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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21461/2023

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llina Cesare, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia 20 luglio 2021, n. 2864/01/2021; udita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardia 20 luglio 2021, n. 2864/01/2021, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore IVA (con la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa ) sulla compravendita di un ’a b itazione , a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d.

“prima casa”, per l’importo complessivo di € 314.439,52, oltre a sanzione amministrativa per omesso versamento dell’imposta nella misura di € 80.8338,00, dopo che – nel separato giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione - la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 7 novembre 2017, n. 533/01/2017, aveva annullato il predetto avviso di liquidazione nei limiti della irrogazione della sanzione amministrativa per dichiarazione mendace in sede di compravendita, ha rigettato l’ appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Bergamo il 9 novembre 2018, n. 602/01/20 1 8 , co n co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali;

2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di prime cure sul presupposto chela sanzione amministrativa per omesso versamento dell’imposta fosse distinta dalla sanzione amministrativa per dichiarazione mendace in sede di compravendita e trovasse applicazione anche in caso di iscrizione a ruolo dell’imposta;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto la trattazione congiunta con il procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. per connessione soggettiva ed oggettiva;5. in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha chiesto –come anche nel procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. -la sospensione del procedimento per avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’amministrazione finanziaria potesse irrogare e riscuotere la sanzione amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA iscritta a ruolo (con i relativi accessori) in esecuzione della sentenza emanata dal giudice tributario di primo grado, facendo applicazione della disciplina prevista per l’imposta di registro;

2. con istanza depositata il 7 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, perle « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio2023); 3.secondo l’art. 1, commi 194 - 200, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Éesclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini delladefinizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»;

4. peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;

5. pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata(unitamente al procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. ) .

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata (per il prosieguo con il procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G.).

Così deciso a Romanella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llina Cesare, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia 20 luglio 2021, n. 2864/01/2021; udita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardia 20 luglio 2021, n. 2864/01/2021, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore IVA (con la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa ) sulla compravendita di un ’a b itazione , a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d. “prima casa”, per l’importo complessivo di € 314.439,52, oltre a sanzione amministrativa per omesso versamento dell’imposta nella misura di € 80.8338,00, dopo che – nel separato giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione - la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 7 novembre 2017, n. 533/01/2017, aveva annullato il predetto avviso di liquidazione nei limiti della irrogazione della sanzione amministrativa per dichiarazione mendace in sede di compravendita, ha rigettato l’ appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Bergamo il 9 novembre 2018, n. 602/01/20 1 8 , co n co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di prime cure sul presupposto chela sanzione amministrativa per omesso versamento dell’imposta fosse distinta dalla sanzione amministrativa per dichiarazione mendace in sede di compravendita e trovasse applicazione anche in caso di iscrizione a ruolo dell’imposta; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto la trattazione congiunta con il procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. per connessione soggettiva ed oggettiva;5. in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha chiesto –come anche nel procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. -la sospensione del procedimento per avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’amministrazione finanziaria potesse irrogare e riscuotere la sanzione amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA iscritta a ruolo (con i relativi accessori) in esecuzione della sentenza emanata dal giudice tributario di primo grado, facendo applicazione della disciplina prevista per l’imposta di registro; 2. con istanza depositata il 7 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, perle « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio2023); 3.secondo l’art. 1, commi 194 - 200, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Éesclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini delladefinizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 4. peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 5. pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata(unitamente al procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G. ) . P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata (per il prosieguo con il procedimento iscritto al n. 5897/2020 R.G.). Così deciso a Romanella camera di co
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