CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0600KK6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 140/ RG 27921 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con due diversi ricorsi, la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. Quello dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio concernente la mancata motivazione in ordine alla sua quantificazione, non ritenuta illegale. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessio è inammissibile per genericità in quanto senza addurre alcun elemento, ed in termini del tutto apodittici, si limita a censurare la sentenza per mancata qualificazione delle tre condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis