CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: FRANCOLINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, perché estinto per prescrizione, ha escluso la recidiva, e rideterminato in mitius la pena per il reato di cui al 'art. 624 cod. pen. in relazione al quale ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato - che ha esposto le ragioni in forza delle quali ha affermato che l'imputato ha conseguito, sia pure per breve tempo, l'esclusiva signoria di fatto sul bene, correttamente negando rilievo, al fine di escludere la consumazione del furto, il successivo intervento casuale di un estraneo (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01) - e ha perorato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. peri. nel presupposto della riqualificazione di esso come furto tentato, senza censurare compiutamente l'iter della sentenza impugnata senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, considerato che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima e quella pecuniaria è inferiore al medio edittale, non occorrendo dunque una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), essendo senz'altro congruo quanto esposto dalla Corte di merito allorché ha dato conto dell'offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.