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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06484/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26280- 20 2 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale omonima, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta difende, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 968/2022della CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 23/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dalla premessa della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] appaltò a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edile, alcune opere di ristrutturazione della sua abitazione in Quinzano di Sumirago, vicolo Pozzo n. 2; in conclusione al computo metrico, riprodotto in atti da entrambe le parti , fu concordato un corrispettivo finale di Euro 59.564,75, oltre Euro 5.956,47 per IVA per complessivi euro 65.521,22; nel calcolo della detta somma non erano comprese le voci n. 30, 31,32 (posa in opera delle piastrelle) , 33 del computo metrico, perché il relativocorrispettivo non risultava riportato nell’apposita colonna; era stata , invece , compresa la voce « fornitura delle piastrelle», calcolata in Euro 6.596,00.

A fronte del corrispettivo di Euro 59.564,75 oltre IVA, fra il 2013 e il 2014, Russo aveva corrisposto - con bonifici bancari – tre acconti di Euro 22.00,00, di Euro 11.000.00 e di Euro 8.800,00; nell’ottobre 2013 aveva pagato Euro 4.000,00, in contanti , per complessivi E uro 45.800,00.

2. Con atto di citazione del 14 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2017 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA],dell’importo complessivo di Euro 7.300,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del prezzo di appalto, come portato dalla fattura n. 27/2014.

Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 3 - L’opponente sostenne di non dovere l’importo fatturato, perché relativo all’obbligazione di consegna e posa in opere di piastrelle, mai adempiuta da Stefani e per la quale aveva già pagato , senza causa, Euro 2.050,00, mediante tre acconti da Euro 500,00 ciascuno e un acconto di Euro 550,00; chiese, quindi, in riconvenzionale, la restituzione di questo importo.

3. Con sentenza n.1388/2019 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il d.i. opposto; quindi, in accoglimento soltanto parziale della domanda di Stefani, condannò Russo a pagarea saldo la residua somma di euro 1.250,00, con gli interessi legali dal 9.12.2016 sino al soddisfo, con compensazione di spese: determinò, infatti, il valore delle opere eseguite da Stefani in Euro 50.600,00 e , accertato l’avvenuto paga mento di E uro 43.300,00 da parte di Russo, a mezzo di5 bonifici, di cui tre di euro 500,00 ciascuno, uno di euro 22.000,00, uno di euro 8.800,00 e uno di euro 11.000,00, oltre ad euro 4.000,00 in contanti, stabilì che spettasse ancora a Stefani la somma di Euro 3.300,00 da cui ulteriormente detrasse Euro 2.050,00 per l’acquisto delle piastrelle.

4. Con sentenza n.968/2022 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello di Stefanie in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò Russo al pagamento della complessiva somma di euro 7.300,00, oltre alle spese del doppio grado.

La Corte d’appello calcolò che , prima della fattura 27/14 del 25/6/2014, posta a fondamento del d.i. opposto, fosse ancora dovuta a saldo la somma di Euro 19.721,00, perché sottrasse i l totale degli acconti versati, pari a Euro 45.800,00 IVA compresa , dal prezzo dell’appalto come non contestato tra le parti, pari a Euro 65.521,22 IVAcompresa; sottrasse pure, quindi, la somma di E uro 6.596,00 che Stefani aveva dichiarato di doversi detrarre per acquisto e trasporto Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 4 - piastrelle, promessi ma non eseguiti; rimarcò, infine, che Stefani aveva dedotto di avere effettuato, prima di emettere la fattura azionata, uno «sconto» in favore di Russo, chiedendogli la minor somma (rispetto a quella di Euro 13.125,22, risultante dalle sottrazioni suindicate) di euro 8.000,00 oltreIVA e, perciò, E uro 8.800,00 a saldo e che Russo aveva quindi pagato, in acconto, ulteriori Euro 1.500,00.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 167 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato la mancata tempestiva contestazione, da parte dell’opposto Stefani, di alcuni fatti quali, in particolare, il valore delle opere concretamente eseguite, il valore delle opere non eseguite e delle lavorazioni relative alla pavimentazione esterna e della fornitura del relativo materiale e l’importo degli acconti versati.

In particolare, Stefani avrebbe riconosciuto espressamente che il preventivo accettato prevedeva il pagamento dell’importo complessivo di Euro 59.564,75; con il pagamento della somma di Euro 8.000 oltre IVA di cui alla fattura azionata, Russo avrebbe corrisposto il complessivo importo di Euro 50.000,00dato dalla somma tra il saldo di Euro 8.000,00 e gli acconti versati nel corso del 2013 per complessivi Euro 42.000,00; risulterebbe, dunque, evidente che, nella comparsa di risposta,Stefani non avrebbe inteso chiedere il pagamento delle piastrelle e della relativa posa, né altre voci del preventivo non eseguite ; quindi, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cod. proc. civ., la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe specificatoancora meglio quanto già indicato Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 5 - in sede di costituzione in merito ai fatti oggetto di domanda giudiziale, affermando, alla pagina n. 2 del medesimo atto, che «...comunque la circostanza del versamento dell’importo di euro 4.000,00, su cui controparte fonda le proprie difese, è ininfluente in quanto mai contestata»; in conseguenza, la Corte d’appello avrebbeerroneamente riformato la sentenza di primo grado che, al contrario, correttamente aveva dato atto che la somma dovuta era di Euro 50.600,00che erano stati corrisposti Euro 47.300,00,che Euro 2.050,00 erano stati pagati per le piastrelle e che perciò era residuato soltanto un credito di Euro 1.250,00.

1.1. Il motivo è inammissibilein quanto non conferente alla ratio decidendi.La Corte d’appello ha ricostruito i fatti rimarcando che : - il corrispettivo fissato per il completamento di tutti i lavori previsti in contratto (e conteggiati nell’apposita colonna) ammontava ad Euro 59.564,75, oltre IVA per euro 5.956,47, e quindi a complessivi euro 65.521,22, come indicato in calce al computo metrico prodotto da entrambe le parti (nella memoria autorizzata 19/4/2018 di Russo e nell’atto di appello di Stefani a pag. 7); come riportato nello stesso ricorso, Stefani aveva proprio sostenuto, in appello,che il corrispettivo fissato per il completamento di tutti i lavori previsti in contratto (e conteggiati nell’apposita colonna) ammontassealla suindicata somma diEuro 59.564,75 oltre IVA e il totale dovuto non fosse, perciò, Euro 50.600,00 come affermato in sentenza dal Tribunale ; le opere non realizzate, di cui alle voci da 30 a 33 del computo metrico, infatti, in realtà erano statesoltanto previste, ma non conteggiate nel prezzo.

La Corte territoriale ha poi aggiunto che Russo non risultava avere mai contestato la fattura n. 27/2014 del 25/6/2014 e quindi la somma pretesae che, al contrario , con la mail del 29 / 10 / 2014, aveva riconosciuto di non poter pagare quanto ancora richiestogli e, in Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 6 - risposta alla manifestazione di comprensione di Stefani, aveva dichiarato che avrebbe fatto di tutto per onorare il suo impegno; in effetti, a seguito della fattura poi azionata, Russo aveva pagato E uro 1.500,00 euro con tre bonifici di euro 500,00 ciascuno, tutti con la causale «acconto fattura n. 27/2014», a maggior dimostrazione che la fattura in questione, intitolata per «saldo lavori», non soltantonon era stata contestata, ma era stata persino seguita da pagamenti effettuati ancora «in acconto».

Le sottrazioni da effettuarsi secondo il ricorso sono state , dunque, tutte operate dalla Corte d’appello, ma in riferimento a un minuendo di importo differente, ritenuto come condiviso tra le parti: il richiamo al principio di non contestazione rispetto all’ammontare del minuendo individuato dal Tribunale (Euro 50.600 ,00 ) è del tutto inconferente perché l’opposto, siain comparsa di costituzione in primo grado che in appello,ha sostenuto come pattuita e dovuta, in origine e in totale,altra maggiore somma.

Il ricorrente , invero , ha formulato il suo primo motivo quale ipotesi di violazione di legge in riferimento al principio di non contestazione, ma,in realtà, ha sostanzialmente e unicamente chiesto una diversa ricostruzione dei fattiche, oltre a risulta re con evidenza incompatibile con le difese del convenuto opposto come da lui stesso riportate, è evidentemente preclusa in questa sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio individuato nella diversa quantificazione economica delle opere effettivamente realizzate dall’Impresa e dile [OSCURATO:PERSONA] , nell’individuazione e nella quantificazione delle opere non eseguite,nonché nell’ammontare delle sommeeffettivamente da lui corrisposte.

Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 7 -

2.1. Ancora una volta il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione della decisione.

La quantificazione economica delle opere realizzate effettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e delle opere non eseguite e la considerazione delle somme sborsate effettivamente dal committente non sonostate affatto omesse, ma hanno condotto ad un risultato differente perché fondate su diversi presupposti di fatto, come si evince chiaramente dalla precisa ricostruzione dei rapporti intercorsi operata in sentenza: vi è rimarcato, infatti,che «il Tribunale ha erroneamente decurtato l’importo di euro 4.000,00 dalla fattura 27/2014, quando invece tale importo era stato già scorporato da esso Stefani prima della detta fattura», in quanto corrisposto in contanti nell’ottobre 2013 e quindi prima dell’emissione della fattura e, perciò, da sommare agli acconti già versati in precedenza con i bonifici, per complessivi E uro 45.800,00, con IVA ; «l’importo di euro 2.050,00 - preso in considerazione dal Tribunale a titolo di spesa per l’acquisto delle piastrelle da parte di Russo- non avrebbe dovuto essere collegato alle piastrelle e decurtato dall’importo da esso Stefani chiesto in via monitoria, dato che ‘.. nei calcoli che avevano portato alla definizione del valore dei lavori eseguiti’egli aveva già sottratto il costo delle piastrelle (Euro 6.596,00, ultima voce del computo metrico) che egli avrebbe dovuto fornire, ma non aveva fornito»; «anche la voce relativa alla posa in opera delle piastrelle - voce n. 32 del computo metrico - non doveva entrare a far parte - e non ha fatto parte, al pari delle altre voci del computo metrico indicate ai punti n. 30, 31, 33- del corrispettivo finale di E uro 59.564,75, in quanto si trattava di voci che nel computo metrico non erano state calcolate e che quindi non andavano conteggiate nell’importo dovuto da Russo»(così, testualmente, in sentenza).

Ric. 2022n. 26280 sez.

S2 -ud. 26-6-2024 - 8 - Anche la seconda censura, pertanto, consiste in realtà nella richiesta di una diversa valutazione di fatti già considerati e tutt’altro che non esaminati, preclusa a questa Corte di legittimità.

3. Il ricorso è,perciò, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoreSamuele Stefani, liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26280- 20 2 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale omonima, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta difende, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 968/2022della CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 23/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dalla premessa della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] appaltò a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edile, alcune opere di ristrutturazione della sua abitazione in Quinzano di Sumirago, vicolo Pozzo n. 2; in conclusione al computo metrico, riprodotto in atti da entrambe le parti , fu concordato un corrispettivo finale di Euro 59.564,75, oltre Euro 5.956,47 per IVA per complessivi euro 65.521,22; nel calcolo della detta somma non erano comprese le voci n. 30, 31,32 (posa in opera delle piastrelle) , 33 del computo metrico, perché il relativocorrispettivo non risultava riportato nell’apposita colonna; era stata , invece , compresa la voce « fornitura delle piastrelle», calcolata in Euro 6.596,00. A fronte del corrispettivo di Euro 59.564,75 oltre IVA, fra il 2013 e il 2014, Russo aveva corrisposto - con bonifici bancari – tre acconti di Euro 22.00,00, di Euro 11.000.00 e di Euro 8.800,00; nell’ottobre 2013 aveva pagato Euro 4.000,00, in contanti , per complessivi E uro 45.800,00. 2. Con atto di citazione del 14 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2017 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA],dell’importo complessivo di Euro 7.300,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del prezzo di appalto, come portato dalla fattura n. 27/2014. Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 3 - L’opponente sostenne di non dovere l’importo fatturato, perché relativo all’obbligazione di consegna e posa in opere di piastrelle, mai adempiuta da Stefani e per la quale aveva già pagato , senza causa, Euro 2.050,00, mediante tre acconti da Euro 500,00 ciascuno e un acconto di Euro 550,00; chiese, quindi, in riconvenzionale, la restituzione di questo importo. 3. Con sentenza n.1388/2019 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il d.i. opposto; quindi, in accoglimento soltanto parziale della domanda di Stefani, condannò Russo a pagarea saldo la residua somma di euro 1.250,00, con gli interessi legali dal 9.12.2016 sino al soddisfo, con compensazione di spese: determinò, infatti, il valore delle opere eseguite da Stefani in Euro 50.600,00 e , accertato l’avvenuto paga mento di E uro 43.300,00 da parte di Russo, a mezzo di5 bonifici, di cui tre di euro 500,00 ciascuno, uno di euro 22.000,00, uno di euro 8.800,00 e uno di euro 11.000,00, oltre ad euro 4.000,00 in contanti, stabilì che spettasse ancora a Stefani la somma di Euro 3.300,00 da cui ulteriormente detrasse Euro 2.050,00 per l’acquisto delle piastrelle. 4. Con sentenza n.968/2022 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello di Stefanie in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò Russo al pagamento della complessiva somma di euro 7.300,00, oltre alle spese del doppio grado. La Corte d’appello calcolò che , prima della fattura 27/14 del 25/6/2014, posta a fondamento del d.i. opposto, fosse ancora dovuta a saldo la somma di Euro 19.721,00, perché sottrasse i l totale degli acconti versati, pari a Euro 45.800,00 IVA compresa , dal prezzo dell’appalto come non contestato tra le parti, pari a Euro 65.521,22 IVAcompresa; sottrasse pure, quindi, la somma di E uro 6.596,00 che Stefani aveva dichiarato di doversi detrarre per acquisto e trasporto Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 4 - piastrelle, promessi ma non eseguiti; rimarcò, infine, che Stefani aveva dedotto di avere effettuato, prima di emettere la fattura azionata, uno «sconto» in favore di Russo, chiedendogli la minor somma (rispetto a quella di Euro 13.125,22, risultante dalle sottrazioni suindicate) di euro 8.000,00 oltreIVA e, perciò, E uro 8.800,00 a saldo e che Russo aveva quindi pagato, in acconto, ulteriori Euro 1.500,00. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 167 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato la mancata tempestiva contestazione, da parte dell’opposto Stefani, di alcuni fatti quali, in particolare, il valore delle opere concretamente eseguite, il valore delle opere non eseguite e delle lavorazioni relative alla pavimentazione esterna e della fornitura del relativo materiale e l’importo degli acconti versati. In particolare, Stefani avrebbe riconosciuto espressamente che il preventivo accettato prevedeva il pagamento dell’importo complessivo di Euro 59.564,75; con il pagamento della somma di Euro 8.000 oltre IVA di cui alla fattura azionata, Russo avrebbe corrisposto il complessivo importo di Euro 50.000,00dato dalla somma tra il saldo di Euro 8.000,00 e gli acconti versati nel corso del 2013 per complessivi Euro 42.000,00; risulterebbe, dunque, evidente che, nella comparsa di risposta,Stefani non avrebbe inteso chiedere il pagamento delle piastrelle e della relativa posa, né altre voci del preventivo non eseguite ; quindi, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cod. proc. civ., la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe specificatoancora meglio quanto già indicato Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 5 - in sede di costituzione in merito ai fatti oggetto di domanda giudiziale, affermando, alla pagina n. 2 del medesimo atto, che «...comunque la circostanza del versamento dell’importo di euro 4.000,00, su cui controparte fonda le proprie difese, è ininfluente in quanto mai contestata»; in conseguenza, la Corte d’appello avrebbeerroneamente riformato la sentenza di primo grado che, al contrario, correttamente aveva dato atto che la somma dovuta era di Euro 50.600,00che erano stati corrisposti Euro 47.300,00,che Euro 2.050,00 erano stati pagati per le piastrelle e che perciò era residuato soltanto un credito di Euro 1.250,00. 