CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1444/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (P.lva: 04857950655) , in persona del l’ amm inistrato re e rappresentante legale p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con sede alla [OSCURATO:PERSONA]. 52 , [OSCURATO:PERSONA] (SA), rappresentata e difesa , giusta mandato steso in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: R SSMXM71D02Z6147) e [OSCURATO:PERSONA] e lla (C.F: PCLCR175D12C361Z) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi,in Cava de' Tirreni (SA) - 84013 - alla Via G. Pellegrino n. 7 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di accertamento per omessa denuncia Tarsu -Revocazione Comune di [OSCURATO:PERSONA] (P.IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del sindaco p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , in virtù di delibera della giunta comunale n. 9 del 20 gennaio 2021 e giusta la procura speciale rilasciata su foglio separato al controricorso, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso lo s tud io del quale , in Pagani alla [OSCURATO:PERSONA] n. 64,elettivamente domicilia; -controricorrente – -avverso la sente nza n. 2598 / 20 20 emessa dalla C TR Campania il 08/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU relativi agli anni dal 2010 al 2013. 2. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando un vizio motivazionale. 3. Sull’impugnazione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva il gravame, ritenendo che l’Ufficio avesse provveduto ad una corretta pubblicazione del regolamento comunale. 4. La contribuente chiedeva la revocazione della sentenza e la CTR Campania dichiarava inammissibile il ricorso, avendo costituito l’errore denunciato proprio il punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata ed avendo la pronuncia espresso, accanto ad un fatto (la pubblicazione del regolamento), un giudizio (di correttezza della detta pubblicazione). 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 4 (recte, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, a causa di una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo (vale a dire, sulla pubblicazione del regolamento Tarsu un anno dopo la notifica degli avvisi di accertamento), il precedente giudice era incorso in omissione di pronuncia (sul motivo di gravame concernente il mancato effetto sanante della pubblicazione del regolamento Tarsu avvenuta successivamente alla notifica degli avvisi). 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non si confronta con le due autonome rationes decidendi sottese alla pronuncia impugnata. In particolare, la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione sulla base di due rilievi: 1) che l’errore denunciato (vale a dire, l’avvenuta pubblicazione del regolamento comunale Tarsu) aveva costituito proprio il punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata; che la pronuncia aveva espresso, accanto ad un fatto (la pubblicazione del regolamento), un giudizio o una valutazione giuridica (di correttezza della detta pubblicazione). Orbene, la ricorrente insiste sulla considerazione secondo cui la CTR, non avendo rilevato che la pubblicazione del detto regolamento era successiva rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente il mancato effetto sanante della pubblicazione del regolamento Tarsu, non formulando invece alcuna doglianza avverso le riportate rationes decidendi. E’ noto, infatti, che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Inoltre, l'errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 30994 del 27/12/2017 e Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 de l 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes