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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha espresso un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo preso in esame la minimale pena base da cui era partito il primo giudice ritenuta complessivamente adeguata; deve, nondimeno, osservarsi che nonostante la Corte di appello abbia inteso motivare in ordine all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, la censura formulata in questa sede si rivela indeducibile in considerazione della mancata formulazione del relativo motivo in sede di gravame; circostanza che rende il motivo inammissibile oltre che per le ragioni sopra espresse, anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente f [OSCURATO:PERSONA] anzo [OSCURATO:PERSONA] CANCrI LThA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha espresso un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo preso in esame la minimale pena base da cui era partito il primo giudice ritenuta complessivamente adeguata; deve, nondimeno, osservarsi che nonostante la Corte di appello abbia inteso motivare in ordine all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, la censura formulata in questa sede si rivela indeducibile in considerazione della mancata formulazione del relativo motivo in sede di gravame; circostanza che rende il motivo inammissibile oltre che per le ragioni sopra espresse, anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente f [OSCURATO:PERSONA] anzo [OSCURATO:PERSONA] CANCrI LThA
Sentenza Cassazione n. 15099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris