Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 20915/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de MarchisGòmez, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’Avv. de [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 833-2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 11.3.2020 , R.G. 1796 - 2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de MarchisGòmez, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’Avv. de [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 833-2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 11.3.2020 , R.G. 1796 - 2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 20915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris