CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, ritenendo il delitto di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di violazione di domicilio (capo a) e di furto in abitazione (capo b); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate - è inammissibile in quanto generico poiché, a fronte di una motivazione completa, approfondita, rispettosa dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, non si confronta realmente essa e le contestazioni sollevate si appalesano del tutto apodittiche e generiche; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Con-'dlier estensore Il PresidenteAnraM.. ro Michele