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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07885/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7 aprile 2021, il Tribunale di Palmi ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lui ascritta (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commessa in [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2017) ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.

Ricorre contro la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi lamentando erronea applicazione del citato art. 131 bis.

Il ricorrente osserva: in primo luogo, che la sentenza impugnata individua, quale soglia della rilevanza penale della guida in stato di ebrezza, quella indicata dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 186 (1,5 g/l) invece che quella indicata dalla lettera b) della disposizione citata (0,8 g/I); in secondo luogo, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata ritenuta applicabile perché la guida è avvenuta in pieno giorno e non si sono verificati incidenti, elementi dei quali non si poteva tenere conto, atteso che la guida in stato di ebbrezza è un reato di pericolo e ciò comporta che la gravità del fatto debba essere valutata non in relazione alle conseguenze che lo stesso ha determinato, ma, appunto, all'entità del pericolo.

Il ricorrente osserva che, nel caso concreto, non—ostante si fosse in pieno giorno, la condotta dell'imputato determinò grave pericolo per la incolumità di più persone.

Egli era, infatti, alla guida di un furgone (veicolo di massa superiore ad una comune automobile), trasportava un numero di passeggeri superiore a quello consentito e viaggiava in autostrada.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. deducendo erronea applicazione delle legge penale.

Si sostiene che il giudice sarebbe incorso in errore di diritto affermando che il tasso alcolemico accertato - pari a 1,61 g/I alla prima prova e ad 1,51 'VI alla seconda prova - è «superiore di 0,01 g/I alla soglia di rilevanza penale individuata dal legislatore», atteso che la soglia di rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza è quella indicata dalla lettera b) dell'art. 186 comma 2 cod. strada ed è pari a 0,8 g/I.

Si deve ricordare, tuttavia, che «la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma -Lad °gru i f-.4- 1 5_(' E. 7 fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589).

Ne consegue che l'aver indicato nel tasso alcolemico di 1,5 g/I la soglia della rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice contestata [art. 186 comma 2, lett. c) cod. strada] non integra una violazione di legge e il ricorrente lamenta, in realtà, che, nell'applicare la causa di non punibilità, non siano state valutate tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, oltre che del tasso alcolemico accertato, anche delle caratteristiche del veicolo utilizzato, dele modalità della guida, dell'entità del pericolo conseguente.

5. Per quanto esposto, ancorché sia stata dedotta soltanto una violazione di legge, il contenuto delle censure le rivela come dirette ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto.

In questi casi, per giurisprudenza costante, è compito della corte di legittimità «interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame» (Sez. 2, Ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193).

Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 7 aprile 2021, il Tribunale di Palmi ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lui ascritta (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commessa in [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2017) ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi lamentando erronea applicazione del citato art. 131 bis. Il ricorrente osserva: in primo luogo, che la sentenza impugnata individua, quale soglia della rilevanza penale della guida in stato di ebrezza, quella indicata dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 186 (1,5 g/l) invece che quella indicata dalla lettera b) della disposizione citata (0,8 g/I); in secondo luogo, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata ritenuta applicabile perché la guida è avvenuta in pieno giorno e non si sono verificati incidenti, elementi dei quali non si poteva tenere conto, atteso che la guida in stato di ebbrezza è un reato di pericolo e ciò comporta che la gravità del fatto debba essere valutata non in relazione alle conseguenze che lo stesso ha determinato, ma, appunto, all'entità del pericolo. Il ricorrente osserva che, nel caso concreto, non—ostante si fosse in pieno giorno, la condotta dell'imputato determinò grave pericolo per la incolumità di più persone. Egli era, infatti, alla guida di un furgone (veicolo di massa superiore ad una comune automobile), trasportava un numero di passeggeri superiore a quello consentito e viaggiava in autostrada. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. deducendo erronea applicazione delle legge penale. Si sostiene che il giudice sarebbe incorso in errore di diritto affermando che il tasso alcolemico accertato - pari a 1,61 g/I alla prima prova e ad 1,51 'VI alla seconda prova - è «superiore di 0,01 g/I alla soglia di rilevanza penale individuata dal legislatore», atteso che la soglia di rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza è quella indicata dalla lettera b) dell'art. 186 comma 2 cod. strada ed è pari a 0,8 g/I. Si deve ricordare, tuttavia, che «la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma -Lad °gru i f-.4- 1 5_(' E. 7 fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589). Ne consegue che l'aver indicato nel tasso alcolemico di 1,5 g/I la soglia della rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice contestata [art. 186 comma 2, lett. c) cod. strada] non integra una violazione di legge e il ricorrente lamenta, in realtà, che, nell'applicare la causa di non punibilità, non siano state valutate tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, oltre che del tasso alcolemico accertato, anche delle caratteristiche del veicolo utilizzato, dele modalità della guida, dell'entità del pericolo conseguente. 5. Per quanto esposto, ancorché sia stata dedotta soltanto una violazione di legge, il contenuto delle censure le rivela come dirette ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto. In questi casi, per giurisprudenza costante, è compito della corte di legittimità «interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame» (Sez. 2, Ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193). Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti
Sentenza Cassazione n. 07885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris