CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 giugno 1958; avverso la sentenza del 23 novembre 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 7 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata a suo carico in primo grado, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (perché, nella sua qualità di socio unico ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 5 dicembre 2012 - avrebbe distratto la somma di 114.000 euro, deliberandone pochi mesi prima del fallimento la distribuzione a titolo di remunerazione del capitale, e l'ulteriore somma di 15.000 euro, emettendo in suo favore dal conto corrente societario un assegno bancario di pari importo, successivamente incassato) e documentale (perché, nella già richiamata qualità, avrebbe prodotto solo parzialmente ed in modo frammentario ed incompleto la documentazione contabile della società, rendendo, così, impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). 2. Articola tre autonomi motivi di censura, afferenti il primo al profilo soggettivo della bancarotta patrimoniale, il secondo alla sussistenza della bancarotta documentale ed il terzo al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, si deduce che le condotte contestate, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbero sorrette da un effettivo intento fraudolento, necessario connotato psicologico della condotta distrattiva, in quanto dovrebbero essere valutate non solo alla luce della certificata restituzione di 80.000 euro in favore della curatela, ma anche all'interno della ordinaria gestione imprenditoriale della società, caratterizzata, per come rilevato dallo stesso curatore, da una sistematica attività di finanziamento, realizzata, nel corso degli anni, in favore dello stesso Falanga attraverso prelevamenti impropri e successive parziali restituzioni 2.2. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la difesa, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tutta la documentazione versata al curatore, anche in sede di interrogatorio, e della circostanza per cui, prima del 2012, l'amministrazione fosse affidata ad un consiglio composto da tre componenti. D'altronde, il curatore avrebbe recuperato oltre 300.000 euro e tanto certificherebbe l'effettiva ricostruzione del volume d'affari. 2.3. Con il terzo motivo si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto della mancanza di un'effettiva collaborazione, illogicamente esclusa nonostante la documentazione offerta e la sopravvenuta reintegrazione del patrimonio societario. 3. Con successiva memoria depositata il 7 novembre 2022, il difensore deduce la sopravvenuta incapacità del ricorrente, in ragione delle certificate condizioni di salute, eccependo, contestualmente, l'incostituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen., nella parte in cui non permetterebbe di rilevare il suddetto status nel giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente è necessario dare atto dell'irrilevanza della dedotta incapacità. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con argomentazioni del tutto condivisibili, sia con riferimento alla disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 71 cod. proc. pen.), sia con riferimento alla causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio (art. 72-bis cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) che la natura e la struttura del giudizio in cassazione sono incompatibili con l'applicazione delle predette disposizioni. Da un canto, perché, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Rv. 277871); dall'altro perché gli accertamenti e le valutazioni che affermano o escludono la capacità sono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 44102 del 24/09/2019, Rv. 277431) La ricostruzione prospettata è ampiamente condivisibile e dà conto, proprio in ragione dell'evidenziata peculiarità del giudizio per cassazione, dell'insussistenza dei prospettati profili d'incostituzionalità. 2. Ciò considerato, il primo motivo è manifestamente infondato. In linea di principio, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede, pertanto, alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804). Tanto, sotto il profilo oggettivo, rende del tutto irrilevante l'eventuale positiva evoluzione della procedura fallimentare e, quindi, la soddisfazione, successiva, delle ragioni creditorie (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610), sotto il profilo soggettivo, rende sufficiente una consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia, compromettendo, in caso di fallimento, il parallelo interesse creditorio, e del tutto irrilevante l'eventuale consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa o le fraudolente intenzioni dell'agente. È pur vero che, proprio la necessaria consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia, impone che si verifichi non solo l'effettiva esistenza di una concreta lesione dell'interesse creditorio all'integrità della consistenza patrimoniale dell'imprenditore (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Rv. 271437; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562), ma anche la piena rappresentazione dell'oggettiva pericolosità della condotta (in un'eventuale prospettiva liquidatoria e, quindi, in termini di concreta incidenza sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori). Ma la corte territoriale ha ampiamente motivato, con argomenti logici e coerenti con i dati processuali, in ordine all'effettiva rappresentazione e determinazione del ricorrente, dando atto di come il Falanga, dal 2011 e fino all'effettiva dichiarazione di fallimento (e, quindi, anche in pendenza della procedura prefallimentare), attraverso le condotte descritte nel capo d'imputazione, avesse sostanzialmente svuotato le casse della società, proprio in un momento in cui la stessa società versava in condizioni di grave squilibrio patrimoniale e finanziario. Circostanza ampiamente nota all'amministratore e desumibile dalle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato (al 5 dicembre 2012 risultavano perdite d'esercizio per oltre 11.000 euro), dalla pendenza di una procedura esecutiva intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da quanto dichiarato dallo stesso amministratore al momento della delibera assembleare di distribuzione della somma di 114.000 euro (oggetto di contestazione). Il ricorrente non si confronta con l'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, limitandosi a prospettare una diversa valutazione economica. In questi termini, quindi, le censure appaiono genericamente formulate, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (e disattesi con corretti argomenti giuridici) e prive di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ed in quanto tali devono essere dichiarate inammissibili (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 2. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione al secondo motivo di censura. Appare opportuno premettere che, a fronte dell'alternativa condotta contestata nel capo d'imputazione (bancarotta fraudolenta specifica - per aver sottratto, distrutto o comunque occultato i libri e le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori - e generica - per aver tenuto le stesse in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti contabili), nella sentenza impugnata, l'originaria alternativa si concentra nella bancarotta documentale generica, avendo ritenuto la corte territoriale che, non avendo il fallito messo a disposizione del curatore tutte le scritture necessarie alla ricostruzione dei fatti imprenditoriali di rilievo in vista della ricostruzione del patrimonio e del soddisfacimento delle ragioni creditorie, avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio.Il dato fattuale non è specificamente contestato dal ricorrente, che, per come si è detto, si è limitato a richiamare la documentazione prodotta dal Falanga al curatore. Tale circostanza è, tuttavia, è, del tutto irrilevante. Il fatto che parte dei documenti sia stata consegnata al curatore, non solo è il presupposto logico della stessa bancarotta documentale generica (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650), ma non esclude, in sé, la sussistenza del fatto, atteso che proprio le stesse modalità di tenuta della contabilità, anche sotto il profilo dell'incompletezza o della frammentarietà della stessa, hanno reso impossibile la ricostruzione della consistenza patrimoniale della società o delle principali vicende imprenditoriali. Il ricorrente ha poi dedotto che la documentazione contabile prodotta dal Falanga avrebbe permesso al curatore di recuperare oltre 300.000 euro. Tale ultima circostanza non solo è eccentrica rispetto alla contestazione (in quanto attinente al profilo patrimoniale e non documentale) e, comunque, del tutto rirrilevante, in quanto non logicamente incompatibile con una parziale ricostruzione della contabilità (non essendo note, a fronte dell'incompletezza della contabilità, le ulteriori potenziali acquisizioni) e genericamente formulata, in quanto ben potrebbe avere il curatore ricostruito aliunde tale contabilità (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346). È del pari irrilevante, in ultimo, che l'amministrazione della società fosse stata affidata, per il periodo antecedente al novembre 2011, ad un consiglio di amministrazione. Non solo la censura è genericamente formulata, in quanto non specifica le effettive funzioni svolte all'interno dell'organo amministrativo collegiale, ma è anch'essa del tutto eccentrica rispetto alle contestazioni, atteso che l'accettazione della carica di consigliere di amministrazione comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2392 del codice civile. Il motivo è, quindi, manifestamente infondato. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice ha ritenuto determinante la condotta successiva assunta dalla ricorrente e, in particolare, l'assoluta mancanza di collaborazione, circostanza valutata, implicitamente, come prevalente rispetto alla invocata incensuratezza e desunta dal largo ritardo con il quale sarebbe stata consegnata (peraltro solo in parte) la documentazione. Ed ha considerato del tutto irrilevante la restituzione della somma versata dal Falanga al curatore, afferente a crediti diversi ed ulteriori della società e non alle somme fraudolentemente distratte. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che, secondo la sua discrezionale valutazione, ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr