2025, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare in proposito che la richiesta di messa alla prova non era stata formulata dall'imputato nel giudizio di merito, per cui la doglianza risulta finalizzata a ottenere un vantaggio prospettato in termini meramente esplorativi. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.MZunica tent0 i L ossmIA,'IN 24 026 i Otà
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