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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08360/2022

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nte CUCI-L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22269/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, (giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 23 febbraio 2016 n. 432/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 23 febbraio 2016 n. 432/01/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2008 e 2009, in relazione ad un'abitazione sita in Bari alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28 e concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo grado (segnatamente, alla figlia della contribuente), che la utilizzava come abitazione principale, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Bari nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 24 novembre 2014 n. 2847/09/2014, con dichiarazione di irripetibilità delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non aveva presentato l'obbligatoria denuncia per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge ai fini della concessione in comodato d'uso gratuito.

Il Comune di Bari si è costituito con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc.civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Dott.

GiAeppe di? t.

Domenico,Chinde i DF.P031TA O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte CUCI-L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22269/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, (giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 23 febbraio 2016 n. 432/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 23 febbraio 2016 n. 432/01/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2008 e 2009, in relazione ad un'abitazione sita in Bari alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28 e concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo grado (segnatamente, alla figlia della contribuente), che la utilizzava come abitazione principale, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Bari nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 24 novembre 2014 n. 2847/09/2014, con dichiarazione di irripetibilità delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non aveva presentato l'obbligatoria denuncia per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge ai fini della concessione in comodato d'uso gratuito. Il Comune di Bari si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc.civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Dott. GiAeppe di? t. Domenico,Chinde i DF.P031TA O [OSCURATO:PERSONA]
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