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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23476/2026

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rso la sentenza del Tribunale di Novara n. 479/2021, depositata il5 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Novara, depositata il 5 luglio 2021, che ha revocato ilNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla Cassa DDeaptao psubibtliic aezio ne 18/07/2026Prestiti s.p.a. di pagare in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA] la sommadi euro 10.287,84, quale differenza tra quanto pagato da [OSCURATO:PERSONA].p.a. a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero e quantorisultante dalla tabella presente sul retro di tale buono;- la sentenza impugnata – investita da appello dichiarato dalla Corte diappello inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. – haritenuto che sul tenore letterale dei buoni postali prevalessero lesuccessive determinazioni ministeriali in tema di interessi, aventifondamento dell’art. 173, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosicché levariazioni del tasso di interesse medio tempore disposte con decretiministeriali comportavano un’integrazione extratestuale del rapporto aisensi dell’art. 1339 cod. civ.;- il ricorso è affidato a sei motivi;- la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 173,terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973 (come risultante dalla modificaoperata dall’art. 1 l. 25 novembre 1974, n. 588), 1175, 1223, 1337,1375 e 2697 cod. civ. e 47, primo comma, Cost. per avere la Corte diappello ritenuto che la mancata messa a disposizione, negli ufficipostali, del pubblico degli investitori delle tabelle dei nuovi rendimentipredisposte in base al decreto ministeriale di «estensione», non integrila violazione di obbligo informativo imposto dalla legge e, perconseguenza, non dia luogo a responsabilità e obbligo di risarcimentodei danni patiti dall’investitore anche per minusvalenze, in ragione dellasua rilevanza a partire dal tempo dell’effettivo esercizio dello iusvariandi;- con il secondo deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Corte di appelloomesso di valorizzare ai fini decisori la non contestata esistenza di unNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026danno patrimoniale in termini di lucro cessante; Data pubblicazione 18/07/2026- con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 99, 112 e 115cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Novara omesso di pronunciaresulla domanda alternativa di risarcimento del danno allegato provato equantificato in atti;- con il quarto motivo critica le sentenze di merito per violazione e falsaapplicazione degli artt. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973(come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588 del 1974) e1339 cod. civ. e del d.m. 13 giugno 1986, nella parte in cui hannoritenuto che la disposizione del predetto d.P.R. n. 156 del 1973 desseluogo a una forma di eterointegrazione contrattuale ovveroconsentisse, mediante la pubblicazione del d.m. 13 giugno 1986 nellaGazzetta Ufficiale, la variazione in pejus dei tassi dei buoni postalifruttiferi;- con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 173, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 156 del 1973(come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588 del 1974),1321 e 1372 cod. civ., 47, primo comma, Cost. e 1 Prot. 1 CEDU, peravere i giudici di merito ritenuto non necessaria, al finedell’applicazione ai buoni fruttiferi di serie precedenti alla serie Q, qualequelli in esame, dei tassi di rendimento sostitutivi di quelli originari epredisposti da un apposito decreto ministeriale, la preventivaprevisione, nel testo del contratto di investimento, di un’appositaclausola manifestativa di un potere di ius variandi dell’emittente;- con l’ultimo motivo censura le sentenze di merito per violazione efalsa applicazione delle norme degli artt. 173, terzo comma, d.P.R. n.156 del 1973 (come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588del 1974), 1321, 1372 e 1339 cod. civ., 47, primo comma, Cost. e 1Prot. 1 CEDU nella parte in cui hanno escluso che la prescrizionesecondo cui gli uffici postali mettono a disposizione del pubblico degliinvestitori in buoni postali le tabelle predisposte in base al decretoNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026Data pubblicazione 18/07/2026ministeriale di variazione dei tassi integri una condizione necessaria perl’applicazione dei nuovi rendimenti previsti da tale decreto agliinvestimenti già effettuati;- i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili:- la ricorrente assume che l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bise 348-ter c.p.c. sia autonomamente impugnabile poiché la Corted'appello avrebbe pronunciato, per la prima volta, sulla domandarisarcitoria fondata sulla dedotta mancata disponibilità, presso gli ufficipostali, delle tabelle previste dall’art. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156del 1973;- l’assunto non è condivisibile, in quanto dalla lettura della sentenza diprimo grado risulta, infatti, che il Tribunale ha espressamente esclusola configurabilità dell’allegato inadempimento, affermando che «ilriferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi(nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazioneall'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale.

Laconoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

La prescrizione della messa adisposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentireal risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare delproprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, ancheai fini del controllo della regolarità della riscossione e della suaconformità alla normativa vigente al momento della riscossione.

E'quindi erroneo ritenere, come fa invece la ricorrente, che taleprescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanzadipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore (Cass.3943/2019)»;- più in generale, il Tribunale ha escluso la violazione di obblighi diinformazione, correttezza e buona fede, osservando che lapubblicazione del decreto ministeriale esauriva gli obblighi di pubblicitàNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026previsti dall’ordinamento e che non era configurabile alcun affiDdaatam pubebnlictaozio ne 18/07/2026giuridicamente tutelabile circa l'immutabilità dei rendimenti indicati sultitolo;- ne consegue che deve escludersi che la sentenza di primo grado abbiaomesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, avendola, invece,implicitamente disattesa mediante l'esclusione del fatto costitutivodella responsabilità dedotta;- pertanto, le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte d'appello inordine alla mancata prova del danno non integrano una nuovastatuizione su una domanda rimasta non esaminata, come sostenutodalla ricorrente, ma costituiscono un’argomentazione aggiuntiva postaa sostegno dell'infondatezza dell'impugnazione;- trova quindi applicazione il principio secondo cui l’ordinanza chedichiara l’inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. nonè autonomamente impugnabile per cassazione per il solo fatto di esserefondata su argomentazioni ulteriori o diverse da quelle adottate dalgiudice di primo grado, dovendo in tal caso il ricorso essere propostoavverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, terzocomma, c.p.c. (Cass. 11 settembre 2023, n. 26277; Cass. 19settembre 2019, n. 23334; Cass. 22 maggio 2019, n. 13835);- il terzo motivo è infondato;- come già osservato nell'esame dei primi due motivi, il Tribunale haespressamente escluso la configurabilità dell’inadempimento dedotto,negando che la mancata messa a disposizione delle tabelle integrativepreviste dall’art. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973 integrasseuna violazione di obblighi informativi o dei doveri di correttezza e buonafede e affermando, altresì, l'insussistenza di un affidamentogiuridicamente tutelabile in ordine all'immutabilità dei rendimentiindicati sul titolo;- tali statuizioni risultano logicamente incompatibili con l’accoglimentodella domanda risarcitoria proposta dalla convenuta e ne implicanoNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026pertanto il rigetto, ancorché non esplicitato mediante una Dsapta epucbibfliiccaazio ne 18/07/2026disamina di tutti gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilitàdedotta;- secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non ricorre ilvizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti,anche implicitamente, il rigetto della domanda o dell’eccezioneincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza (cfr.Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 6 novembre 2020, n.24953; Cass. 3 ottobre 2017, n. 24155);- deve pertanto escludersi che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsisulla domanda risarcitoria, avendola implicitamente disattesa mediantel'esclusione del fatto costitutivo della responsabilità dedotta;- i restanti motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- giova rammentare che la normativa di riferimento in tema di jusvariandi dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi è costituita dal d.P.R.n. 156 del 1973, il cui art. 173, nella sua versione originaria, stabilisceche «1.

Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabellariportata a tergo dei buoni.

2. Le variazioni del saggio d'interesse sonodisposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nellaGazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dalgiorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessianteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesseesistenti a tergo dei medesimi»;- l’art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif. dalla l. 25novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso chesegue: «1.

Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postalifruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, diconcerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, dapubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni dinuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

2. Ai soliNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, Daaltlae p uqbbulicaalziio ne 18/07/2026sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano comerimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computodegli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle normedi cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata invigore del decreto previsto dal presente articolo.

Per i buoni che sianostati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data dicompimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sulmontante maturato alla scadenza di questo periodo.

