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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19098/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., per la inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt.110, 81 cpv., 629 e 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio della motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà ed illogicità in relazione alla qualificazione del ricorrente quale "intermediario interessato" è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano le pagine 7-11 in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in tutti i suoi elementi costituitivi; si vedano le pagine 11-12 in relazione alla sussistenza del c.d.

"metodo mafioso" caratterizzante la condotta realizzata dal ricorrente, quale soggetto intermediario, che si è avvantaggiato di una parte delle somme versate dalla p.o. ai destinatari del profitto -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; vista memoria depositata dal difensore del ricorrente il 6 marzo 2024 che, reiterando in ordine alla violazione degli artt. 642 e 416-bis. 1 nonché sul vizio della motivazione rispetto alla figura del cd.

"intermediario interessato", all'attendibilità della p.o. ed all'aumento di pena della metà per effetto della circostanza aggravante si cui all'art. 416-bis.1, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., per la inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt.110, 81 cpv., 629 e 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio della motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà ed illogicità in relazione alla qualificazione del ricorrente quale "intermediario interessato" è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano le pagine 7-11 in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in tutti i suoi elementi costituitivi; si vedano le pagine 11-12 in relazione alla sussistenza del c.d. "metodo mafioso" caratterizzante la condotta realizzata dal ricorrente, quale soggetto intermediario, che si è avvantaggiato di una parte delle somme versate dalla p.o. ai destinatari del profitto -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; vista memoria depositata dal difensore del ricorrente il 6 marzo 2024 che, reiterando in ordine alla violazione degli artt. 642 e 416-bis. 1 nonché sul vizio della motivazione rispetto alla figura del cd. "intermediario interessato", all'attendibilità della p.o. ed all'aumento di pena della metà per effetto della circostanza aggravante si cui all'art. 416-bis.1, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 19098/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris