CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8768/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, 91, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono. – ricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE,AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato (Roma, via Portoghesi 12) che la rappresenta e difende per legge. – resistente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avversola sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 40 / 36/ 2013 depositata il 21/02/2013. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stata accertata, ai fini irpef, una plusvalenza derivante dalla vendita del 18/1/2003 di due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Verolengo. 2. La C.t.r. riteneva che la sospensione del termine per novanta giorni, prevista dall’art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in caso di istanza per accertamento con adesione,cessasse nel caso di espressa rinuncia all’istanza e, per l’effetto, rilevava che il ricorso era stato proposto oltre il termine di cui all’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. Considerato che: 1. C on il primo motivo (e con il secondo motivo articolato separatamente ma di identico tenore) il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e mancata applicazione dell’art. 6,comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218,dell’art. 10 commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sospensione dei termini per l’impugnazione prevista in caso di istanza di accertamento con adesione spettasse unicamente per il periodo compreso tra la presentazione dell’istanza e la rinuncia espressa alla medesima. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,la violazione e mancata applicazione dell’art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell’art. 5 - bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo, oggetto del ricorso introduttivo, con cui si era contestata l’illegittimità dell’atto in quanto non preceduto dal processo verbale di constatazione 3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e falsa o mancata applicazione dell’art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 7, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, degli artt. 1, comma 91, e 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Conil quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, con entrambi i motivi, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo, oggetto del ricorso introduttivo, con cui si era contestato il criterio utilizzato per la determinazione del corrispettivo in riferimento alle particelle oggetto del negozio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 5. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e mancata applicazione dell’art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo, oggetto del ricorso introduttivo, con cui si era contestato il difetto di prova del presupposto impositivo per l’anno 2003. 6. Con il settimo motivoil ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e mancata applicazione dell’art. 4,comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, de gli art t . 19 e 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dell’art. 2697 cod. civ. In particolare, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo, oggetto del ricorso introduttivo, con cui si era contestato che l’atto era stato sottoscritto da parte di sog getto privo della necessaria qualifica dirigenziale. 7. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1,2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 8. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 e5, cod. proc. civ., e in relazione all’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la violazione e mancata applicazione degli artt. 7, comma 1, 12, 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, con i due motivi, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine ai motivi, oggetto del ricorso introduttivo, con cui si era contestata la quantificazione della sanzione. 9. Il primo motivo è infondato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Il ricorrente sostiene che la sospensione del termine per l’impugnazione cessa solo con la proposizione di quest’ultima, ovvero con l’unico atto espressamente citato dalla norma; che, pertanto, in ragione del tenore letterale di quest’ultima, solo l’impugnazione comporta rinuncia all’istanza e, conseguentemente, al termine di sospensione. Questa Corte ha già ritenuto che la sospensione di novanta giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera sempre, anche oltre la lettera della legge, salva solo la irrevocabile e chiara rinuncia del contribuente a tale richiesta (Cass. 12/10/2018 n. 25510, Cass.12/10/2012 n. 17439). Non è controversa l'avvenuta formale rinuncia all'adesione alla quale consegue, per le ragioni esposte, la rinuncia al maggiortermine a ricorrere. Nel ricorso,infatti, al punto 14 della esposizione in fatto, il ricorrente riferisce di aver presentato rinuncia all’accertamento con adesione in data 13/02/2009. 10. Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato, restand o assorbiti gli ulteriori motivi attinenti al merito dell’avviso di accertamento impugnato, stante l’accertata inammissibilità, per intempestività, del ricorso originario avverso l’avviso di accertamento. 11.Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delil ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p