CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bassano del Grappa (VI), elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (in qualità di successore ex legedi “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] .”, a sua volta in qualità di incorporante “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Adige-Guà), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VR), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La “2C S.r.l.” ha proposto ricorso (sulla base di tre motivi) per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019, che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201400001090000, in dipendenza delle cartell e di pagamento n n. 12420130028130615000, 12420140014525506000, 12420140014525607000 e 12420140015957807000,da parte dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” per vari tributi (imposta di registro, IRES, IVA, contributo consortile),ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” ( in qualità di incorporante la “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” ) e del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Adige-Guà) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza il 29 giugno 2016, n. 689/1/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente – sul rilievo : a) che le cartelle di pagamento erano stat e ritualmente notificat e ; b) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata adeguatamente motivata; c) che i crediti portati dalle cartelle di pagamento non si erano prescritti. 3. L’ Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (in qualità di successore ex legedi “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Adige-Guà) è rimastointimato. 4. La ricorrente ha depositato memoria, dichiara ndo di aver aderito alla c.d. “ rottamazione - quater ” con il pagamento integrale dell’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 2. Nella specie, la contribuent e ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata . Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de l presente procediment o per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de l presente procediment o p er cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 1 2 febbraio 2026. LAPRESIDENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]