3. Gli interessivengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loroemissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari deibuoni stessi presso gli uffici postali»;- tali disposizioni normative, applicabili ratione temporis al caso inesame, consentono variazioni, anche in pejus, del tasso di interessesulla base di decreti ministeriali e i buoni soggetti alla variazione deltasso di interesse devono considerarsi rimborsati con gli interessi altasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie conil relativo tasso di interesse, riconoscendo ai risparmiatori, a frontedella variazione di tale tasso, di chiedere la riscossione dei buoni,ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato,ovvero, in alternativa, di non recedere dall'investimento che avrebbeda quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione,salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degliinteressi originariamente fissati per il periodo precedente allavariazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n. 3963);- la disciplina contenuta nell’(abrogato) art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973,in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale diprogrammazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) ecome tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioniNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condDizatiao pnubib,l icianzio ne 18/07/2026riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilitedal decreto ministeriale che ne dispone la variazione deve essere risoltodando la prevalenza alle seconde (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n.4748);- non concludente è il riferimento alla asserita mancata esposizionedella tabella concernente la revisione dei tassi di interessi pressol’ufficio postale, in quanto tale adempimento non costituisce una partedella modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuovaprescrizione ministeriale, la cui conoscenza è affidata dal legislatorealla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], e assolve alla diversa finalitàdi consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postalel'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenutavariazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossionee della sua conformità alla normativa vigente al momento dellariscossione (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 3963 del 2019);- la ricorrente chiede, infine, di sollevarsi questione di legittimitàcostituzionale sia dell’art. 1 d.m.

