CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 24127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7056/2024 R.G. proposto da A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 82R67 L407H), e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57R30 G229P), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 66C23 L407N) del Foro di Treviso (fax n. 0422-1480245 – [OSCURATO:EMAIL]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501O) del Foro di Roma (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] - fax 06 - 36001570), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -intimata - Per la correzione dell’errore materiale del decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Associazione nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di autore delle violazioni e responsabile in solido delle obbligazioni contratte”, hanno impugnato la sentenza n. 1003/01/17 della C.T.R. per il Veneto. 2. [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato, ha presentato apposita domanda di definizione ex art. 1, c. 186-205, della L. n. 197/2022 che si considera perfezionata con il versamento della prima rata e che, ai sensi dell’art. 1, c. 202, L. n. 197/2022, estende i suoi effetti anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 3. L’Associazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della domanda di definizione presentata, hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio. 4. Con decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio “iscritto al n. 11114/2018 R.G. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] …”, omettendo di indicare il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo anch’essa parte del giudizio, avendo ricorso “in proprio”, al pari dell’Associazione e di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con ricorso depositato il 28.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale e l’indicazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.L’errore, sotto forma di omissione, emerge ictu oculi dagli atti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era parte del giudizio e che alla stessa, ai sensi dell’art. 1, c. 202, l. n. 197 del 2022, si estendono gli effetti della definizione agevolata. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del decreto in epigrafe con l’aggiunta, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” delle parole “e [OSCURATO:PERSONA]”. 2.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013, Rv. 627802 – 01, Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01, Sez. 6 - 2, n. 12184/2020, Rv. 658456 - 01; Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 –01). PQM La Corte dispone correggersi il decreto n. 32321/2023, depositato il 21 novembre 2023, con l’aggiunta, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” delle parole “eBRESOLIN LAURA”. Manda alla Cancelleria per la prescritt