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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33640/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 12/10/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12/10/202 il Tribunale di Napoli, in relazione alla richiesta di riesame, confermava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14/09/2021 con la quale veniva disposta nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990.

In particolare all'odierno ricorrente veniva contestato, quale partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di essersi occupato dell'attività di spaccio al minuto, secondo le disposizioni impartite da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla consegna dello stupefacente ed alla sua custodia, nonché al recupero crediti.

Allo stesso veniva altresì contestata la commissione dei plurimi reati fine indicati nei capi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del capo d'imputazione. 2.Avverso l'ordinanza suddetta il ricorrente, tramite il suo difensore, propone ricorso articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si lamenta la violazione di legge processuale deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai presunti acquirenti di sostanza stupefacente per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.

Secondo la prospettazione difensiva i soggetti citati avrebbero dovuto essere escussi nella qualità di indagati e non come persone informate sui fatti.

Da ciò discenderebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni così raccolte.

Nello stesso motivo si censura il mancato inquadramento della fattispecie nella ipotesi delittuosa di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, ad avviso della difesa gli esiti delle attività di intercettazione, unitamente ai sequestri operati presso il bar "Game room Social" avrebbero consentito di escludere la partecipazione del ricorrente alla associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e di ritenere che le attività illecite fossero state poste in essere dal Martucci in totale autonomia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza di Questa Corte cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale l'acquirente di modiche quantità di stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in questa veste. (cfr. Sez.

U. n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236370-01; Sez. 6, n. 39278 del 12/07 2013, Rv 257037).Nella fattispecie il Tribunale ha evidentemente ritenuto implicitamente che a carico degli acquirenti non sussistessero indizi che deponessero per un acquisto non destinato ad uso personale; né la difesa ha evidenziato elementi concreti a causa dei quali i soggetti che hanno reso dichiarazioni avrebbero dovuto essere escussi in qualità di indagati.

Quanto alla seconda doglianza relativa alla mancata qualificazione del fatto quale ipotesi di lieve entità, il Tribunale, motivando in maniera immune dai vizi contestati, ha correttamente applicato i principi affermati dagli arresti delle Sezioni Unite secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione quali i mezzi modalità e circostanze dell'azione, la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

A pag. 12 della decisione il Tribunale illustra le ragioni ostative al riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma, evidenziando la frequenza degli scambi, i quantitativi di droga ceduta, l'esistenza di una organizzazione stabile e operativa. 2.Anche il secondo motivo di ricorso relativo alla estraneità del ricorrente alla organizzazione criminale è manifestamente infondato.

La doglianza attiene invero a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U., n. 12 del 31/5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U. n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre la doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.

Invero la Corte territoriale ha adeguatamente considerato le circostanze, prospettate nei motivi di appello, relative alla qualificazione del Martucci quale partecipe dell'associazione, sottolineando il volume dei traffici in cui esso è risultato coinvolto, la diversità delle sostanze cedute la stabilità dei ruoli e dei contatti tenuti con il ricorrente dagli altri compartecipi ( pag. 14)

3. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; con contestuale invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 12/10/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12/10/202 il Tribunale di Napoli, in relazione alla richiesta di riesame, confermava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14/09/2021 con la quale veniva disposta nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990. In particolare all'odierno ricorrente veniva contestato, quale partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di essersi occupato dell'attività di spaccio al minuto, secondo le disposizioni impartite da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla consegna dello stupefacente ed alla sua custodia, nonché al recupero crediti. Allo stesso veniva altresì contestata la commissione dei plurimi reati fine indicati nei capi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del capo d'imputazione. 2.Avverso l'ordinanza suddetta il ricorrente, tramite il suo difensore, propone ricorso articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si lamenta la violazione di legge processuale deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai presunti acquirenti di sostanza stupefacente per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva i soggetti citati avrebbero dovuto essere escussi nella qualità di indagati e non come persone informate sui fatti. Da ciò discenderebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni così raccolte. Nello stesso motivo si censura il mancato inquadramento della fattispecie nella ipotesi delittuosa di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, ad avviso della difesa gli esiti delle attività di intercettazione, unitamente ai sequestri operati presso il bar "Game room Social" avrebbero consentito di escludere la partecipazione del ricorrente alla associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e di ritenere che le attività illecite fossero state poste in essere dal Martucci in totale autonomia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza di Questa Corte cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale l'acquirente di modiche quantità di stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in questa veste. (cfr. Sez. U. n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236370-01; Sez. 6, n. 39278 del 12/07 2013, Rv 257037).Nella fattispecie il Tribunale ha evidentemente ritenuto implicitamente che a carico degli acquirenti non sussistessero indizi che deponessero per un acquisto non destinato ad uso personale; né la difesa ha evidenziato elementi concreti a causa dei quali i soggetti che hanno reso dichiarazioni avrebbero dovuto essere escussi in qualità di indagati. Quanto alla seconda doglianza relativa alla mancata qualificazione del fatto quale ipotesi di lieve entità, il Tribunale, motivando in maniera immune dai vizi contestati, ha correttamente applicato i principi affermati dagli arresti delle Sezioni Unite secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione quali i mezzi modalità e circostanze dell'azione, la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. A pag. 12 della decisione il Tribunale illustra le ragioni ostative al riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma, evidenziando la frequenza degli scambi, i quantitativi di droga ceduta, l'esistenza di una organizzazione stabile e operativa. 2.Anche il secondo motivo di ricorso relativo alla estraneità del ricorrente alla organizzazione criminale è manifestamente infondato. La doglianza attiene invero a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31/5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre la doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Invero la Corte territoriale ha adeguatamente considerato le circostanze, prospettate nei motivi di appello, relative alla qualificazione del Martucci quale partecipe dell'associazione, sottolineando il volume dei traffici in cui esso è risultato coinvolto, la diversità delle sostanze cedute la stabilità dei ruoli e dei contatti tenuti con il ricorrente dagli altri compartecipi ( pag. 14) 3. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; con contestuale invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'
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