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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 agosto 2023

Cassazione n. 24626/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* DI * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22989/2022 * proposto da* * elett.te domiciliata in * APpresso lo studio dell avvocato D * * * * che la rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * * * [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO ANCONA n. 548/2022depositata il 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023La Corte di appello di Ancona con decreto del 2.8.2022 n.265 ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento delTribunale per il Minorenni delle * che ha dichiarato l odiernoricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figliaminore.Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo eraintervenuto idoneo a modificare il quadro che aveva portatoall adozione del provvedimento che risultava l unico idoneo agarantire una situazione di stabilità affettiva e non solo ai minori.Infatti è risultata una situazione di gravi violenze domesticheanche innanzi alla minore nonché l esistenza di reati di variogenere a carico del soggetto pur assolto dal reato dimaltrattamenti a seguiti della ritrattazione della donna indibattimento ma socialmente comunque pericoloso e che nessunacollaborazione effettiva ha mai manifestato sul percorso individuatodai servizi in tale situazione.

L audizione della minore di anni novenon è stata disposta perché valutata come in contrasto con i suoiinteressi per il grave carico emotivo legato al contesto allatensione ed alla percezione delle passate negative esperienze esussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti.In ogni caso la pronuncia non impedirà affatto il proseguire deirapporti affettivi col genitore.Il provvedimento è stato impugnato per cassazione dal padreper tre motivi depositando anche la memoria.Non svolgono difese gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 336 e 336 bis c.c. u.c. per l omessoascolto della minore che sarebbe invece sempre imposto edobbligatorio per il giudice dovendosi valutare la sua capacità didiscernimento e dalla corte escluso con motivazione apodittica.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaNumero di raccolta generale 24626/2023applicazione degli artt. 8 Cedu 25 e 27 * 330 c.c. edD aotam pubebslicsaozio ne 14/08/2023esame del fatto decisivo consistente nel grave pregiudizio per ilfiglio che nella specie non sussisteva mentre la corte d appellovalorizzando i precedenti penali ha altresì violato le regole delgiudice naturale e della presunzione di innocenza.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 32 * 330 c.c. 115 e 116 c.p.c. edomesso esame del fatto decisivo consistente nella circostanza cheegli non aveva potuto seguire i percorsi prescritti a causa dellaingiusta custodia cautelare cui era stato sottoposto mentre ilgiudice non può comunque imporre ai genitori un percorsopsicologico. * quindi la vicenda in fatto.2. – La questione posta con il primo motivo afferisceall ascolto del minore infradodicenne proponendo esso la tesi chequesto sarebbe sempre obbligatorio nei procedimenti che loconcernono.L assunto non ha pregio.La disposizione ratione temporis applicabile – ossia l art. 336bis c.c. ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – stabilisce che “sel ascolto è in contrasto con l interesse del minore il giudice nonprocede all adempimento dandone atto con provvedimentomotivato».

La formula è riprodotta nell art. 473 bis.4 secondocomma c.p.c. ove è situata attualmente la disciplina dell ascoltodel minore.La corte territoriale ha asserito di volere evitare la nuovaaudizione per scongiurare il rischio che la minore fosseulteriormente traumatizzata anche in ragione del concreto pericolodi strumentalizzazioni e pressioni degli adulti circa le sue risposteper il gravoso “carico emotivo” e l alta “tensione” della piccolaconsiderata ancora la sua situazione psicologica per le passateesperienze negative.3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Orbene questa Corte ha già da tempo condivisibilmenteData pubblicazione 14/08/2023affermato * 2 luglio 2014 n. 15143 che il giudice ha l obbligodi sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono al finedi raccoglierne le opinioni le esigenze e la volontà ma sempreche egli motivando adeguatamente al riguardo non argomenticirca la non corrispondenza dell ascolto alle esigenze del minorestesso le quali invece quell ascolto sconsiglino.Pertanto l audizione è adempimento bensì necessario nelleprocedure giudiziarie che riguardino i minori salvo però chel ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori delminore medesimo.

E dunque in materia non si ammette nessunautomatismo.Invero l ascolto non andrà operato tutte le volte in cui essovenga ritenuto inopportuno in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze specificamenteenunciate dal giudice le quali palesino come l ascolto sarebbepiuttosto pregiudizievole per l interesse ad un equilibrato sviluppopsico fisico del minore secondo appunto la specifica motivazioneche il giudice del merito dovrà enunciare cfr. * 2 luglio 2014n. 15143 cit. * 15 maggio 2013 n. 11687 * 11 agosto2011 n. 17201 * sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22238 .L omessa reiterazione dell audizione da parte del giudice disecondo grado non viola le norme dal ricorrente invocate ed ilmotivo è infondato non avendo la minore compiuto i dodici annimentre la corte d appello ha adeguatamente esposto il proprioconvincimento circa la non opportunità dell audizione foriera diulteriore disagio e pregiudizio per la minore medesima.Inoltre occorre evidenziare che se l ascolto sia ritenuto dalgiudice del merito in contrasto con l interesse del minore – comenella specie è ampiamente spiegato nel provvedimento impugnatoin considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minorenel porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale e per ulteriori4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023profili ben indicati – non è necessaria la preventiva valutazione delData pubblicazione 14/08/2023discernimento la quale invece è necessaria ai fini del successivoascolto del minore infradodicenne essendo la funzione deldiscernimento espressamente esplicitato dall incipit dell art. 336 bisc.c.Ve dunque enunciato il seguente principio di diritto«In tema di ascolto del minore infradodicenne nelle proceduregiudiziarie che lo riguardino l audizione è adempimento necessarioa meno che l ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessisuperiori del minore medesimo in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze come vaspecificamente enunciato dal giudice in tal caso restando nonnecessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione deldiscernimento del minore».3. – Il secondo ed il terzo motivo possono trattarsicongiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio.* invero pur sotto l egida del vizio di violazione di legge odomesso esame mirano invece ad un nuovo giudizio sul fatto comeè palese dalla insussistenza di tali difetti.* principio costante che è inammissibile il motivo ovela parte ricorrente sotto l egida formale del vizio di violazione dilegge pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazionedella vicenda concreta già scrutinata dai giudici del merito tramitela lettura degli atti istruttori ma il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa laddove l allegazione di un erronearicognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze dicausa è esterna all esatta interpretazione della norma ed ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato dilegittimità ex multis * 15 aprile 2021 n. 10029 * 175 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio 2021 n. 1341 * 4Data pubblicazione 14/08/2023maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo 2020 n. 6692 * 6marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio 2019 n. 3340 * 14gennaio 2019 n. 640 rimane pertanto estranea a tale vizioqualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice siè formato in esito all esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisceinfatti un attività riservata in via esclusiva all apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione * n. 11176/2017 * n. 20802/2011 * n.42/2009 .4. – Nulla sulle spese non svolgendo difese gli intimati.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* DI * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22989/2022 * proposto da* * elett.te domiciliata in * APpresso lo studio dell avvocato D * * * * che la rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * * * [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO ANCONA n. 548/2022depositata il 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023La Corte di appello di Ancona con decreto del 2.8.2022 n.265 ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento delTribunale per il Minorenni delle * che ha dichiarato l odiernoricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figliaminore.Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo eraintervenuto idoneo a modificare il quadro che aveva portatoall adozione del provvedimento che risultava l unico idoneo agarantire una situazione di stabilità affettiva e non solo ai minori.Infatti è risultata una situazione di gravi violenze domesticheanche innanzi alla minore nonché l esistenza di reati di variogenere a carico del soggetto pur assolto dal reato dimaltrattamenti a seguiti della ritrattazione della donna indibattimento ma socialmente comunque pericoloso e che nessunacollaborazione effettiva ha mai manifestato sul percorso individuatodai servizi in tale situazione.

L audizione della minore di anni novenon è stata disposta perché valutata come in contrasto con i suoiinteressi per il grave carico emotivo legato al contesto allatensione ed alla percezione delle passate negative esperienze esussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti.In ogni caso la pronuncia non impedirà affatto il proseguire deirapporti affettivi col genitore.Il provvedimento è stato impugnato per cassazione dal padreper tre motivi depositando anche la memoria.Non svolgono difese gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 336 e 336 bis c.c. u.c. per l omessoascolto della minore che sarebbe invece sempre imposto edobbligatorio per il giudice dovendosi valutare la sua capacità didiscernimento e dalla corte escluso con motivazione apodittica.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaNumero di raccolta generale 24626/2023applicazione degli artt. 8 Cedu 25 e 27 * 330 c.c. edD aotam pubebslicsaozio ne 14/08/2023esame del fatto decisivo consistente nel grave pregiudizio per ilfiglio che nella specie non sussisteva mentre la corte d appellovalorizzando i precedenti penali ha altresì violato le regole delgiudice naturale e della presunzione di innocenza.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 32 * 330 c.c. 115 e 116 c.p.c. edomesso esame del fatto decisivo consistente nella circostanza cheegli non aveva potuto seguire i percorsi prescritti a causa dellaingiusta custodia cautelare cui era stato sottoposto mentre ilgiudice non può comunque imporre ai genitori un percorsopsicologico. * quindi la vicenda in fatto.2. – La questione posta con il primo motivo afferisceall ascolto del minore infradodicenne proponendo esso la tesi chequesto sarebbe sempre obbligatorio nei procedimenti che loconcernono.L assunto non ha pregio.La disposizione ratione temporis applicabile – ossia l art. 336bis c.c. ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – stabilisce che “sel ascolto è in contrasto con l interesse del minore il giudice nonprocede all adempimento dandone atto con provvedimentomotivato».

La formula è riprodotta nell art. 473 bis.4 secondocomma c.p.c. ove è situata attualmente la disciplina dell ascoltodel minore.La corte territoriale ha asserito di volere evitare la nuovaaudizione per scongiurare il rischio che la minore fosseulteriormente traumatizzata anche in ragione del concreto pericolodi strumentalizzazioni e pressioni degli adulti circa le sue risposteper il gravoso “carico emotivo” e l alta “tensione” della piccolaconsiderata ancora la sua situazione psicologica per le passateesperienze negative.3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Orbene questa Corte ha già da tempo condivisibilmenteData pubblicazione 14/08/2023affermato * 2 luglio 2014 n. 15143 che il giudice ha l obbligodi sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono al finedi raccoglierne le opinioni le esigenze e la volontà ma sempreche egli motivando adeguatamente al riguardo non argomenticirca la non corrispondenza dell ascolto alle esigenze del minorestesso le quali invece quell ascolto sconsiglino.Pertanto l audizione è adempimento bensì necessario nelleprocedure giudiziarie che riguardino i minori salvo però chel ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori delminore medesimo.

E dunque in materia non si ammette nessunautomatismo.Invero l ascolto non andrà operato tutte le volte in cui essovenga ritenuto inopportuno in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze specificamenteenunciate dal giudice le quali palesino come l ascolto sarebbepiuttosto pregiudizievole per l interesse ad un equilibrato sviluppopsico fisico del minore secondo appunto la specifica motivazioneche il giudice del merito dovrà enunciare cfr. * 2 luglio 2014n. 15143 cit. * 15 maggio 2013 n. 11687 * 11 agosto2011 n. 17201 * sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22238 .L omessa reiterazione dell audizione da parte del giudice disecondo grado non viola le norme dal ricorrente invocate ed ilmotivo è infondato non avendo la minore compiuto i dodici annimentre la corte d appello ha adeguatamente esposto il proprioconvincimento circa la non opportunità dell audizione foriera diulteriore disagio e pregiudizio per la minore medesima.Inoltre occorre evidenziare che se l ascolto sia ritenuto dalgiudice del merito in contrasto con l interesse del minore – comenella specie è ampiamente spiegato nel provvedimento impugnatoin considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minorenel porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale e per ulteriori4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023profili ben indicati – non è necessaria la preventiva valutazione delData pubblicazione 14/08/2023discernimento la quale invece è necessaria ai fini del successivoascolto del minore infradodicenne essendo la funzione deldiscernimento espressamente esplicitato dall incipit dell art. 336 bisc.c.Ve dunque enunciato il seguente principio di diritto«In tema di ascolto del minore infradodicenne nelle proceduregiudiziarie che lo riguardino l audizione è adempimento necessarioa meno che l ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessisuperiori del minore medesimo in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze come vaspecificamente enunciato dal giudice in tal caso restando nonnecessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione deldiscernimento del minore».3. – Il secondo ed il terzo motivo possono trattarsicongiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio.* invero pur sotto l egida del vizio di violazione di legge odomesso esame mirano invece ad un nuovo giudizio sul fatto comeè palese dalla insussistenza di tali difetti.* principio costante che è inammissibile il motivo ovela parte ricorrente sotto l egida formale del vizio di violazione dilegge pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazionedella vicenda concreta già scrutinata dai giudici del merito tramitela lettura degli atti istruttori ma il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa laddove l allegazione di un erronearicognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze dicausa è esterna all esatta interpretazione della norma ed ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato dilegittimità ex multis * 15 aprile 2021 n. 10029 * 175 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio 2021 n. 1341 * 4Data pubblicazione 14/08/2023maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo 2020 n. 6692 * 6marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio 2019 n. 3340 * 14gennaio 2019 n. 640 rimane pertanto estranea a tale vizioqualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice siè formato in esito all esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisceinfatti un attività riservata in via esclusiva all apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione * n. 11176/2017 * n. 20802/2011 * n.42/2009 .4. – Nulla sulle spese non svolgendo difese gli intimati. *La Corte rigetta il ricorso.In caso di diffusione del presente provvedimento siomettano le generalità e gli altri identificativi delle parti ai sensidell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 1° giugno2023.La Presidente* *6 di 6* **La Corte rigetta il ricorso.In caso di diffusione del presente provvedimento siomettano le generalità e gli altri identificativi delle parti ai sensidell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 1° giugno2023.La Presidente* *6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* DI * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22989/2022 * proposto da* * elett.te domiciliata in * APpresso lo studio dell avvocato D * * * * che la rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * * * [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO ANCONA n. 548/2022depositata il 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023La Corte di appello di Ancona con decreto del 2.8.2022 n.265 ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento delTribunale per il Minorenni delle * che ha dichiarato l odiernoricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figliaminore.Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo eraintervenuto idoneo a modificare il quadro che aveva portatoall adozione del provvedimento che risultava l unico idoneo agarantire una situazione di stabilità affettiva e non solo ai minori.Infatti è risultata una situazione di gravi violenze domesticheanche innanzi alla minore nonché l esistenza di reati di variogenere a carico del soggetto pur assolto dal reato dimaltrattamenti a seguiti della ritrattazione della donna indibattimento ma socialmente comunque pericoloso e che nessunacollaborazione effettiva ha mai manifestato sul percorso individuatodai servizi in tale situazione. L audizione della minore di anni novenon è stata disposta perché valutata come in contrasto con i suoiinteressi per il grave carico emotivo legato al contesto allatensione ed alla percezione delle passate negative esperienze esussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti.In ogni caso la pronuncia non impedirà affatto il proseguire deirapporti affettivi col genitore.Il provvedimento è stato impugnato per cassazione dal padreper tre motivi depositando anche la memoria.Non svolgono difese gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 336 e 336 bis c.c. u.c. per l omessoascolto della minore che sarebbe invece sempre imposto edobbligatorio per il giudice dovendosi valutare la sua capacità didiscernimento e dalla corte escluso con motivazione apodittica.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaNumero di raccolta generale 24626/2023applicazione degli artt. 8 Cedu 25 e 27 * 330 c.c. edD aotam pubebslicsaozio ne 14/08/2023esame del fatto decisivo consistente nel grave pregiudizio per ilfiglio che nella specie non sussisteva mentre la corte d appellovalorizzando i precedenti penali ha altresì violato le regole delgiudice naturale e della presunzione di innocenza.