CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 20942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza che ha dichiarato estinti i reati per esito positivo della prova, al contempo disponendo la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. relativamente all'originaria contestazione, per quel che in questa sede rileva, di guida in stato di ebbrezza in tempo di notte, con patente conseguita da meno di tre anni (artt. 186, comma 2, lett. b, e comma 2 -sexies, e 186-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 relativamente al capo A). 2. il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge ed esercizio da parte del giudice di potestà riservate dalla legge alla pubblica amministrazione nella parte in cui il Tribunale ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, procedimento e sanzione che la legge assegna al Prefetto. 2.2. Vizi di motivazione in ordine alle ragioni alla base della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Ed invero, seppure il ricorrente faccia riferimento, attraverso il primo motivo, al vizio ex art. 606, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., con il secondo censura la motivazione attraverso cui, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova ex art. 464-septies cod. proc. pen., ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. 3. Da quanto sopra ne discende la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 20/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sidente Antoni