CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1340/2022depositata il 23/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., nella formulazioneratione temporis vigente, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna di StefaniaNumero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/2026Gusinu alla restituzione della somma di euro 82.251,99, oltre interessi. Afondamento della domanda deduceva di essere coniuge della resistente,dalla quale era separato di fatto dal 2016. Assumeva, inoltre, di averemutuato alla coniuge tale importo per consentirle di far fronte alleobbligazioni derivanti da un mutuo fondiario contratto per l’acquisto di unimmobile sito in Olbia, a lei esclusivamente intestato, richiamando asostegno la dichiarazione sottoscritta il 6 luglio 2015.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], deducendo che le somme versate dal maritodovessero essere qualificate come donazione indiretta, in quantoeffettuate nell’ambito del comune progetto di vita coniugale, che avevaindotto il [OSCURATO:PERSONA] anche a prestare fideiussione a garanzia del mutuo;sosteneva, inoltre, che le attribuzioni patrimoniali, essendo intervenute incostanza di matrimonio, integrassero adempimento dei doveri disolidarietà e di reciproco soccorso tra coniugi. La resistente disconosceva,altresì, la paternità della scrittura privata posta a fondamento delladomanda.2. Espletata consulenza tecnica d’ufficio grafologica, il Tribunale di Vercelli,con sentenza n. 169/2020, accoglieva parzialmente la domanda econdannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] la somma dieuro 66.283,82, rigettando per il resto le domande proposte.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello affidato a tre motivi, con i qualicensurava il mancato riconoscimento degli interessi legali sull’importoliquidato, il rigetto della domanda relativa alle ulteriori anticipazionierogate e la compensazione, nella misura del cinquanta per cento, dellespese del primo grado.[OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e proponeva appello incidentale,deducendo che il giudice di primo grado avesse omesso di esaminare leosservazioni del consulente tecnico di parte alla consulenza grafologica, divalutare la documentazione prodotta e di ammettere la prova orale,Numero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/2026nonché avesse erroneamente escluso la natura di donazione indiretta deiversamenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 1340/2022, la Corte d’appello di Torino accoglieval’appello principale e rigettava quello incidentale.5. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi. Il controricorrente ha depositato memoria.6. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e la parte ricorrente ha chiesto ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, la Corte rileva che la procura speciale della ricorrentenon reca un espresso riferimento alla sentenza impugnata e che lapredetta non ha depositato la decisione che assume notificata, sicché, indifetto del superamento della c.d. prova di resistenza ai finidell’accertamento della tempestività del ricorso rispetto al termine di cuiall’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Sez. 6-3, n. 17066/2013; Sez. 6 - 3, n.18645/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386/2019; Sez. 5, n. 21749/2025) verrebbein rilievo la pubblicazione del provvedimento impugnato in data anterioredi oltre sessanta giorni alla notificazione del ricorso.Nondimeno, non può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, poichéil controricorrente ha depositato la sentenza impugnata, rendendo cosìverificabile il rispetto del termine utile per la notificazione.1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 112c.p.c., all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.,assumendo che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazioneapparente nell’accogliere l’appello incidentale dell’appellato quanto alriconoscimento di ulteriori voci di credito e, in particolare, degli interessiNumero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/2026legali maturati sulle rate di mutuo successive al luglio 2015, in forza delladichiarazione sottoscritta il 6/07/2015, in difetto di un espresso accordosull’applicazione dell’art. 1282 c.c.Il motivo è infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito dellariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile incassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta tuttaviafermo l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111 Cost. e, nel processocivile, dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ne consegue che il sindacato dilegittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimocostituzionale”, la cui violazione integra nullità processuale deducibile aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando la motivazione manchidel tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile orisulti perplessa e incomprensibile, purché il vizio emerga dal solo testodella sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.omesso esame di un fatto storico decisivo che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti (Cass., Sez. U, n. 8053/2014; Cass., Sez. 3, n.23940/2017; Cass., Sez. 6-3, n. 22598/2018, per tutte). In particolare, lamotivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, nonconsente di percepire il fondamento della decisione, perché affida l’esitodella lite ad argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere intelligibileil percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all’interprete ilcompito di integrarlo con ipotesi e congetture (Cass., Sez. 6-1, n.6758/2022; Cass., Sez. U, n. 2767/2023, in motivazione a pag.10 eprecedenti ivi richiamati).Nella specie, il vizio denunciato non sussiste.Con riguardo all’accoglimento del primo motivo di appello, la Corteterritoriale ha esplicitato il fondamento della decisione, richiamando gliNumero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 1282 e 1815 c.c. e rilevando che la scrittura privata del 6 luglio 2015non conteneva alcuna esclusione della debenza degli interessi; si tratta diun percorso motivazionale chiaro, specifico e pienamente intelligibile.Analogamente, con riferimento agli ulteriori importi riconosciuti, lasentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della decisione,evidenziando che la medesima scrittura prevedeva l’erogazione da partedel [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori somme, messe a disposizione della mutuataria inanticipo rispetto alla scadenza dei ratei del mutuo, ed escludendo, conapprezzamento di merito congruamente motivato, che tali attribuzioniavessero natura di contribuzioni effettuate per spirito di solidarietàconiugale, in considerazione della già intervenuta crisi del rapporto, dellaseparazione di fatto dei coniugi dal febbraio 2016 e dell’intestazioneesclusiva dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha altresì osservato che, per tali somme, le parti nonavevano previsto un regime diverso da quello stabilito per la clausolaprecedente, già qualificata in termini di mutuo.A fronte di tale apparato motivazionale, l’assunto della ricorrente secondocui tra coniugi i prestiti di denaro sarebbero, in via generale, irripetibilisalvo espresso riconoscimento di debito, non coglie la ratio decidendi,poiché la disciplina applicabile dipende dal titolo dell’attribuzionepatrimoniale e, nella fattispecie, il giudice di merito ha accertato che tra leparti intercorresse, anche per gli ulteriori esborsi, un rapporto di mutuo,con conseguente obbligo di restituzione e debenza degli interessi ai sensidell’art. 1815, comma 1, c.c.Sono, infine, irrilevanti, in sede di legittimità, le deduzioni relative alla nonveridicità della scrittura privata o al preteso spirito di sostegno familiaresotteso ai bonifici, risolvendosi esse nella richiesta di una nuovavalutazione del merito, inammissibile nel giudizio di cassazione.Numero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la scritturaprivata sottoscritta il 6/07/2015 e ha escluso che i versamenti eseguiti traconiugi in costanza di matrimonio fossero, per ciò solo, irripetibili.Il motivo è inammissibile in quanto riconducibile all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. poiché, in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ilpredetto vizio non può essere dedotto ai sensi dell’art. 348-ter, ultimocomma, c.p.c. (oggi, art. 360, comma 4, c.p.c.) e, comunque, perché nonrientra nella portata della citata norma l’omesso esame del materialeprobatorio (ex multis, Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014); − inoltre, sonoarticolati eterogenei profili di doglianza (violazione/falsa applicazione dilegge e omesso esame di fatti asseritamente decisivi) e tale modalitàespositiva determina ex se l’inammissibilità della censura perché non èpossibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione,«dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo taleda consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motividiversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzid’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (così Cass. Sez.2, 23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379-01).La ricorrente insiste nel prospettare la natura di liberalità dei versamentieffettuati dal marito in favore della moglie, mirando così a ottenere unadiversa ricostruzione della fattispecie concreta.Né è fondata l’affermazione secondo cui la dazione di denaro tra coniugiescluderebbe, ex se, il diritto alla restituzione.La disciplina applicabile, infatti, non dipende dalla sola qualità soggettivadelle parti, ma dal titolo in forza del quale l’attribuzione patrimoniale èstata eseguita; e, sul punto, la Corte territoriale ha accertato conNumero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/2026motivazione immune dai vizi denunciati che tra i coniugi era stato conclusoun contratto di mutuo. Anche sotto tale profilo, dunque, la censura non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta edel valore della controversia, nonché dell’aumento richiesto dalcontroricorrente ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014per la redazione degli atti del presente giudizio con tecniche informaticheidonee ad agevolarne la consultazione.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).5. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompenso, compreso l’aumento previsto dall’art. 4, comma 1-bis d.m.Numero registro generale 6508/2023Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17082/2026Data pubblicazione 31/05/202655/2014, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento a favore del controricorrente di una somma ulteriore di euro3500,00, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c. - al pagamentodella somma di euro. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 27 maggio 2025.Il PresidenteGiuseppe Grasso