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 32 * 330 c.c. 115 e 116 c.p.c. edomesso esame del fatto decisivo consistente nella circostanza cheegli non aveva potuto seguire i percorsi prescritti a causa dellaingiusta custodia cautelare cui era stato sottoposto mentre ilgiudice non può comunque imporre ai genitori un percorsopsicologico. * quindi la vicenda in fatto.2. – La questione posta con il primo motivo afferisceall ascolto del minore infradodicenne proponendo esso la tesi chequesto sarebbe sempre obbligatorio nei procedimenti che loconcernono.L assunto non ha pregio.La disposizione ratione temporis applicabile – ossia l art. 336bis c.c. ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – stabilisce che “sel ascolto è in contrasto con l interesse del minore il giudice nonprocede all adempimento dandone atto con provvedimentomotivato». La formula è riprodotta nell art. 473 bis.4 secondocomma c.p.c. ove è situata attualmente la disciplina dell ascoltodel minore.La corte territoriale ha asserito di volere evitare la nuovaaudizione per scongiurare il rischio che la minore fosseulteriormente traumatizzata anche in ragione del concreto pericolodi strumentalizzazioni e pressioni degli adulti circa le sue risposteper il gravoso “carico emotivo” e l alta “tensione” della piccolaconsiderata ancora la sua situazione psicologica per le passateesperienze negative.3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Orbene questa Corte ha già da tempo condivisibilmenteData pubblicazione 14/08/2023affermato * 2 luglio 2014 n. 15143 che il giudice ha l obbligodi sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono al finedi raccoglierne le opinioni le esigenze e la volontà ma sempreche egli motivando adeguatamente al riguardo non argomenticirca la non corrispondenza dell ascolto alle esigenze del minorestesso le quali invece quell ascolto sconsiglino.Pertanto l audizione è adempimento bensì necessario nelleprocedure giudiziarie che riguardino i minori salvo però chel ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori delminore medesimo. E dunque in materia non si ammette nessunautomatismo.Invero l ascolto non andrà operato tutte le volte in cui essovenga ritenuto inopportuno in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze specificamenteenunciate dal giudice le quali palesino come l ascolto sarebbepiuttosto pregiudizievole per l interesse ad un equilibrato sviluppopsico fisico del minore secondo appunto la specifica motivazioneche il giudice del merito dovrà enunciare cfr. * 2 luglio 2014n. 15143 cit. * 15 maggio 2013 n. 11687 * 11 agosto2011 n. 17201 * sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22238 .L omessa reiterazione dell audizione da parte del giudice disecondo grado non viola le norme dal ricorrente invocate ed ilmotivo è infondato non avendo la minore compiuto i dodici annimentre la corte d appello ha adeguatamente esposto il proprioconvincimento circa la non opportunità dell audizione foriera diulteriore disagio e pregiudizio per la minore medesima.Inoltre occorre evidenziare che se l ascolto sia ritenuto dalgiudice del merito in contrasto con l interesse del minore – comenella specie è ampiamente spiegato nel provvedimento impugnatoin considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minorenel porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale e per ulteriori4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023profili ben indicati – non è necessaria la preventiva valutazione delData pubblicazione 14/08/2023discernimento la quale invece è necessaria ai fini del successivoascolto del minore infradodicenne essendo la funzione deldiscernimento espressamente esplicitato dall incipit dell art. 336 bisc.c.Ve dunque enunciato il seguente principio di diritto«In tema di ascolto del minore infradodicenne nelle proceduregiudiziarie che lo riguardino l audizione è adempimento necessarioa meno che l ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessisuperiori del minore medesimo in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze come vaspecificamente enunciato dal giudice in tal caso restando nonnecessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione deldiscernimento del minore».3. – Il secondo ed il terzo motivo possono trattarsicongiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio.* invero pur sotto l egida del vizio di violazione di legge odomesso esame mirano invece ad un nuovo giudizio sul fatto comeè palese dalla insussistenza di tali difetti.* principio costante che è inammissibile il motivo ovela parte ricorrente sotto l egida formale del vizio di violazione dilegge pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazionedella vicenda concreta già scrutinata dai giudici del merito tramitela lettura degli atti istruttori ma il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa laddove l allegazione di un erronearicognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze dicausa è esterna all esatta interpretazione della norma ed ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato dilegittimità ex multis * 15 aprile 2021 n. 10029 * 175 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio 2021 n. 1341 * 4Data pubblicazione 14/08/2023maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo 2020 n. 6692 * 6marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio 2019 n. 3340 * 14gennaio 2019 n. 640 rimane pertanto estranea a tale vizioqualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice siè formato in esito all esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisceinfatti un attività riservata in via esclusiva all apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione * n. 11176/2017 * n. 20802/2011 * n.42/2009 .4. – Nulla sulle spese non svolgendo difese gli intimati.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* DI * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22989/2022 * proposto da* * elett.te domiciliata in * APpresso lo studio dell avvocato D * * * * che la rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * * * [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO ANCONA n. 548/2022depositata il 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Data pubblicazione 14/08/2023La Corte di appello di Ancona con decreto del 2.8.2022 n.265 ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento delTribunale per il Minorenni delle * che ha dichiarato l odiernoricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figliaminore.Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo eraintervenuto idoneo a modificare il quadro che aveva portatoall adozione del provvedimento che risultava l unico idoneo agarantire una situazione di stabilità affettiva e non solo ai minori.Infatti è risultata una situazione di gravi violenze domesticheanche innanzi alla minore nonché l esistenza di reati di variogenere a carico del soggetto pur assolto dal reato dimaltrattamenti a seguiti della ritrattazione della donna indibattimento ma socialmente comunque pericoloso e che nessunacollaborazione effettiva ha mai manifestato sul percorso individuatodai servizi in tale situazione. L audizione della minore di anni novenon è stata disposta perché valutata come in contrasto con i suoiinteressi per il grave carico emotivo legato al contesto allatensione ed alla percezione delle passate negative esperienze esussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti.In ogni caso la pronuncia non impedirà affatto il proseguire deirapporti affettivi col genitore.Il provvedimento è stato impugnato per cassazione dal padreper tre motivi depositando anche la memoria.Non svolgono difese gli intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 336 e 336 bis c.c. u.c. per l omessoascolto della minore che sarebbe invece sempre imposto edobbligatorio per il giudice dovendosi valutare la sua capacità didiscernimento e dalla corte escluso con motivazione apodittica.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaNumero di raccolta generale 24626/2023applicazione degli artt. 8 Cedu 25 e 27 * 330 c.c. edD aotam pubebslicsaozio ne 14/08/2023esame del fatto decisivo consistente nel grave pregiudizio per ilfiglio che nella specie non sussisteva mentre la corte d appellovalorizzando i precedenti penali ha altresì violato le regole delgiudice naturale e della presunzione di innocenza.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 32 * 330 c.c. 115 e 116 c.p.c. edomesso esame del fatto decisivo consistente nella circostanza cheegli non aveva potuto seguire i percorsi prescritti a causa dellaingiusta custodia cautelare cui era stato sottoposto mentre ilgiudice non può comunque imporre ai genitori un percorsopsicologico. * quindi la vicenda in fatto.2. – La questione posta con il primo motivo afferisceall ascolto del minore infradodicenne proponendo esso la tesi chequesto sarebbe sempre obbligatorio nei procedimenti che loconcernono.L assunto non ha pregio.La disposizione ratione temporis applicabile – ossia l art. 336bis c.c. ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – stabilisce che “sel ascolto è in contrasto con l interesse del minore il giudice nonprocede all adempimento dandone atto con provvedimentomotivato». La formula è riprodotta nell art. 473 bis.4 secondocomma c.p.c. ove è situata attualmente la disciplina dell ascoltodel minore.La corte territoriale ha asserito di volere evitare la nuovaaudizione per scongiurare il rischio che la minore fosseulteriormente traumatizzata anche in ragione del concreto pericolodi strumentalizzazioni e pressioni degli adulti circa le sue risposteper il gravoso “carico emotivo” e l alta “tensione” della piccolaconsiderata ancora la sua situazione psicologica per le passateesperienze negative.3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023Orbene questa Corte ha già da tempo condivisibilmenteData pubblicazione 14/08/2023affermato * 2 luglio 2014 n. 15143 che il giudice ha l obbligodi sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono al finedi raccoglierne le opinioni le esigenze e la volontà ma sempreche egli motivando adeguatamente al riguardo non argomenticirca la non corrispondenza dell ascolto alle esigenze del minorestesso le quali invece quell ascolto sconsiglino.Pertanto l audizione è adempimento bensì necessario nelleprocedure giudiziarie che riguardino i minori salvo però chel ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori delminore medesimo. E dunque in materia non si ammette nessunautomatismo.Invero l ascolto non andrà operato tutte le volte in cui essovenga ritenuto inopportuno in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze specificamenteenunciate dal giudice le quali palesino come l ascolto sarebbepiuttosto pregiudizievole per l interesse ad un equilibrato sviluppopsico fisico del minore secondo appunto la specifica motivazioneche il giudice del merito dovrà enunciare cfr. * 2 luglio 2014n. 15143 cit. * 15 maggio 2013 n. 11687 * 11 agosto2011 n. 17201 * sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22238 .L omessa reiterazione dell audizione da parte del giudice disecondo grado non viola le norme dal ricorrente invocate ed ilmotivo è infondato non avendo la minore compiuto i dodici annimentre la corte d appello ha adeguatamente esposto il proprioconvincimento circa la non opportunità dell audizione foriera diulteriore disagio e pregiudizio per la minore medesima.Inoltre occorre evidenziare che se l ascolto sia ritenuto dalgiudice del merito in contrasto con l interesse del minore – comenella specie è ampiamente spiegato nel provvedimento impugnatoin considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minorenel porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale e per ulteriori4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023profili ben indicati – non è necessaria la preventiva valutazione delData pubblicazione 14/08/2023discernimento la quale invece è necessaria ai fini del successivoascolto del minore infradodicenne essendo la funzione deldiscernimento espressamente esplicitato dall incipit dell art. 336 bisc.c.Ve dunque enunciato il seguente principio di diritto«In tema di ascolto del minore infradodicenne nelle proceduregiudiziarie che lo riguardino l audizione è adempimento necessarioa meno che l ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessisuperiori del minore medesimo in ragione dell età o del grado dimaturità del minore o per altre circostanze come vaspecificamente enunciato dal giudice in tal caso restando nonnecessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione deldiscernimento del minore».3. – Il secondo ed il terzo motivo possono trattarsicongiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio.* invero pur sotto l egida del vizio di violazione di legge odomesso esame mirano invece ad un nuovo giudizio sul fatto comeè palese dalla insussistenza di tali difetti.* principio costante che è inammissibile il motivo ovela parte ricorrente sotto l egida formale del vizio di violazione dilegge pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazionedella vicenda concreta già scrutinata dai giudici del merito tramitela lettura degli atti istruttori ma il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa laddove l allegazione di un erronearicognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze dicausa è esterna all esatta interpretazione della norma ed ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato dilegittimità ex multis * 15 aprile 2021 n. 10029 * 175 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22989/2022Numero sezionale 2970/2023Numero di raccolta generale 24626/2023febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio 2021 n. 1341 * 4Data pubblicazione 14/08/2023maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo 2020 n. 6692 * 6marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio 2019 n. 3340 * 14gennaio 2019 n. 640 rimane pertanto estranea a tale vizioqualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice siè formato in esito all esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisceinfatti un attività riservata in via esclusiva all apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione * n. 11176/2017 * n. 20802/2011 * n.42/2009 .4. – Nulla sulle spese non svolgendo difese gli intimati. *La Corte rigetta il ricorso.In caso di diffusione del presente provvedimento siomettano le generalità e gli altri identificativi delle parti ai sensidell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 1° giugno2023.La Presidente* *6 di 6* **La Corte rigetta il ricorso.In caso di diffusione del presente provvedimento siomettano le generalità e gli altri identificativi delle parti ai sensidell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 1° giugno2023.La Presidente* *6 di 6* *