Tesoro 20 maggio 1987 (anche conriguardo al contenuto dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 nella partein cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla GazzettaUfficiale) in relazione agli artt. 3 e 47 Cost. in ragione dell’assenza dimodalità di adeguamento del testo dei buoni postali collocati prima ditale decreto ministeriale e a quell’epoca ancora in esecuzione, sia degliartt. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 e 7, terzo comma, d.lgs. 30 luglio1999, n. 284, in reazione agli artt. 41 e 47 Cost., nella parte in cui,rispettivamente, non escludono l’applicabilità di tassi peggiorativisopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante1986 e non escludono l’effetto abrogativo del predetto art. 173 conriguardo ai rapporti ancora pendenti;- le questioni si presentano manifestamente infondate alla luce diquanto già affermato sia dalla menzionata sentenza di questa Corte aNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026Sezioni Unite n. 3963 del 2019, cui integralmente si rimanda,D astiaa p udbbaliclalazio ne 18/07/2026sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 2020, n. 26, nella qualesi legge che «la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole,dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalladisposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra latutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesapubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti asoggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti diflessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamentodell’inflazione e dei mercati»;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro2.000,00, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del Tribunale di Novara n. 479/2021, depositata il5 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Novara, depositata il 5 luglio 2021, che ha revocato ilNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla Cassa DDeaptao psubibtliic aezio ne 18/07/2026Prestiti s.p.a. di pagare in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA] la sommadi euro 10.287,84, quale differenza tra quanto pagato da [OSCURATO:PERSONA].p.a. a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero e quantorisultante dalla tabella presente sul retro di tale buono;- la sentenza impugnata – investita da appello dichiarato dalla Corte diappello inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. – haritenuto che sul tenore letterale dei buoni postali prevalessero lesuccessive determinazioni ministeriali in tema di interessi, aventifondamento dell’art. 173, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosicché levariazioni del tasso di interesse medio tempore disposte con decretiministeriali comportavano un’integrazione extratestuale del rapporto aisensi dell’art. 1339 cod. civ.;- il ricorso è affidato a sei motivi;- la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 173,terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973 (come risultante dalla modificaoperata dall’art. 1 l. 25 novembre 1974, n. 588), 1175, 1223, 1337,1375 e 2697 cod. civ. e 47, primo comma, Cost. per avere la Corte diappello ritenuto che la mancata messa a disposizione, negli ufficipostali, del pubblico degli investitori delle tabelle dei nuovi rendimentipredisposte in base al decreto ministeriale di «estensione», non integrila violazione di obbligo informativo imposto dalla legge e, perconseguenza, non dia luogo a responsabilità e obbligo di risarcimentodei danni patiti dall’investitore anche per minusvalenze, in ragione dellasua rilevanza a partire dal tempo dell’effettivo esercizio dello iusvariandi;- con il secondo deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Corte di appelloomesso di valorizzare ai fini decisori la non contestata esistenza di unNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026danno patrimoniale in termini di lucro cessante; Data pubblicazione 18/07/2026- con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 99, 112 e 115cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Novara omesso di pronunciaresulla domanda alternativa di risarcimento del danno allegato provato equantificato in atti;- con il quarto motivo critica le sentenze di merito per violazione e falsaapplicazione degli artt. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973(come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588 del 1974) e1339 cod. civ. e del d.m. 13 giugno 1986, nella parte in cui hannoritenuto che la disposizione del predetto d.P.R. n. 156 del 1973 desseluogo a una forma di eterointegrazione contrattuale ovveroconsentisse, mediante la pubblicazione del d.m. 13 giugno 1986 nellaGazzetta Ufficiale, la variazione in pejus dei tassi dei buoni postalifruttiferi;- con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 173, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 156 del 1973(come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588 del 1974),1321 e 1372 cod. civ., 47, primo comma, Cost. e 1 Prot. 1 CEDU, peravere i giudici di merito ritenuto non necessaria, al finedell’applicazione ai buoni fruttiferi di serie precedenti alla serie Q, qualequelli in esame, dei tassi di rendimento sostitutivi di quelli originari epredisposti da un apposito decreto ministeriale, la preventivaprevisione, nel testo del contratto di investimento, di un’appositaclausola manifestativa di un potere di ius variandi dell’emittente;- con l’ultimo motivo censura le sentenze di merito per violazione efalsa applicazione delle norme degli artt. 173, terzo comma, d.P.R. n.156 del 1973 (come risultante dalla modifica operata dall’art. 1 l.n. 588del 1974), 1321, 1372 e 1339 cod. civ., 47, primo comma, Cost. e 1Prot. 1 CEDU nella parte in cui hanno escluso che la prescrizionesecondo cui gli uffici postali mettono a disposizione del pubblico degliinvestitori in buoni postali le tabelle predisposte in base al decretoNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026Data pubblicazione 18/07/2026ministeriale di variazione dei tassi integri una condizione necessaria perl’applicazione dei nuovi rendimenti previsti da tale decreto agliinvestimenti già effettuati;- i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili:- la ricorrente assume che l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bise 348-ter c.p.c. sia autonomamente impugnabile poiché la Corted'appello avrebbe pronunciato, per la prima volta, sulla domandarisarcitoria fondata sulla dedotta mancata disponibilità, presso gli ufficipostali, delle tabelle previste dall’art. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156del 1973;- l’assunto non è condivisibile, in quanto dalla lettura della sentenza diprimo grado risulta, infatti, che il Tribunale ha espressamente esclusola configurabilità dell’allegato inadempimento, affermando che «ilriferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi(nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazioneall'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. Laconoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. La prescrizione della messa adisposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentireal risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare delproprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, ancheai fini del controllo della regolarità della riscossione e della suaconformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E'quindi erroneo ritenere, come fa invece la ricorrente, che taleprescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanzadipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore (Cass.3943/2019)»;- più in generale, il Tribunale ha escluso la violazione di obblighi diinformazione, correttezza e buona fede, osservando che lapubblicazione del decreto ministeriale esauriva gli obblighi di pubblicitàNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026previsti dall’ordinamento e che non era configurabile alcun affiDdaatam pubebnlictaozio ne 18/07/2026giuridicamente tutelabile circa l'immutabilità dei rendimenti indicati sultitolo;- ne consegue che deve escludersi che la sentenza di primo grado abbiaomesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, avendola, invece,implicitamente disattesa mediante l'esclusione del fatto costitutivodella responsabilità dedotta;- pertanto, le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte d'appello inordine alla mancata prova del danno non integrano una nuovastatuizione su una domanda rimasta non esaminata, come sostenutodalla ricorrente, ma costituiscono un’argomentazione aggiuntiva postaa sostegno dell'infondatezza dell'impugnazione;- trova quindi applicazione il principio secondo cui l’ordinanza chedichiara l’inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. nonè autonomamente impugnabile per cassazione per il solo fatto di esserefondata su argomentazioni ulteriori o diverse da quelle adottate dalgiudice di primo grado, dovendo in tal caso il ricorso essere propostoavverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, terzocomma, c.p.c. (Cass. 11 settembre 2023, n. 26277; Cass. 19settembre 2019, n. 23334; Cass. 22 maggio 2019, n. 13835);- il terzo motivo è infondato;- come già osservato nell'esame dei primi due motivi, il Tribunale haespressamente escluso la configurabilità dell’inadempimento dedotto,negando che la mancata messa a disposizione delle tabelle integrativepreviste dall’art. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156 del 1973 integrasseuna violazione di obblighi informativi o dei doveri di correttezza e buonafede e affermando, altresì, l'insussistenza di un affidamentogiuridicamente tutelabile in ordine all'immutabilità dei rendimentiindicati sul titolo;- tali statuizioni risultano logicamente incompatibili con l’accoglimentodella domanda risarcitoria proposta dalla convenuta e ne implicanoNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026pertanto il rigetto, ancorché non esplicitato mediante una Dsapta epucbibfliiccaazio ne 18/07/2026disamina di tutti gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilitàdedotta;- secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non ricorre ilvizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti,anche implicitamente, il rigetto della domanda o dell’eccezioneincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza (cfr.Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 6 novembre 2020, n.24953; Cass. 3 ottobre 2017, n. 24155);- deve pertanto escludersi che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsisulla domanda risarcitoria, avendola implicitamente disattesa mediantel'esclusione del fatto costitutivo della responsabilità dedotta;- i restanti motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- giova rammentare che la normativa di riferimento in tema di jusvariandi dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi è costituita dal d.P.R.n. 156 del 1973, il cui art. 173, nella sua versione originaria, stabilisceche «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabellariportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d'interesse sonodisposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nellaGazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dalgiorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessianteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesseesistenti a tergo dei medesimi»;- l’art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif. dalla l. 25novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso chesegue: «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postalifruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, diconcerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, dapubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni dinuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soliNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, Daaltlae p uqbbulicaalziio ne 18/07/2026sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano comerimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computodegli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle normedi cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata invigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che sianostati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data dicompimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sulmontante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessivengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loroemissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari deibuoni stessi presso gli uffici postali»;- tali disposizioni normative, applicabili ratione temporis al caso inesame, consentono variazioni, anche in pejus, del tasso di interessesulla base di decreti ministeriali e i buoni soggetti alla variazione deltasso di interesse devono considerarsi rimborsati con gli interessi altasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie conil relativo tasso di interesse, riconoscendo ai risparmiatori, a frontedella variazione di tale tasso, di chiedere la riscossione dei buoni,ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato,ovvero, in alternativa, di non recedere dall'investimento che avrebbeda quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione,salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degliinteressi originariamente fissati per il periodo precedente allavariazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963);- la disciplina contenuta nell’(abrogato) art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973,in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale diprogrammazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) ecome tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioniNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condDizatiao pnubib,l icianzio ne 18/07/2026riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilitedal decreto ministeriale che ne dispone la variazione deve essere risoltodando la prevalenza alle seconde (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n.4748);- non concludente è il riferimento alla asserita mancata esposizionedella tabella concernente la revisione dei tassi di interessi pressol’ufficio postale, in quanto tale adempimento non costituisce una partedella modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuovaprescrizione ministeriale, la cui conoscenza è affidata dal legislatorealla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], e assolve alla diversa finalitàdi consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postalel'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenutavariazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossionee della sua conformità alla normativa vigente al momento dellariscossione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3963 del 2019);- la ricorrente chiede, infine, di sollevarsi questione di legittimitàcostituzionale sia dell’art. 1 d.m. Tesoro 20 maggio 1987 (anche conriguardo al contenuto dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 nella partein cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla GazzettaUfficiale) in relazione agli artt. 3 e 47 Cost. in ragione dell’assenza dimodalità di adeguamento del testo dei buoni postali collocati prima ditale decreto ministeriale e a quell’epoca ancora in esecuzione, sia degliartt. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 e 7, terzo comma, d.lgs. 30 luglio1999, n. 284, in reazione agli artt. 41 e 47 Cost., nella parte in cui,rispettivamente, non escludono l’applicabilità di tassi peggiorativisopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante1986 e non escludono l’effetto abrogativo del predetto art. 173 conriguardo ai rapporti ancora pendenti;- le questioni si presentano manifestamente infondate alla luce diquanto già affermato sia dalla menzionata sentenza di questa Corte aNumero registro generale 8002/2023Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 23476/2026Sezioni Unite n. 3963 del 2019, cui integralmente si rimanda,D astiaa p udbbaliclalazio ne 18/07/2026sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 2020, n. 26, nella qualesi legge che «la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole,dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalladisposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra latutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesapubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti asoggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti diflessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamentodell’inflazione e dei mercati»;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro2.000,00, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 23476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris