CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 10556/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15057/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentat i e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i – contro AVEPA – [OSCURATO:PERSONA] I PAGAMENTI , in persona del legale rappresentante pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1004 del 2024 , depositatain data 31 gennaio 2024 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2024 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle particontroricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23ap