CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndroMarco Pesce unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Carrieri e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 205/2024 depositata il14/2/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1. Nel novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] GmbH veniva incaricata da S.A.E.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - poi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - diNumero registro generale 20305/2024Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 21159/2026Data pubblicazione 22/06/2026compiere trasporti di merci su strada dagli stabilimenti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Putignano allo stabilimento dellaMolcom Logistics di Haydock, nel [OSCURATO:PERSONA]. I trasporti venivanoeseguiti senza contestazioni, ma rimanevano insolute le relative fattureper l’importo complessivo di euro 53.600.A seguito dello stato di insolvenza di SAE/ADN, ammessa alla procedura diconcordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], quale mittente e committente originaria, esercitando l’azionediretta prevista dall’art. 7‑ter d.lgs. n. 286/2005. Ottenuto TiroliaSpedition decreto ingiuntivo n. 2859/2018 dal Tribunale di Bari, [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione, eccependo la prescrizione del creditoex art. 2951 c.c. e la carenza dei presupposti per l’esercizio dell’azionediretta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe materialmente eseguito itrasporti.Con sentenza n. 689/2023 il Tribunale di Bari respingeva l’opposizione,ritenendo applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale ericonoscendo la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’azionediretta, anche in considerazione dell’assunzione di responsabilità verso isubvettori impiegati.2. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’erroneaapplicazione dell’art. 7‑ter d.lgs. n. 286/2005 e dell’art. 2951 c.c., nonchél’assenza di prova dell’esecuzione materiale dei trasporti da parte di TiroliaSpedition.Con sentenza n. 205/2024 la Corte d’appello di Bari accoglieval’impugnazione, ritenendo applicabile all’azione diretta del subvettore iltermine di prescrizione annuale previsto dall’art. 2951 c.c. e dichiarandoconseguentemente prescritto il credito azionato; aggiungeva, percompletezza di motivazione, che la tutela prevista dall’art. 7‑ter d.lgs. n.286/2005 spetterebbe esclusivamente al subvettore che abbiamaterialmente eseguito il trasporto, qualificando [OSCURATO:PERSONA] comeNumero registro generale 20305/2024Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 21159/2026Data pubblicazione 22/06/2026soggetto intermedio privo dei requisiti per l’esercizio dell’azione diretta.Veniva pertanto revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domandamonitoria.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a 2 motivi; contropartesi è difesa con controricorso, e ha pure depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:4. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 2951 c.c. nonché violazione degliartt. 112 c.p.c., 41 e 32 della Convenzione CMR, censurando la sentenzaimpugnata laddove ha dichiarato prescritto il diritto azionato dallaricorrente per applicazione del termine annuale.La Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto l’azione direttaprevista dall’art. 7‑ter d.lgs. n. 286/2005 alla disciplina della prescrizionepropria del contratto di trasporto, applicando il criterio della “concretatipologia della prestazione”, nonostante l’assenza di qualsiasi rapportocontrattuale diretto tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], essendo ilcredito fondato su un’obbligazione di fonte legale.Trattandosi di diritto attribuito direttamente dalla legge e non di dirittoderivante dal contratto di trasporto, avrebbe dovuto trovare applicazione iltermine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., comeritenuto dal Tribunale. In subordine, per il carattere internazionale deitrasporti la disciplina applicabile sarebbe comunque quella dettata dallaConvenzione CMR, con applicazione dell’art. 32 CMR e non dell’art. 2951c.c.. D’altronde, la diffida inviata al vettore contrattuale avrebbe interrottola prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale.Infine, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare la disciplinaspeciale di cui all’art. 83‑bis, comma 8, d.l. n. 112/2008, vigente rationetemporis, che prevede un termine quinquennale di prescrizione per icontratti di trasporto non stipulati in forma scritta.Numero registro generale 20305/2024Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 21159/2026Data pubblicazione 22/06/20265. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 7‑ter d.lgs. n. 286/2005, inrelazione all’art. 12 prel. e all’art. 3 Cost., censurando la sentenzaimpugnata laddove ha qualificato la ricorrente come mera intermediaria,escludendola dalla titolarità dell’azione diretta.La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte d’appello avrebbeomesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del primo motivodi appello, sollevata per mancata impugnazione di una autonoma ratiodecidendi posta dal Tribunale a fondamento del riconoscimento del dirittoall’azione diretta, concernente la possibilità di affidamenti a cascata asubvettori e il conseguente riequilibrio previsto dall’art. 7‑ter d.lgs. n.286/2005. Da tale omissione sarebbe derivata la violazione del giudicatointerno formatosi su detta ratio.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 7‑ternel senso di limitare l’azione diretta al solo vettore materiale ed effettivodel trasporto, escludendo il subvettore che, pur avvalendosi di altriausiliari, abbia assunto la responsabilità dell’esecuzione del trasporto eprovveduto al pagamento dei propri subvettori. Tale interpretazione nontroverebbe riscontro nel dato letterale della norma, che riconosce l’azionediretta al soggetto che abbia “svolto” il trasporto su incarico di altrovettore.La ricorrente, lungi dall’essere una mera intermediaria, avrebbe assunto laresponsabilità del trasporto quale ausiliaria del vettore contrattuale, aisensi dell’art. 3 CMR, garantendo il corretto adempimento dellaprestazione e facendo fronte alle obbligazioni verso i subvettori impiegati.L’esclusione dell’azione diretta in capo a tale soggetto determinerebbe unairragionevole disparità di trattamento tra subvettori, in contrasto con l’art.3 Cost., e finirebbe per pregiudicare la ratio di tutela sottesa alla disciplinadell’art. 7‑ter.Numero registro generale 20305/2024Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 21159/2026Data pubblicazione 22/06/20266. La questione inclusa nel primo motivo concerne l’individuazione deltermine di prescrizione applicabile all’azione diretta che l’art. 7‑terriconosce al vettore nei confronti del committente e degli altri soggettidella filiera del trasporto; in particolare, occorre comprendere se taleazione, di fonte legale, debba ritenersi autonoma e pertanto soggetta altermine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ovvero se, in quantofunzionalmente collegata a una prestazione di trasporto, debba essereper i diritti nascenti dal contratto di trasporto.Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate dalla ricorrenteappaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. edappare opportuno, pertanto, disporre il rinvio della causa in pubblicaudienza. P.Q.MRimette la causa a pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi