CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa; Letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. nella quale si ripropone e si illustra il motivo già contenuto nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorrente lamenta un travisamento per invenzione della prova della presenza dell’imputato sul luogo in cui era custodita l’arma, poiché nell’informativa acquisita agli atti è stata inserita una foto relativa ad altra data rispetto a quella della commissione del reato, circostanza questa sottolineata dallo stesso giudice di merito nella motivazione; che in realtà su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; difatti la corte cagliaritana ha evidenziato che nella nota era stata inserita una foto riferita a data diversa da quella del fatto e quindi non pertinente ai fini della prova del fatto, ma ha poi esaminato il contenuto complessivo dell’annotazione e l’ha comparata anche con gli elementi dedotti dalla difesa, concludendo, a seguito di un argomentare immune da fratture logiche, che, anche non tenendo conto di quella immagine, «la valenza della ricostruzione dell’evento, puntualmente elaborata nella parte scritta dell’annotazione (…) non sia assolutamente revocata in dubbio dall’erroneo inserimento, nel corpo dell’annotazione stessa, di un fotogramma non pertinente perché estrapolato da una registrazione effettuata in un giorno diverso da quello d’interesse» (pagine 10 e 11 della sentenza impugnata); che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il P