CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olzanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1Con ordinanza del 17 aprile 2026 il Tribunale di Bolzano ha rigettatol'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza 23marzo 2026, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dal medesimorelativa alla somma di euro 700,00, accreditata sul conto corrente allo stessointestato, sottoposta a vincolo con verbale di sequestro in data 5 marzo 2026, inesecuzione del decreto di sequestro preventivo, finalizzato, per quanto qui diinteresse, alla confisca per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie delricorrente fino a un terzo dell'importo di euro 6.625.901,53 (ripartito in partiuguali con gli altri due concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), disposto dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 17giugno 2025 (con la quale e è stata altresì applicata al ricorrente alla misuracautelare degli arresti domiciliari), in relazione al profitto dei delitti di cui all’art.2 d.lgs n. 74 del 2000, e alla confisca per equivalente fino alla concorrenzadell'ulteriore importo di euro 840.744,68 in relazione al profitto del reato diautoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen.) commesso in qualità amministratore difatto di alcune società, contestato al capo 34) della rubrica provvisoria.1.1. L'istanza di revoca rigettata dal giudice per le indagini preliminaricol provvedimento del 23 marzo 2026, aveva ad oggetto il sequestro dellesomme confluite sul conto corrente dell'indagato attraverso due bonifici bancari,per l'importo complessivo di euro 700, pervenuti nel mese di febbraio 2026,dunque successivamente all'emissione del decreto di sequestro del giugno 2025,nonché ampiamente successivi, di ben 5 anni, alla commissione dei fatti.1.2. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiestaevidenziando che il sequestro era stato disposto anche per equivalente, per cuinon era richiesta la pertinenzialità delle somme sequestrate, né la somma didenaro sequestrata appariva sproporzionata rispetto al profitto del reato.1.3. Il Tribunale del riesame di Bolzano, pronunciandosi sull'appello,esaminati gli estratti conto bancari prodotti dal ricorrente, ha osservato come glistessi, in assenza di fatture o altra documentazione, non comprovassero in alcunmodo la provenienza lecita delle somme e conseguentemente l'estraneitàrispetto al profitto del reato, osservando altresì che, secondo l'insegnamento diquesta Corte di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, in quanto prescinde dal nesso di pertinenzialità, può essere estesoanche a beni futuri, con conseguente irrilevanza del tempo decorso dai fatti.2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, mediante l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, affidato a un unico,articolato, motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per essere stato erroneamente esteso al ricorrente ilvincolo di solidarietà passiva, questione puntualmente sottoposta al Tribunale delriesame, che ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto.Si deduce che l'ordinanza impugnata si incentra sul concetto di confiscaper equivalente o ripristinatoria senza considerare quanto allegato e comprovatodalla difesa in ordine al fatto che, a differenza degli altri coindagati, nessunasomma proveniente dagli illeciti in contestazione era stata accreditata sui conticorrenti riconducibili al ricorrente, per cui, da una parte, risulta violato il principioaffermato dalle Sezioni Unite Massini (n. 13783 del 2025), secondo cui èillegittima ogni forma di solidarietà passiva, dall'altra, poiché la confisca perequivalente non costituisce una pena ma assolve a una funzione di riequilibrio,non è giustificato il richiamo alla disciplina del concorso di persone nel reato, chetra l'altro non postula affatto un trattamento sanzionatorio fisso epredeterminato per ciascun concorrente.3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte voglia dichiararel’inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, rilevando chenel caso in esame non si verte in tema di motivazione apparente, in quanto ilTribunale del riesame ha evidenziato che l'istante non ha provato la provenienzadei due bonifici sottoposti al sequestro e che non vi sono elementi che possanoprovare l'estraneità delle somme rispetto al profitto del reato, rimarcando altresìche la confisca per equivalente prescinde dal nesso di pertinenzialità, per cui èestensibile anche ai beni futuri.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprenderesia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro,Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv.269296 – 01).Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva delgiudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solodai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimentogravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelliavanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice adquem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioninon prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023,Scaglione, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015,Loffredo, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01).3. Di conseguenza il Tribunale di Bolzano non era chiamato apronunciarsi in genere sulla legittimità del provvedimento genetico con cui, tral'altro, è stata disposta la confisca per equivalente, del profitto dei plurimi delittidi cui all’art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, al [OSCURATO:PERSONA] contestati in concorso, fino allimite di un terzo dell'importo di euro 6.625.901,53, e alla confisca, perequivalente e fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di euro 840.744,68, inrelazione al profitto dell’ulteriore reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., bensì adesprimersi esclusivamente in ordine alla legittimità dell'ordinanza che haconfermato il rigetto della richiesta di dissequestro della somma di euro 700,00,da ultimo sottoposta a vincolo in esecuzione del provvedimento genetico - perquanto consta - non impugnato.4. Nel caso di specie, in primo luogo, la parte ricorrente non si confrontaefficacemente con quanto affermato dal Tribunale di Bolzano in ordine allavalutazione della circostanza, squisitamente fattuale - dunque incontestabile, amaggior ragione in materia di appello cautelare reale non essendo consentitodedurre vizi di motivazione- che l’assunto difensivo della provenienza deldenaro in sequestro dalla lecita attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], costituisca unamera allegazione, non documentata, come tale inidonea a fondare la tesiproposta.Analogamente, non considera che il Tribunale, nel confermareintegralmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari senzaintaccarne il costrutto logico giuridico, ha implicitamente riaffermato le ulterioriragioni del rigetto, fra le quali vi era anche la radicale esclusione di qualsiasisproporzione rispetto al profitto confiscabile, attesa l'esiguità della sommasequestrata rispetto all'ingente profitto dei reati quale individuato nelprovvedimento genetico.5. Né del resto incide sulla legittimità del provvedimento la circostanzache le somme in sequestro risultino confluite sul conto corrente del ricorrentedopo la commissione del reato.Il Tribunale, trattandosi di confisca per equivalente, ha fatto buongoverno dei principi esposti da questa Corte in virtù dei quali, in materia direati tributari le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in datasuccessiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte asequestro in via diretta, non costituendo "profitto" del reato, possono essereoggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in talcaso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Sez.3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 281048 - 02. Si veda invece, inmateria di confisca, diretta, di somme pervenute su conti correnti societarisuccessivamente alla commissione del reato, Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023,Rv. 285624 - 01).6. Tanto premesso, l'ulteriore profilo di doglianza inerente alla dedottaviolazione del principio di solidarietà passiva, risulta eccentrico con riguardo allaconfisca disposta in relazione al delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. di cui ilricorrente è individuato quale unico responsabile; né, per il resto, può esseremossa censura al provvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazionedei principi esposti dalle Sezioni Unite Massini (Sez. U, Sentenza n. 13783 del26/09/2024 2025), disattendendo la censura difensiva che mirava ad azzerareil quantum confiscabile nei confronti del ricorrente, allo stato individuato, conriferimento ai reati tributari oggetto della imputazione provvisoria, nella misuradi un terzo del profitto complessivamente determinato, ripartito in parti ugualifra i concorrenti.6.1. E’ noto che la materia della confisca per equivalente in presenza diillecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle SezioniUnite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nelreato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve esseredisposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamentocostituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso dimancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente,soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756 - 01).Nella materia in discorso va altresì rimarcato, che il criterio dellaripartizione in parti uguali soccorre solo nel caso di mancata individuazionedella quota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesseSezioni Unite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso disequestro finalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudiceva modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementiacquisiti.Sotto quest'ultimo profilo, deve poi considerarsi che la decisione deveessere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo ilmodello procedimentale cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (in quanto richiamal'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a suavolta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv.191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep.2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03).6.2. Va infine preso atto che, per quanto di limitato rilievo nel caso indiscorso, in tema di reati tributari dichiarativi questa Corte ha avutorecentemente modo di affermare che, ove gli stessi risultino commessi inconcorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestropreventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro illimite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e, fermo ildivieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o piùdegli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria dellaspecifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in unrisparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non pare consentire, di regola, diindividuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez. 3, n. 6287del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289469 - 03; si vedano nellostesso senso anche Sez. 3, n. 16896 del 06/03/2026, Rv. 289989 - 01 e Sez. 3,n. 8773 del 27/01/2026, Rv. 289614 - 01).7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]