CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 20306/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto: errata applicazione e vizio di motivazione quanto a: 1) la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod. proc. pen.) sarebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2025 e scadeva quindi il 5 giugno 2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nell'ottobre del 2025 e che risulta, pertanto, intempestivo; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M, ide1te [OSCURATO:PERSONA] i \fin AngelCostnzo r DEPOS5![OSCURATO:PERSONA] 2026 PtirtZ. ;‘..s