1.1. Il motivo è inammissibilein quanto non conferente alla ratio decidendi.La Corte d’appello ha ricostruito i fatti rimarcando che : - il corrispettivo fissato per il completamento di tutti i lavori previsti in contratto (e conteggiati nell’apposita colonna) ammontava ad Euro 59.564,75, oltre IVA per euro 5.956,47, e quindi a complessivi euro 65.521,22, come indicato in calce al computo metrico prodotto da entrambe le parti (nella memoria autorizzata 19/4/2018 di Russo e nell’atto di appello di Stefani a pag. 7); come riportato nello stesso ricorso, Stefani aveva proprio sostenuto, in appello,che il corrispettivo fissato per il completamento di tutti i lavori previsti in contratto (e conteggiati nell’apposita colonna) ammontassealla suindicata somma diEuro 59.564,75 oltre IVA e il totale dovuto non fosse, perciò, Euro 50.600,00 come affermato in sentenza dal Tribunale ; le opere non realizzate, di cui alle voci da 30 a 33 del computo metrico, infatti, in realtà erano statesoltanto previste, ma non conteggiate nel prezzo. La Corte territoriale ha poi aggiunto che Russo non risultava avere mai contestato la fattura n. 27/2014 del 25/6/2014 e quindi la somma pretesae che, al contrario , con la mail del 29 / 10 / 2014, aveva riconosciuto di non poter pagare quanto ancora richiestogli e, in Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 6 - risposta alla manifestazione di comprensione di Stefani, aveva dichiarato che avrebbe fatto di tutto per onorare il suo impegno; in effetti, a seguito della fattura poi azionata, Russo aveva pagato E uro 1.500,00 euro con tre bonifici di euro 500,00 ciascuno, tutti con la causale «acconto fattura n. 27/2014», a maggior dimostrazione che la fattura in questione, intitolata per «saldo lavori», non soltantonon era stata contestata, ma era stata persino seguita da pagamenti effettuati ancora «in acconto». Le sottrazioni da effettuarsi secondo il ricorso sono state , dunque, tutte operate dalla Corte d’appello, ma in riferimento a un minuendo di importo differente, ritenuto come condiviso tra le parti: il richiamo al principio di non contestazione rispetto all’ammontare del minuendo individuato dal Tribunale (Euro 50.600 ,00 ) è del tutto inconferente perché l’opposto, siain comparsa di costituzione in primo grado che in appello,ha sostenuto come pattuita e dovuta, in origine e in totale,altra maggiore somma. Il ricorrente , invero , ha formulato il suo primo motivo quale ipotesi di violazione di legge in riferimento al principio di non contestazione, ma,in realtà, ha sostanzialmente e unicamente chiesto una diversa ricostruzione dei fattiche, oltre a risulta re con evidenza incompatibile con le difese del convenuto opposto come da lui stesso riportate, è evidentemente preclusa in questa sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio individuato nella diversa quantificazione economica delle opere effettivamente realizzate dall’Impresa e dile [OSCURATO:PERSONA] , nell’individuazione e nella quantificazione delle opere non eseguite,nonché nell’ammontare delle sommeeffettivamente da lui corrisposte. Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 7 - 2.1. Ancora una volta il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione della decisione. La quantificazione economica delle opere realizzate effettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e delle opere non eseguite e la considerazione delle somme sborsate effettivamente dal committente non sonostate affatto omesse, ma hanno condotto ad un risultato differente perché fondate su diversi presupposti di fatto, come si evince chiaramente dalla precisa ricostruzione dei rapporti intercorsi operata in sentenza: vi è rimarcato, infatti,che «il Tribunale ha erroneamente decurtato l’importo di euro 4.000,00 dalla fattura 27/2014, quando invece tale importo era stato già scorporato da esso Stefani prima della detta fattura», in quanto corrisposto in contanti nell’ottobre 2013 e quindi prima dell’emissione della fattura e, perciò, da sommare agli acconti già versati in precedenza con i bonifici, per complessivi E uro 45.800,00, con IVA ; «l’importo di euro 2.050,00 - preso in considerazione dal Tribunale a titolo di spesa per l’acquisto delle piastrelle da parte di Russo- non avrebbe dovuto essere collegato alle piastrelle e decurtato dall’importo da esso Stefani chiesto in via monitoria, dato che ‘.. nei calcoli che avevano portato alla definizione del valore dei lavori eseguiti’egli aveva già sottratto il costo delle piastrelle (Euro 6.596,00, ultima voce del computo metrico) che egli avrebbe dovuto fornire, ma non aveva fornito»; «anche la voce relativa alla posa in opera delle piastrelle - voce n. 32 del computo metrico - non doveva entrare a far parte - e non ha fatto parte, al pari delle altre voci del computo metrico indicate ai punti n. 30, 31, 33- del corrispettivo finale di E uro 59.564,75, in quanto si trattava di voci che nel computo metrico non erano state calcolate e che quindi non andavano conteggiate nell’importo dovuto da Russo»(così, testualmente, in sentenza). Ric. 2022n. 26280 sez. S2 -ud. 26-6-2024 - 8 - Anche la seconda censura, pertanto, consiste in realtà nella richiesta di una diversa valutazione di fatti già considerati e tutt’altro che non esaminati, preclusa a questa Corte di legittimità. 3. Il ricorso è,perciò, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoreSamuele Stefani, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
Sentenza Cassazione n. 06484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris