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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 15943/2023

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I - Rel.

Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20210-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantep.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4573/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .

UNIPERSONALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguenti alla contestata partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 6675/2017, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4573/2019, depositata il 15/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente solamente innanzi alla C.T.P. fosse pienamente utilizzabile, non emergendo “elementi di conferma di una…volontà [della [OSCURATO:SOCIETA] ] di sottrarsi ai controlli fiscali e al contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle entrate” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, prime tre righe), con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché (b) l’insussistenza di prova che la contribuente fosse “connivente rispetto alla frode del cedente” (cfr. p. 3 della motivazione, secondo rigo), (c) emergendo, anzi, “elementi di segno contrario [alla consap evolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti] dai documenti prodotti” (cfr. ivi, terzo rigo); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 c. 5 DPR 600/1973 e 51 c. 5 DPR 633/1972…Inutilizzabilità della documentazione prodotta per la prima volta in sede contenziosa” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla contribuente, relativa all’anno di imposta 2011, benché la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse proceduto alla relativa esibizione in sede di contraddittorio preventivo, a seguito del questionario ricevuto né, tantomeno, avesse dichiarato, all’atto della relativa produzione in giudizio, di non essere stata in grado di esibirla anteriormente per causa a sé non imputabile; che il motivo è fondato; che, in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta, ove l'amministrazione medesima l'abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inadempienza (cfr., per il primo intervento sul punto, Cass., Sez. 5, 10.1.2013, n. 453, Rv. 624728-01), l'inutilizzabilità - rilevabile anche d'ufficio (Cass. Sez. 5, 11.2.2021, n. 3442, Rv. 660486-01) -in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta (Cass., Sez. 6-5, 12.1.2022, n. 738, non massimata); che, in particolare, quanto a siffatta dichiarazione, è stato ulteriormente specificato che, ove l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente - come puntualmente avvenuto nella specie - documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato (arg. da Cass., Sez. 5, 14.6.2021, n. 16757, Rv. 661533-01.

Cfr. anche Cass., 7.2.2022, n. 3770, non massimata, in motivazione, p. 8); che tanto premesso, rileva il Collegio come risulta dagli atti che: 1) contrariamente a quanto sostenuto in controricorso (cfr. pp. 11 ss.), l’Amministrazione richiese specifica documentazione alla contribuente (cfr. la p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.: “copia delle fatture, scheda contabile del fornitore, relazione sui rapporti con lo stesso e l’esistenza di un eventuale contratto” relativamente agli anni di imposta 2012 e 2011); 2) l’Amministrazione ebbe puntualmente ad avvertire la società contribuente delle conseguenze connesse alla mancata risposta al questionario (cfr., ai fini della specificità, in parte qua, del motivo, la trascrizione, operata alle pp. 5, ultime cinque righe e 6 del ricorso, del questionario sotteso alle riprese per cui è causa); 3) la [OSCURATO:SOCIETA] produsse in sede precontenziosa la sola documentazione relativa all’anno 2012, ma non quella inerente all’anno 2011, “comunicando di non essere in possesso degli stessi documenti” per tale annualità (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 1, ult. cpv., non oggetto di impugnazione in parte qua); che neppure è contestato (cfr. controricorso) e, in ogni caso, la circostanza non emerge dalla sentenza impugnata, la quale - piuttosto - fa esclusivo riferimento al “ complessivo comportamento tenuto dal contribuente” (cfr. p. 2 della motivazione, primo rigo), che la società contribuente, all'atto della produzione della documentazione relativa all’anno di imposta 2011 in sede contenziosa, non dichiarò (e contestualmente dimostrò) che l’inottemperanza alla relativa esibizione in sede di contraddittorio preventivo era avvenuta per causa a sé non imputabile; che, alla luce di quanto precede, non può che concludersi nel senso che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto i documenti in commento utilizzabili, laddove, al contrario, la relativa produzione in giudizio trova(va) ostacolo nella preclusione ex artt. 32 e 51 cit.; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, lamentando (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), censura l’erronea esclusione di consapevolezza, da parte della contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, conclusione raggiunta dalla C.T.R. sulla base della documentazione inammissibilmente introdotta in giudizio e di cui si è dato conto nella censura che precede.

Ed infatti, il motivo di ricorso inteso a censurare statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quelle investite da cassazione, in accoglimento di un altro motivo, resta assorbito da questo accoglimento (Cass., Sez. 2, 1.3.1995, n. 2328, Rv. 490806-01); Ritenuto, in conclusione che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20210-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantep.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4573/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . UNIPERSONALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguenti alla contestata partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 6675/2017, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4573/2019, depositata il 15/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente solamente innanzi alla C.T.P. fosse pienamente utilizzabile, non emergendo “elementi di conferma di una…volontà [della [OSCURATO:SOCIETA] ] di sottrarsi ai controlli fiscali e al contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle entrate” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, prime tre righe), con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché (b) l’insussistenza di prova che la contribuente fosse “connivente rispetto alla frode del cedente” (cfr. p. 3 della motivazione, secondo rigo), (c) emergendo, anzi, “elementi di segno contrario [alla consap evolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti] dai documenti prodotti” (cfr. ivi, terzo rigo); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 c. 5 DPR 600/1973 e 51 c. 5 DPR 633/1972…Inutilizzabilità della documentazione prodotta per la prima volta in sede contenziosa” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla contribuente, relativa all’anno di imposta 2011, benché la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse proceduto alla relativa esibizione in sede di contraddittorio preventivo, a seguito del questionario ricevuto né, tantomeno, avesse dichiarato, all’atto della relativa produzione in giudizio, di non essere stata in grado di esibirla anteriormente per causa a sé non imputabile; che il motivo è fondato; che, in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta, ove l'amministrazione medesima l'abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inadempienza (cfr., per il primo intervento sul punto, Cass., Sez. 5, 10.1.2013, n. 453, Rv. 624728-01), l'inutilizzabilità - rilevabile anche d'ufficio (Cass. Sez. 5, 11.2.2021, n. 3442, Rv. 660486-01) -in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta (Cass., Sez. 6-5, 12.1.2022, n. 738, non massimata); che, in particolare, quanto a siffatta dichiarazione, è stato ulteriormente specificato che, ove l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente - come puntualmente avvenuto nella specie - documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato (arg. da Cass., Sez. 5, 14.6.2021, n. 16757, Rv. 661533-01. Cfr. anche Cass., 7.2.2022, n. 3770, non massimata, in motivazione, p. 8); che tanto premesso, rileva il Collegio come risulta dagli atti che: 1) contrariamente a quanto sostenuto in controricorso (cfr. pp. 11 ss.), l’Amministrazione richiese specifica documentazione alla contribuente (cfr. la p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.: “copia delle fatture, scheda contabile del fornitore, relazione sui rapporti con lo stesso e l’esistenza di un eventuale contratto” relativamente agli anni di imposta 2012 e 2011); 2) l’Amministrazione ebbe puntualmente ad avvertire la società contribuente delle conseguenze connesse alla mancata risposta al questionario (cfr., ai fini della specificità, in parte qua, del motivo, la trascrizione, operata alle pp. 5, ultime cinque righe e 6 del ricorso, del questionario sotteso alle riprese per cui è causa); 3) la [OSCURATO:SOCIETA] produsse in sede precontenziosa la sola documentazione relativa all’anno 2012, ma non quella inerente all’anno 2011, “comunicando di non essere in possesso degli stessi documenti” per tale annualità (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 1, ult. cpv., non oggetto di impugnazione in parte qua); che neppure è contestato (cfr. controricorso) e, in ogni caso, la circostanza non emerge dalla sentenza impugnata, la quale - piuttosto - fa esclusivo riferimento al “ complessivo comportamento tenuto dal contribuente” (cfr. p. 2 della motivazione, primo rigo), che la società contribuente, all'atto della produzione della documentazione relativa all’anno di imposta 2011 in sede contenziosa, non dichiarò (e contestualmente dimostrò) che l’inottemperanza alla relativa esibizione in sede di contraddittorio preventivo era avvenuta per causa a sé non imputabile; che, alla luce di quanto precede, non può che concludersi nel senso che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto i documenti in commento utilizzabili, laddove, al contrario, la relativa produzione in giudizio trova(va) ostacolo nella preclusione ex artt. 32 e 51 cit.; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, lamentando (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), censura l’erronea esclusione di consapevolezza, da parte della contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, conclusione raggiunta dalla C.T.R. sulla base della documentazione inammissibilmente introdotta in giudizio e di cui si è dato conto nella censura che precede. Ed infatti, il motivo di ricorso inteso a censurare statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quelle investite da cassazione, in accoglimento di un altro motivo, resta assorbito da questo accoglimento (Cass., Sez. 2, 1.3.1995, n. 2328, Rv. 490806-01); Ritenuto, in conclusione che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar