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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21908/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso come da memoria; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 24 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo— Sezione per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per furto pluriaggravato, con quella degli arresti domiciliari.

Avverso l'ordinanza che aveva ripristinato la custodia in carcere Bartolone, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente premetteva che il Tribunale del riesame aveva accolto l'appello del pubblico ministero, ritenendo la confessione dell'indagato non sintomatica di una reale resipiscenza, in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze già acclarate, nonché per i precedenti penali, fra i quali anche una condanna per delitto di evasione, se pur non infra-quinquennale, ostativi al mantenimento della misura domiciliare.

Riteneva anche il ricorrente che l'ordinanza impugnata per un verso non avesse tenuto in conto che il pericolo di reiterazione debba essere concreto e attuale, cosicchè non rispondevano a tali requisiti i precedenti penali risalenti a oltre un decennio addietro.

Quella custodiale in carcere è poi misura estrema, evidenzia il ricorrente, dovendo essere applicata solo in caso di non idoneità di quella domiciliare anche con il cd. braccialetto elettronico: a riguardo, il Tribunale distrettuale non valutava che Bartolone aveva rispettato, nel periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico, le prescrizioni, anche nelle plurime occasioni di autorizzazione all'allontanamento per il ricovero della moglie.

Aggiungeva il ricorrente che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in conto che la confessione era stata anche etero-accusatoria, nei confronti di altro un coindagato, e che era stata fornita la prova della legittima provenienza del denaro rinvenuto presso Bartolone all'atto di esecuzione della misura cautelare.

4. Le parti hanno concluso oralmente, in sede di discussione, richiesta tempestivamente dalla difesa del Bartolone, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Bartolone risulta indagato e sottoposto a titolo cautelare per il concorso nel furto ai sensi dell'art. 624-bis, commi 1 e 3 , cod. pen., nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]: la refurtiva trafugata risultava essere composta da 200mila euro, un orologio di valore, una pistola cal. 7,65 e le cartucce, per le quali veniva anche contestata la detenzione e il porto di armi e munizioni.Emerge dai provvedimenti in atti come [OSCURATO:PERSONA], amico della persona offesa Castronovo, 'fece la soffiata' ai sodali Aiello, [OSCURATO:PERSONA] e Bartolone i quali, approfittando che i menzionati due si erano allontanati dall'abitazione della vittima, vi fecero ingresso e, forzando la porta della camera da letto, si impossessavano della refurtiva.

La contestazione recava le circostanze aggravanti della violenza sulle cose, del numero di persone pari a tre, dell'approfittamento delle circostanze di tempo e luogo nonché, per Bartolone, la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 11-quater cod. pen. per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione in carcere dell'affidamento ai servizi sociali.

3. Il ricorso a ben vedere è generico, in quanto non prende in considerazione un primo e decisivo profilo citato nella ordinanza impugnata, quello relativo alla circostanza che Bartolone era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale al momento della commissione del reato (fol. 3).

Rappresenta il Tribunale del Riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, come, decidendo sulla impugnazione della ordinanza genetica, avesse già evidenziato che la menzionata circostanza — in uno alla precedente evasione, per quanto non infraquinquennale — rendesse adeguata la sola misura della custodia in carcere, in quanto «circostanza indicativa della assoluta indifferenza dello stesso [Bartolone] rispetto ad eventuali prescrizioni imposte dalla pubblica autorità [...].

A fronte di tale pronuncia la difesa non ha dedotto alcun elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare e sulla valutazione di adeguatezza della misura in atto».

L'appello del pubblico ministero si fonda — e viene accolto, per come riportato nel provvedimento ora impugnato — sulla medesima circostanza, prospettata in relazione alla indispensabilità della misura cautelare estrema, come anche l'organo requirente evidenzia la natura delle dichiarazioni confessorie, non decisive e non sintomatiche di reale resipiscenza, oltre che la circostanza che non vi fosse la prova che alcun parente, oltre la moglie del Bartolone ricoverata per il parto, fosse in grado di prendersi cura dei figli, in relazione alle esigenze di cura dei minori ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Il primo profilo della motivazione con il presente ricorso non viene 'aggredito', mentre invece vengono 'attaccati' gli altri profili, oggetto della originaria conferma dell'ordinanza genetica, che risultano ora reiterati anche con il presente ricorso: le dichiarazioni etero-confessorie, richiamate ai fini della attenuazione delle esigenze di cautela, che a ben vedere il pubblico ministero con l'appello riteneva non significative di resipiscenza, valutazione condivisa dal \i\ Tribunale del riesame.

Sul punto congrua è la motivazione che le dichiarazioni, anche etero accusatorie, di Bartolone non siano decisive e sintomatiche di reale resipiscenza, a fronte di ulteriori 'elementi a carico' del ricorrente e di Sciortino, apportati dalle video camere, dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle dichiarazioni di altro coindagato, Aiello, come emerge dall'ordinanza relativa a Sciortino.

In tal senso la motivazione impugnata non è né manifestamente illogica né contraddittoria, in quanto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

In caso analogo — cfr. Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01 — la Corte aveva ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo.

Quanto al profilo relativo agli oneri di cura, l'ordinanza impugnata rileva l'assenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che il Tribunale del riesame esclude perchè non comprovata la impossibilità di cura dei minori a fronte di una situazione —il ricovero della moglie del ricorrente per un parto — provvisoria e non definitiva (dalla documentazione allegata dalla Difesa risulta che il figlio del ricorrente fosse poi nato il 10 novembre 2022).

Con motivazione non manifestamente illogica, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto che un evento temporaneo non potesse integrare la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 10583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Arena, Rv. 281353 - 01; conf.

N. 54449 del 2018 Rv. 274316 - 01).

Pertanto, le doglianze sui profili ora indicati risultano manifestamente infondate, in quanto non incidenti sulla prognosi di recidiva, ben argomentata, né sulla impossibilità di applicare la custodia in carcere.

5. Residua poi l'argomento, non 'attaccato' dal ricorso, che risulta decisivo ai fini della decisione impugnata, in quanto la natura spregiudicata della personalità del ricorrente e la proclività a delinquere veniva tratta anche dalla commissione del reato pur se Bartolone era sottoposto al regime dell'affidamento ai servizi sociali: ciò dimostrava, per il Tribunale del riesame, una sostanziale continuità fra il presente e il passato, per quanto risalente, di precedenti condotte delittuose e dell'evasione richiamata.

Pertanto, complessivamente il ricorso oltre che manifestamente infondato è anche generico.

Non prende in considerazione tale ultima argomentazione dell'ordinanza impugnata, decisiva ai fini della valutazione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, cosicchè, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, adeguatamente e esplicitamente motivate nel caso in esame (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso come da memoria; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 24 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo— Sezione per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per furto pluriaggravato, con quella degli arresti domiciliari. Avverso l'ordinanza che aveva ripristinato la custodia in carcere Bartolone, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente premetteva che il Tribunale del riesame aveva accolto l'appello del pubblico ministero, ritenendo la confessione dell'indagato non sintomatica di una reale resipiscenza, in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze già acclarate, nonché per i precedenti penali, fra i quali anche una condanna per delitto di evasione, se pur non infra-quinquennale, ostativi al mantenimento della misura domiciliare. Riteneva anche il ricorrente che l'ordinanza impugnata per un verso non avesse tenuto in conto che il pericolo di reiterazione debba essere concreto e attuale, cosicchè non rispondevano a tali requisiti i precedenti penali risalenti a oltre un decennio addietro. Quella custodiale in carcere è poi misura estrema, evidenzia il ricorrente, dovendo essere applicata solo in caso di non idoneità di quella domiciliare anche con il cd. braccialetto elettronico: a riguardo, il Tribunale distrettuale non valutava che Bartolone aveva rispettato, nel periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico, le prescrizioni, anche nelle plurime occasioni di autorizzazione all'allontanamento per il ricovero della moglie. Aggiungeva il ricorrente che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in conto che la confessione era stata anche etero-accusatoria, nei confronti di altro un coindagato, e che era stata fornita la prova della legittima provenienza del denaro rinvenuto presso Bartolone all'atto di esecuzione della misura cautelare. 4. Le parti hanno concluso oralmente, in sede di discussione, richiesta tempestivamente dalla difesa del Bartolone, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Bartolone risulta indagato e sottoposto a titolo cautelare per il concorso nel furto ai sensi dell'art. 624-bis, commi 1 e 3 , cod. pen., nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]: la refurtiva trafugata risultava essere composta da 200mila euro, un orologio di valore, una pistola cal. 7,65 e le cartucce, per le quali veniva anche contestata la detenzione e il porto di armi e munizioni.Emerge dai provvedimenti in atti come [OSCURATO:PERSONA], amico della persona offesa Castronovo, 'fece la soffiata' ai sodali Aiello, [OSCURATO:PERSONA] e Bartolone i quali, approfittando che i menzionati due si erano allontanati dall'abitazione della vittima, vi fecero ingresso e, forzando la porta della camera da letto, si impossessavano della refurtiva. La contestazione recava le circostanze aggravanti della violenza sulle cose, del numero di persone pari a tre, dell'approfittamento delle circostanze di tempo e luogo nonché, per Bartolone, la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 11-quater cod. pen. per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione in carcere dell'affidamento ai servizi sociali. 3. Il ricorso a ben vedere è generico, in quanto non prende in considerazione un primo e decisivo profilo citato nella ordinanza impugnata, quello relativo alla circostanza che Bartolone era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale al momento della commissione del reato (fol. 3). Rappresenta il Tribunale del Riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, come, decidendo sulla impugnazione della ordinanza genetica, avesse già evidenziato che la menzionata circostanza — in uno alla precedente evasione, per quanto non infraquinquennale — rendesse adeguata la sola misura della custodia in carcere, in quanto «circostanza indicativa della assoluta indifferenza dello stesso [Bartolone] rispetto ad eventuali prescrizioni imposte dalla pubblica autorità [...]. A fronte di tale pronuncia la difesa non ha dedotto alcun elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare e sulla valutazione di adeguatezza della misura in atto». L'appello del pubblico ministero si fonda — e viene accolto, per come riportato nel provvedimento ora impugnato — sulla medesima circostanza, prospettata in relazione alla indispensabilità della misura cautelare estrema, come anche l'organo requirente evidenzia la natura delle dichiarazioni confessorie, non decisive e non sintomatiche di reale resipiscenza, oltre che la circostanza che non vi fosse la prova che alcun parente, oltre la moglie del Bartolone ricoverata per il parto, fosse in grado di prendersi cura dei figli, in relazione alle esigenze di cura dei minori ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 4. Il primo profilo della motivazione con il presente ricorso non viene 'aggredito', mentre invece vengono 'attaccati' gli altri profili, oggetto della originaria conferma dell'ordinanza genetica, che risultano ora reiterati anche con il presente ricorso: le dichiarazioni etero-confessorie, richiamate ai fini della attenuazione delle esigenze di cautela, che a ben vedere il pubblico ministero con l'appello riteneva non significative di resipiscenza, valutazione condivisa dal \i\ Tribunale del riesame. Sul punto congrua è la motivazione che le dichiarazioni, anche etero accusatorie, di Bartolone non siano decisive e sintomatiche di reale resipiscenza, a fronte di ulteriori 'elementi a carico' del ricorrente e di Sciortino, apportati dalle video camere, dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle dichiarazioni di altro coindagato, Aiello, come emerge dall'ordinanza relativa a Sciortino. In tal senso la motivazione impugnata non è né manifestamente illogica né contraddittoria, in quanto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. In caso analogo — cfr. Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01 — la Corte aveva ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo. Quanto al profilo relativo agli oneri di cura, l'ordinanza impugnata rileva l'assenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che il Tribunale del riesame esclude perchè non comprovata la impossibilità di cura dei minori a fronte di una situazione —il ricovero della moglie del ricorrente per un parto — provvisoria e non definitiva (dalla documentazione allegata dalla Difesa risulta che il figlio del ricorrente fosse poi nato il 10 novembre 2022). Con motivazione non manifestamente illogica, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto che un evento temporaneo non potesse integrare la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 10583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Arena, Rv. 281353 - 01; conf. N. 54449 del 2018 Rv. 274316 - 01). Pertanto, le doglianze sui profili ora indicati risultano manifestamente infondate, in quanto non incidenti sulla prognosi di recidiva, ben argomentata, né sulla impossibilità di applicare la custodia in carcere. 5. Residua poi l'argomento, non 'attaccato' dal ricorso, che risulta decisivo ai fini della decisione impugnata, in quanto la natura spregiudicata della personalità del ricorrente e la proclività a delinquere veniva tratta anche dalla commissione del reato pur se Bartolone era sottoposto al regime dell'affidamento ai servizi sociali: ciò dimostrava, per il Tribunale del riesame, una sostanziale continuità fra il presente e il passato, per quanto risalente, di precedenti condotte delittuose e dell'evasione richiamata. Pertanto, complessivamente il ricorso oltre che manifestamente infondato è anche generico. Non prende in considerazione tale ultima argomentazione dell'ordinanza impugnata, decisiva ai fini della valutazione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, cosicchè, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, adeguatamente e esplicitamente motivate nel caso in esame (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cance
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