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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01289/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato di applicazione all'indagato della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale aveva omesso di evidenziare gli elementi posti a fondamento della ravvisata sussistenza della gravità indiziaria per quanto concerneva l'integrazione degli elementi costitutivi della tentata estorsione contestata: l'impianto accusatorio era stato costruito sulla base delle dichiarazioni del denunciante, ritenuto pienamente credibile, malgrado egli avesse riferito di un incontro con il direttore dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, all'esito del quale sarebbe stata data conferma del buon esito della sostituzione del garante nel rapporto di fideiussione connesso al finanziamento acceso in nome della società OLB s.r.1, fatto che non era avvenuto, come riscontrato sia dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame; inoltre, gli elementi documentali addotti erano certamente idonei a provare l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale tra le parti e l'accordo negoziale stipulato (circostanze mai negate) e i tabulati telefonici mostravano chiamate fatte da Wu nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non se ne conosceva il contenuto; anche nell'incontro avvenuto tra i due, svoltosi sotto l'osservazione della polizia giudiziaria, non risultava che Wu avesse tenuto comportamenti minacciosi o violenti; infine, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato aggredito fisicamente da Wu in occasione dell'incontro avvenuto in banca, ma nessun referto medico era stato prodotto a dimostrazione di quanto denunciato.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008).

Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa erano logiche, dotate di credibilità e riscontrate dalla documentazione acquisita, dai numerosi contatti telefonici tra indagato e persona offesa, confutando anche la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dall'indagato; pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato di applicazione all'indagato della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale aveva omesso di evidenziare gli elementi posti a fondamento della ravvisata sussistenza della gravità indiziaria per quanto concerneva l'integrazione degli elementi costitutivi della tentata estorsione contestata: l'impianto accusatorio era stato costruito sulla base delle dichiarazioni del denunciante, ritenuto pienamente credibile, malgrado egli avesse riferito di un incontro con il direttore dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, all'esito del quale sarebbe stata data conferma del buon esito della sostituzione del garante nel rapporto di fideiussione connesso al finanziamento acceso in nome della società OLB s.r.1, fatto che non era avvenuto, come riscontrato sia dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame; inoltre, gli elementi documentali addotti erano certamente idonei a provare l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale tra le parti e l'accordo negoziale stipulato (circostanze mai negate) e i tabulati telefonici mostravano chiamate fatte da Wu nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non se ne conosceva il contenuto; anche nell'incontro avvenuto tra i due, svoltosi sotto l'osservazione della polizia giudiziaria, non risultava che Wu avesse tenuto comportamenti minacciosi o violenti; infine, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato aggredito fisicamente da Wu in occasione dell'incontro avvenuto in banca, ma nessun referto medico era stato prodotto a dimostrazione di quanto denunciato. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa erano logiche, dotate di credibilità e riscontrate dalla documentazione acquisita, dai numerosi contatti telefonici tra indagato e persona offesa, confutando anche la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dall'indagato; pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de
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