CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 45148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 10/12/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/3/2017, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione ed introduzione nello Stato di merce con marchi contraffatti, condannandolo -previo riconoscimento della tenuità del fatto- alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge in relazione al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire il decreto di archiviazione relativo al proc. 10812/14 e l'intero incarto processuale, pur trattandosi di prova decisiva. La difesa, dopo aver evidenziato che nel processo non è stato svolto alcun accertamento tecnico al fine di accertare la contraffazione dei marchi e segni distintivi in contestazione, aggiunge che, a breve distanza dal sequestro di cui si discute, la ditta individuale della moglie del prevenuto subì una perquisizione e l'apprensione di merce dello stesso tipo di quella già in precedenza vincolata con instaurazione di un diverso procedimento nel corso del quale, in esito agli accertamenti tecnici espletati, è risultata la conformità dei beni agli standard della normativa di riferimento. Secondo la difesa, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto inessenziale ai fini della decisione l'acquisizione richiesta, facendo riferimento anche alla contestazione in quel procedimento della diversa fattispecie di cui agli artt. 56,515 cod.pen., trascurando che si tratta di merce dello stesso tipo di quella di cui si controverte nell'odierno giudizio; 2.2 l'erronea applicazione degli artt. 648 e 474 cod.pen. avendo i giudici di merito omesso di rilevare l'inidoneità dell'azione per grossolanità del falso alla luce delle modalità di confezionamento dei beni, della scarsa qualità dei prodotti e del modestissimo prezzo di vendita, circostanze che dovevano condurre ad escludere la possibilità di lesione della fede pubblica; 2.3 l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla responsabilità del prevenuto per i fatti addebitatigli sebbene il ricorrente non fosse titolare dell'attività commerciale, facente capo alla moglie, assente per un viaggio in Cina all'atto del controllo di P.g. Aggiunge il difensore che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse del negozio in assenza della coniuge non è condizione sufficiente a provarne la responsabilità per gli illeciti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Carattere logicamente assorbente riveste la disamina del terzo motivo che lamenta l'erronea attribuzione al prevenuto delle condotte illecite contestate. Il primo giudice (pag. 1) ha ritenuto che la riferibilità soggettiva dei reati al ricorrente consegua al fatto che il medesimo è stato "colto durante il controllo intento alla vendita della merce esposta". I giudici d'appello, investiti di gravame sul punto, hanno osservato che "l'imputato, presente al momento dell'atto a sorpresa, deteneva i prodotti di cui in contestazione (in ragione di alcune migliaia complessivamente) e recanti marchi noti sul mercato, esponendoli all'interno dell'esercizio commerciale da lui stesso gestito, ancorché la titolare della ditta fosse la moglie, assente perché in viaggio in Cina". 1.1 La motivazione presta il fianco a censura in quanto priva di pregnanza e persuasività in punto di addebitabilità soggettiva dei reati a giudizio. Pare opportuno rammentare che, pacificamente, il delitto di ricettazione è reato di natura istantanea che si perfeziona al momento dell'acquisto o comunque della ricezione del bene di provenienza delittuosa e, parimenti, la fattispecie di introduzione nel territorio nazionale di prodotti industriali con marchi contraffatti (tra molte, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020; Rv. 279969; Sez. 5, n. 53198 del 11/10/2018, Rv. 274591). Nella specie, la responsabilità del ricorrente è stata tratta dalla circostanza che, in assenza della moglie, titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", il prevenuto curava la gestione dell'attività, occupandosi anche della vendita della merce. All'evidenza detta circostanza non è suscettibile di retroagire a livello probatorio al momento dell'acquisito e dell'introduzione nello Stato dei beni con marchi contraffatti in assenza di elementi idonei ad attestare che il ricorrente cogestisse di fatto l'attività commerciale, curandone anche gli approvvigionamenti. 2.Deve ulteriormente osservarsi che la contestazione del delitto ex art. 474 cod.pen. di cui al capo b) prevede in via congiunta l'illecita introduzione nel territorio dello Stato della merce contraffatta "e comunque" la detenzione della stessa fini di vendita, ipotesi che in realtà si pongono come alternative in ragione della clausola di esclusione che compare nel secondo comma della disposizione, la quale prevede l'autonoma rilevanza della detenzione a fini di vendita solo "fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione del territorio dello Stato" dei beni. Quantunque i giudici di merito non abbiano effettuato un'espressa opzione ricostruttiva tra le condotte in discorso, la concorde motivazione resa sul punto depone per la valorizzazione in via esclusiva della detenzione della merce da parte del prevenuto. Fermo restando il rilievo in ordine all'impossibilità di ricondurre a detto elemento la prova della responsabilità per il concorrente delitto di ricettazione, deve ulteriormente evidenziarsi che l'elaborazione del concetto di detenzione a fini penalistici implica "una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente" (in tema di detenzione di armi, Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 274380). Sulla differenza tra detenzione nomine proprio e nomine alleno,ravvisabile in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù, ad esempio, di un rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto, Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Rv. 197781 in tema di diagnosi differenziale tra furto ed appropriazione indebita. Nella specie la Corte d'appello, al pari del primo giudice, ha trascurato di verificare l'esistenza di una relazione qualificata tra il compendio sequestrato e l'imputato, dando nella sostanza ingresso ad una presunzione fondata sul rapporto di coniugio del ricorrente con la titolare dell'attività commerciale in assenza di elementi idonei a palesare la diretta e personale cogestione della stessa da parte del medesimo, solo assertivamente affermata. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così