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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47169/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdarCíayvis-o- _a-l-Fe penti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura del differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare in precedenza applicatagli.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Barca ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 15/4/2021, sottoscritto, ai soli fini dell'autentica della firma del detenuto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Osserva, sul punto, il Collegio che la notifica del provvedimento impugnato e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

2.2. Né potrebbe opinarsi che, nella specie, il ricorso, sottoscritto dalla parte, la cui firma era stata autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], possa essere riferito a quest'ultimo.

Infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, come dal terzo interessato, resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito e quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex plurimis v.

Sez. 3, n. 13234 del 2/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575-01; Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu, Rv. 248449-01), sicché, anche in tale ipotesi, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile (Sez. 4, n. 44401 del 24/5/2019, Alessandrini, RV. 277695- 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221-01).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente a o R oldi [OSCURATO:PERSONA] /YI ìD

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdarCíayvis-o- _a-l-Fe penti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura del differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare in precedenza applicatagli. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Barca ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 15/4/2021, sottoscritto, ai soli fini dell'autentica della firma del detenuto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Osserva, sul punto, il Collegio che la notifica del provvedimento impugnato e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). 2.2. Né potrebbe opinarsi che, nella specie, il ricorso, sottoscritto dalla parte, la cui firma era stata autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], possa essere riferito a quest'ultimo. Infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, come dal terzo interessato, resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito e quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex plurimis v. Sez. 3, n. 13234 del 2/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575-01; Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu, Rv. 248449-01), sicché, anche in tale ipotesi, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile (Sez. 4, n. 44401 del 24/5/2019, Alessandrini, RV. 277695- 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221-01). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente a o R oldi [OSCURATO:PERSONA] /YI ìD
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